Sentenza n. 247/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 238Codice di procedura penale
- art. 505Codice di procedura penale
- art. 1legge 685/1985
- art. 3legge 397/1984
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238, primo
comma, del codice di procedura penale e dell'art. 3, primo, secondo,
terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1984, n. 397 (Modifiche
all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio
direttissimo davanti al Pretore), promosso con ordinanza emessa il 13
aprile 1985 dal Pretore di Termini Imerese nel procedimento penale a
carico di Bocca Pasquale ed altro, iscritta al n. 596 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, 1 serie speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il 28 marzo 1985, in Termini Imerese, la polizia giudiziaria
procedeva al fermo, ex art. 238 del codice di procedura penale, di
Bocca Pasquale e Blaskovic Silvio per il reato di furto aggravato. Il
fermo veniva convalidato il 30 marzo 1985 dal locale Procuratore della
Repubblica, il quale trasmetteva immediatamente gli atti al Pretore per
competenza, a norma dell'art. 31 del codice ali procedura penale, come
modificato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400.
Nei confronti del Bocca e del Blaskovic il Pretore di Termini
Imerese spediva, lo stesso 30 marzo 1985, ordine di cattura; e pochi
giorni dopo concedeva ad entrambi gli imputati il beneficio della
libertà provvisoria.
Con ordinanza del 13 aprile 1985 il Pretore ha denunciato, in
riferimento all'art. 25 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.
238, primo comma, del codice di procedura penale e, in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 3, primo,
secondo, terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1984, n. 397.
Secondo il giudice a quo, l'art. 238, primo comma, del codice di
procedura penale, in relazione all'art. 31 dello stesso codice, come
modificato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400, attributivo
al pretore della cognizione di alcuni reati in ordine ai quali è
consentito il fermo di polizia giudiziaria, violerebbe il principio del
giudice naturale precostituito per legge, mantenendo in capo al solo
procuratore della Repubblica, anche per i reati di competenza del
pretore, il potere di disporre la convalida del fermo. Apparirebbe,
invece, "indispensabile, sia sotto il profilo pratico che sotto quello
spiccatamente costituzionale, che tale attività venga ugualmente
attribuita al Pretore operante in sede in cui è ubicato il Tribunale
per i reati di sua competenza": da un lato, "per garantire uniformità
di valutazioni circa la sussistenza di quei presupposti tali da
giustificare il fermo e la sua convalida da parte di un identico
giudice"; dall'altro, per garantire che il fermato non venga, anche se
per brevi - "ma incisivi" - momenti processuali, sottratto al pretore,
suo giudice naturale che dovrà giudicarlo in primo grado. Tale
sottrazione deriverebbe dal fatto che il legislatore non ha"
verosimilmente" provveduto a coordinare la norma del codice di
procedura penale con l'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397,
negando al pretore il potere di procedere alla convalida del fermo di
polizia giudiziaria in ordine a reati di sua competenza, quando il
fermo sia stato eseguito in un comune sede anche di tribunale.
A sua volta, l'art. 3 della legge n. 397 del 1984 violerebbe il
principio di eguaglianza, "ponendo in una differente e più sfavorevole
posizione il fermato rispetto all'arrestato": solo a quest'ultimo è,
infatti, garantita la celebrazione in tempi estremamente brevi del
processo a suo carico, un'identica possibilità risultando, invece,
preclusa per il fermato "quanto meno tutte le volte in cui la convalida
del fermo sia stata tramutata in arresto"; la predetta disparità
verrebbe addirittura "esasperata" allorché, "a fronte dei soggetti
imputati in stato di arresto per un reato di competenza del Pretore e
giudicati (o giudicabili) con le speciali forme di cui all'art. 3
della legge 27 luglio 1984, n. 397, ve ne siano altri coimputati per il
medesimo titolo, ma in stato di fermo successivamente convalidato e
tramutato in arresto", non assoggettabili, quindi, allo speciale rito
previsto dalla legge n. 397 del 1984, con la conseguente possibilità
"di un'ulteriore protrazione dei tempi processuali solo nei loro
confronti".
La norma denunciata lederebbe, altresì, l'art. 25, primo comma,
della Costituzione: gli imputati denunciati in stato di arresto al
pretore vengono direttamente e solo da questo giudicati; i coimputati
per il medesimo titolo che siano, invece, denunciati in stato di fermo
devono prima essere sottoposti al giudizio per la convalida del fermo
e, solo una volta che sia stato pronunciato tale provvedimento,
sottoposti ad un ulteriore e più ampio giudizio del pretore, giudice
naturale precostituito per legge.
In punto di rilevanza il giudice a quo osserva, da un canto, che,
essendo intervenuta la convalida del fermo ad opera di un organo
giudiziario incompetente, "il successivo procedimento instauratosi
sarebbe inficiato da invalidità con specifico riferimento al titolo di
detenzione"; dall'altro canto, che l'ordine di cattura spedito dal
pretore dopo la convalida del fermo ad opera del procuratore della
Repubblica "solo apparentemente sanerebbe l'inevitabile nullità
derivante da incompetenza dell'organo che ha effettuato la menzionata
convalida, sotto il profilo - appunto - che consisterebbe in un
espediente necessario cui ricorrere per evitare di far caducare la
convalida".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6,1ª serie speciale, del 12
febbraio 1986.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata " inammissibile e comunque infondata".
L'inammissibilità deriverebbe dall'assoluto difetto di rilevanza della
questione, in quanto sollevata quando il giudice a quo aveva già
deciso circa la legittimità del provvedimento contestato, sia con
l'emissione dell'ordine di cattura per gli stessi fatti e avverso le
stesse persone sia con la concessione del beneficio della libertà
provvisoria.
L'infondatezza della questione deriverebbe, per quel che si
riferisce alla denuncia dell'art. 238 del codice di procedura penale,
dalla natura della convalida del fermo, "palesemente funzionale,
rispetto ai prevalenti interessi di speditezza nell'azione di polizia
giudiziaria e di tempestività nel controllo di essa da parte del
giudice"; e, per quel che si riferisce alla denuncia dell'art. 3 della
legge 27 luglio 1984, n. 397, sotto il profilo del principio di
eguaglianza, dalle profonde differenze esistenti tra la posizione
dell'arrestato e la posizione del fermato e, sotto il profilo del
principio del giudice naturale, dal fatto che la speciale competenza
funzionale fissata dall'art. 238 trova "la sua ratio nell'esigenza di
garantire un rapido controllo sull'operato della polizia giudiziaria,
da parte degli organi da cui essa dipende". Considerato in diritto :
1. - Nel corso di un procedimento penale per furto aggravato contro
due persone sottoposte a fermo di polizia giudiziaria debitamente
convalidato dal procuratore della Repubblica, in quanto eseguito nel
territorio di un comune sede anche di tribunale prima che l'art. 238,
secondo comma, del codice di procedura penale venisse novellato
dall'art. 1 del decreto - legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito
con modificazioni nella legge 27 gennaio 1986, n. 8, il Pretore di
Termini Imerese sollecita l'intervento di questa Corte per più ordini
di ragioni.
La denuncia di illegittimità costituzionale coinvolge, innanzi
tutto, il suddetto testo dell'art. 238, primo (rectius, secondo) comma,
del codice di procedura penale, in relazione all'art. 25 della
Costituzione, "non potendosi consentire che il prevenuto venga, sia pur
per brevi ma incisivi momenti processuali, giudicato da un giudice
incompetente e sottratto per l'identico periodo temporale alla
valutazione da parte del giudice naturale (il Pretore) che viceversa lo
dovrà giudicare in primo grado". E si estende, poi, all'art. 3, primo,
secondo, terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1984, n. 397
(Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza.
Giudizio direttissimo davanti al pretore): da un lato, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, perché colloca "in una differente e
più sfavorevole posizione il fermato, rispetto all'arrestato, essendo
garantita solo a quest'ultimo la celebrazione in tempi estremamente
brevi del processo"; dall'altro, in relazione all'art. 25 della
Costituzione, "perché gli imputati denunziati in stato di arresto al
Pretore vengono direttamente e solo da questi giudicati, mentre
soggetti coimputati per il medesimo titolo, denunziati in stato di
fermo, vengono prima sottoposti al giudizio da parte del Procuratore
della Repubblica per la eventuale convalida della misura cautelare e,
solo in costanza di detta ipotesi, sottoposti ad un ulteriore e più
ampio giudizio da parte del Pretore, giudice precostituito per legge".
2. - La Corte viene così a trovarsi in presenza di tre questioni,
certo strettamente collegate, ma comunque ben distinte o per la
diversità della normativa ordinaria chiamata in causa o per la
diversità del parametro costituzionale invocato. Ne dà conferma la
stessa ordinanza di rimessione, allorché, sintetizzando, precisa
accuratamente i termini delle norme denunciate: l'art. 238 del codice
di procedura penale viene censurato in relazione all'art. 25 della
Costituzione "nella parte in cui non prevede per il Pretore operante in
sede in cui è ubicato il Tribunale e per i reati di sua competenza
analoga possibilità - al pari del Procuratore della Repubblica - di
procedere autonomamente alla convalida del fermo di P.G."; l art. 3
della legge 27 luglio 1984, n. 397, viene censurato in relazione
all'art. 3 della Costituzione "nella parte in cui non prevede per
l'imputato in stato di fermo, successivamente convalidato e tramutato
in arresto, la possibilità di essere giudicato dal Pretore con il rito
speciale di cui al terzo comma della legge 397/84 così come previsto
per l'imputato denunziato in stato di arresto dagli organi di P.G. al
pretore "e in relazione all'art. 25 della Costituzione "nella parte in
cui esclude che il Pretore possa procedere in modo autonomo alla
convalida del fermo e al conseguente, successivo ed eventuale arresto".
3. - Per quanto riguarda la prima questione, la sopraggiunta
novellazione dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura
penale impone di prendere in esame l'eventualità di una restituzione
degli atti al giudice remittente, tanto più che il testo introdotto
dall'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito con
modificazioni nella legge 27 gennaio 1986, n. 8, corrisponde
puntualmente al risultato cui dovrebbe condurre la sollecitata
declaratoria di illegittimità parziale del previgente testo dell'art.
238, secondo comma, del codice di procedura penale.
Mentre tale testo imponeva "all'ufficiale di polizia giudiziaria
che ha eseguito il fermo" di rivolgersi "al procuratore della
Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale,
al pretore del luogo dove esso è stato eseguito", il testo
recentemente subentratogli impone "all'ufficiale di polizia giudiziaria
che ha eseguito il fermo" di rivolgersi "al procuratore della
Repubblica o al pretore del luogo ove è stato eseguito il fermo,
secondo la rispettiva competenza per materia, ovvero al pretore del
mandamento in cui è avvenuto il fermo, se diverso da quello nel quale
ha sede il tribunale".
L'ipotesi di una restituzione degli atti va, peraltro, disattesa,
data l'indubbia applicabilità dei nuovi criteri ai soli fermi ancora
da convalidare, con esclusione, quindi, di ogni incidenza sulle
situazioni restrittive della libertà personale susseguenti a fermi
convalidati in precedenza. Un limite che risulta vieppiù insuperabile
in un caso, come quello di specie, dove il giudice a quo è
dichiaratamente mosso dalla preoccupazione di pervenire
all'invalidazione del fermo convalidato dal procuratore della
Repubblica, attraverso il riconoscimento dell'illegittimità
costituzionale della norma che gli attribuiva la relativa competenza.
4. - A sua volta, l'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento
per la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccepisce
l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza: il
giudizio di questa Corte "interverrebbe inutilmente", essendosi il
Pretore di Termini Imerese determinato a sollevare l'incidente di
legittimità costituzionale soltanto dopo aver "spiccato un ordine di
cattura" e "concesso la libertà provvisoria", così da far apparire
ormai" deciso "lo status libertatis degli imputati.
Tali argomentazioni non sembrano, però, sufficienti a superare la
coerente motivazione che il giudice a quo dedica al requisito della
rilevanza. Infatti, né l'emissione di un ordine di cattura né, tanto
meno, la concessione della libertà provvisoria varrebbero di per se
stesse a sanare l'invalidità da cui, in caso di accoglimento della
questione, risulterebbe colpita la convalida del fermo: una qualunque
soluzione di continuità tra il titolo originario rivelatosi invalido
ed il nuovo titolo di detenzione subentratogli inficerebbe, per un
periodo più o meno lungo, lo stato di custodia cautelare così venuto
a determinarsi.
La questione è, tuttavia, ugualmente priva di rilevanza, dato che
l'ordine di cattura del giudice a quo - in quanto emanato nello stesso
giorno della convalida da parte del Procuratore della Repubblica e,
quel che più conta, entro il termine prescritto per la legittimazione
del fermo di polizia giudiziaria - deve essere considerato non solo
come un nuovo titolo di custodia cautelare sovrappostosi alla convalida
del fermo operata dal Procuratore della Repubblica, ma anche come una
sostanziale convalida dello stesso fermo da parte del pretore. In un
ordine di cattura, infatti, sono a maggior ragione presenti gli
elementi richiesti per convalidare il fermo di polizia giudiziaria.
Del resto, è la stessa ordinanza di rimessione a riconoscere,
contraddicendosi, che l'ordine di cattura non sarebbe stato altro che
"un espediente necessario... per evitare di far caducare la convalida",
così smentendo che esso "solo apparentemente sanerebbe l'inevitabile
nullità derivante dall'incompetenza dell'Organo che ha effettuato la
menzionata convalida".
Proprio questo concorrere di effetti giuridici renderebbe nel caso
di specie superflua, perché privata in partenza di riflessi pratici,
un'eventuale pronuncia di fondatezza da parte di questa Corte.
La questione è, quindi, inammissibile.
5. - La stessa conclusione in termini di inammissibilità si impone
con riguardo alla questione prospettata nei confronti dei primi quattro
commi dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397 (rectius, dei
primi quattro commi dell'art. 505 del codice di procedura penale, quale
sostituito ad opera del suddetto art. 3), in relazione all'art. 25
della Costituzione. Anche attraverso tale questione viene contestata
la legittimità costituzionale di una previsione normativa che avrebbe
impedito al pretore di procedere alla convalida del fermo di polizia
giudiziaria, quando, invece, ad un'autonoma valutazione dei presupposti
del fermo lo stesso giudice a quo era già virtualmente pervenuto
mediante la tempestiva adozione di un congegno destinato sì ad altri
fini, ma non incompatibile con la convalida del fermo.
6. - Resta da esaminare la censura concernente l'art. 3, primo,
secondo, terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1984, n. 397
(rectius, anche qui, l'art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma,
del codice di procedura penale, quale sostituito ad opera del suddetto
articolo), in relazione all'art. 3 della Costituzione, là dove per la
persona sottoposta a fermo, per giunta convalidato e tramutato in
arresto come nel procedimento a quo, non viene prevista la possibilità
di essere giudicata con lo speciale rito direttissimo introdotto dalla
legge n. 397 del 1984 per la persona arrestata in flagranza: un rito
suscettibile di essere instaurato immediatamente, "quando il pretore
tiene udienza", oppure, "quando il pretore non tiene udienza",
all'udienza che "il pretore fissa entro le quarantotto ore
dall'arresto".
La questione non è fondata.
7. - La differenza di regolamentazione tra fermato ed arrestato in
flagranza, che consegue ad una previsione così chiaramente
circoscritta a quest'ultimo, è innegabile, ma tutt'altro che
irragionevole.
Come puntualmente osserva l'Avvocatura dello Stato, non solo i
presupposti di fatto a fondamento dell'arresto in flagranza sono così
diversi rispetto alle condizioni che legittimano il fermo da dare vita
a due situazioni non omogenee, ma proprio essi, e solamente essi,
possono giustificare l'instaurazione di un rito direttissimo di
particolare immediatezza, quale quello contemplato dai primi quattro
commi del "nuovo" art. 505 del codice di procedura penale.
Trattandosi di un soggetto sorpreso nella flagranza o quasi flagranza
del reato, e non, come per il fermato, di persona nei cui confronti
"ricorrono sufficienti indizi", la responsabilità penale può sovente
risultare di più facile accertamento, senza che sia necessario far
luogo ad apposita istruttoria o a particolari indagini preliminari per
acquisire le prove a carico dell'imputato. Il che vale anche a rendere
non inaccettabile la prospettata eventualità di una separazione dei
procedimenti nell'ipotesi che "a fronte dei soggetti imputati in stato
di arresto in flagranza ve ne siano altri coimputati per il medesimo
titolo, ma in stato di fermo successivamente convalidato e tramutato in
arresto".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura
penale, quale risultava prima della sua sostituzione ad opera dell'art.
1 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito con
modificazioni, nella legge 27 gennaio 1986, n. 8, questione sollevata,
in riferimento all'art. 25 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, del
codice di procedura penale, quale sostituito ad opera dell'art. 3 della
legge 27 luglio 1984, n. 397, questione sollevata, in riferimento
all'art. 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di
procedura penale, quale sostituito ad opera dell'art. 3 della legge 27
luglio 1984, n. 397, questione sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte