Sentenza n. 247/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/11/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 29legge 90/1961
- art. 30legge 90/1961
- art. 34legge 90/1961
citata
- art. 23legge 249/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e
34 della legge 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli operai dello
Stato); dell'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al
Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il
decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle
retribuzioni dei dipendenti statali) promosso con ordinanza emessa il 4
marzo 1977 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti da
Sordini Maria c/ Ministero delle finanze, iscritta al n. 109 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 121 del 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 ottobre 1984 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ordinanza emessa il 4 marzo 1977 (pervenuta alla Corte
il 9 febbraio 1978; notificata il 10 gennaio e comunicata il 1
febbraio dello stesso anno; iscritta nella G. U. n. 121 del 3 maggio
1978 e iscritta al n. 109 R.O. 1978) su un primo ricorso proposto da
Sordini Maria, operaia comune dell'Amministrazione autonoma monopoli di
Stato, in servizio presso la Manifattura Tabacchi di Roma, il cui
rapporto di lavoro, a motivo di assenza continuata, era stato risolto,
con decr. min. finanze 24 novembre 1972, in applicazione dell'art. 14
d.P.R. 18 novembre 1965 n. 1480, secondo cui il cumulo delle due
ipotesi di congedo non può comunque superare il cumulo di 24 mesi
nell'ultimo quinquennio, al fine di conseguirne la declaratoria di
illegittimità per eccesso di potere e violazione dell'art. 34 l. 5
marzo 1961, n. 90, che prevede la possibilità del dipendente di far
accertare le proprie condizioni di salute anche ai fini del
riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, e
di essere dispensato dal servizio per motivi di salute se non
destinabile ad altre mansioni, e su altro ricorso inteso dalla Sordini
a conseguire l'annullamento del decreto 6 luglio 1973 con cui il
Ministero finanze ebbe a respingere la pretesa della operaia al
riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio,
per violazione dell'art. 14 d.P.R. 18 novembre 1965 n. 1480, il Cons.
Stato Sez. IV giurisd., riuniti i due ricorsi, sollevò d'ufficio, in
riferimento all'art. 3 Cost., la questione d'illegittimità
costituzionale degli artt. 29, 30 e 34 l. 5 marzo 1961 n. 90 e 23 l.
18 marzo 1968 n. 249, che stabiliscono la durata dell'assenza degli
operai per motivi di salute e disciplinano la dispensa dal servizio dei
medesimi quando risultino in condizione di non poter riprendere la loro
attività (questione descritta all'inizio del "Diritto" e non
riprodotta nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione). Argomentava
il giudice a quo da ciò che l'interpretazione letterale delle citate
norme della legge 90/1961 induce a ritenere che il periodo massimo
consentito di assenza dal servizio sia di 210 giorni (30 previsti
dall'art. 34 in aggiunta ai 180 di cui all'art. 30) tanto nel caso in
cui l'infermità dipenda da causa di servizio quanto nella ipotesi
opposta. L'art. 23 della legge 249/1968 ha poi esteso al personale
operaio dello Stato le disposizioni dell'art. 14 del d.P.R. 18 novembre
1965 n. 1480, secondo cui il cumulo del congedo speciale per motivi di
salute e del congedo straordinario non può superare la durata massima
di 24 mesi nell'ultimo quinquennio. Tali disposizioni, oltre ad
armonizzarsi difficilmente fra loro, creando difficoltà
interpretative, divergono in modo sostanziale - secondo l'ordinanza di
rimessione - da quelle dettate per gli impiegati civili dello Stato in
tema di congedo e di aspettative per infermità e per motivi di
famiglia (artt. 66-71 del testo unico n. 3/1957). Di conseguenza -
concludeva il Consiglio di Stato - se è pur vero che gli operai non
possono essere assimilati tout court agli impiegati, nondimeno la grave
divergenza delle discipline relative alle due categorie di dipendenti
dello Stato (in tema di dispensa dal servizio, di congedi speciali per
motivi di salute e, soprattutto, di durata massima dei periodi di
assenza consentiti) giustificherebbe il sospetto di violazione del
principio di uguaglianza.
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 23 maggio 1978, nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato, dopo aver in via preliminare eccepito che gli artt. 29 e 30,
alla data della vicenda, più non erano in vigore per essere stati
espressamente abrogati dall'art. 23 comma terzo l. 249/1968, che aveva
esteso al personale operaio di tutte le amministrazioni dello Stato gli
artt. 11 a 17 d.P.R. 18 novembre 1965 n. 1480 riguardanti il personale
operaio del Ministero difesa, ha concluso per la infondatezza della
proposta questione ponendo in rilievo che il graduale processo di
avvicinamento delle due categorie degli impiegati e degli operai non
cesserebbe di essere giustificato da differenza di situazioni.
2. - Nel corso della adunanza del 17 ottobre 1984 in camera di
consiglio, cui l'incidente è stato assegnato per la mancata
costituzione in questa sede delle parti, il giudice Andrioli ha svolto
la relazione. Considerato in diritto :
3.1. - L'eccezione di inammissibilità, sollevata
dall'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri, è priva di
fondamento perché il Ministero finanze aveva posto a base dei due
decreti poi impugnati dalla Sordini disposizioni del d.P.R. 1480/1965,
richiamate dalla l. 249/1968, e su queste disposizioni ha giudicato
l'adita sezione IV giurisdizionale del Consiglio di Stato.
3.2. - Al fine di dire fondata la proposta questione la Corte si
rimette alla motivazione della sent. 28 giugno 1971 n. 160 (potior
tempore alla ordinanza di rimessione) con la quale la Corte medesima
ebbe a dichiarare incostituzionale, per contrasto con gli artt. 38 e 3
Cost., l'art. 10 comma primo d.l. 19 aprile 1939, n. 636, conv. nella
l. 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte espressa con le parole: "a meno
di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o" e con le
parole finali del comma "gli impiegati".
La distinzione tra "operai" e "impiegati" basata su criteri incerti
e controversi fin da quando fu introdotta con la legge sull'impiego
privato del lontano 1924, non è idonea, nell'attuale stato della
disciplina dei rapporti di lavoro, a fornire un rigido criterio
discriminatore di diverse capacità di guadagno in ordine al regime
previdenziale: così motivò in quell'incontro la Corte la quale non
mancò di soggiungere che l'espressa delega ad abolire la differenza,
conferita con l. 21 luglio 1965 n. 903 (ribadita con l. 30 aprile 1969,
n. 153) al Governo, trova riscontro nella Raccomandazione approvata il
27 settembre 1966 del Comitato economico e sociale della CEE,
comprensiva delle "disposizioni che prevedono un'applicazione
differente della nozione di stato d'invalidità agli operai e agli
impiegati". Né vale obiettare che oggetto del precedente fosse
l'assicurazione obbligatoria del rischio del lavoratore perché eadem
è la ratio che collega l'attuale incidente con l'altro su cui fu resa
la sent. 160/1971.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e 34 l.
5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli impiegati dello Stato) e 23
l. 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento
dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e
il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti
statali) nella parte in cui non determinano nello stesso modo previsto
per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con
conservazione del posto, degli operai dello Stato per motivi di salute
e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermità,
risultino in condizione di non poter riprendere la propria attività.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte