Sentenza n. 247/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 833/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, ultimo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale) e 1 della legge della Regione Liguria del 14
dicembre 1976, n. 41 (Norme modificative ed integrative in materia di
assistenza ospedaliera), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno
1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra
Maria Antonella Pelizzari e l'U.S.L. XIII - Genova 4, iscritta al n.
11 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria e della
U.S.L. XIII - Genova 4, nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Udito l'avv. Lucio Grillo per l'U.S.L. XIII - Genova 4 e
l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 18 giugno 1991 dal Tribunale di
Genova nel procedimento civile vertente tra Pelizzari Maria
Antoniella e l'U.S.L. XII - Genova 4 (Reg. ord. 11 del 1992) è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale) e 1 della legge Regione Liguria del 14 dicembre
1976, n. 41 (Norme modificative ed integrative in materia di
assistenza ospedaliera), nella parte in cui non prevedono
l'obbligatorietà del rimborso integrale della spesa per prestazioni
sanitarie e di ricovero ospedaliero effettuato all'estero perché non
tempestivamente o adeguatamente fornite dalle strutture nazionali
pubbliche o private convenzionate, ma solo un contributo per gli
aventi titolo, residenti nei comuni della Liguria, in riferimento
2. - In punto di fatto, si evince che nel corso del 1988 la
Pellizzari venne tre volte ricoverata presso la London Clinic di
Londra dove venne sottoposta ad intervento di colectomia (ed altri
connessi); che il ricorso in via d'urgenza a tale struttura sanitaria
era stato giudicato necessario dai medici della Divisione
gastroenterologica dell'Ospedale Galliera di Genova in ragione della
gravità della malattia della Pellizzari e dell'alta specializzazione
della London Clinic; che la competente U.S.L., stante il parere
favorevole del collegio di esperti di cui all'art. 1 citata l. reg.
14 dicembre 1976, n. 41, ammise l'interessata al contributo di
rimborso previsto da tale disposizione di legge; che fu corrisposto,
pertanto, alla Pelizzari l'importo di L. 9.952.435 contro una spesa
documentata di circa L. 35.000.000.
Il giudizio a quo verte quindi sulla domanda di accertamento del
diritto soggettivo dell'attrice al rimborso integrale della spesa
sostenuta e viene richiamata, al riguardo, la giurisprudenza della
Corte Costituzionale, secondo cui il bene della salute umana
rappresenta, in forza dell'art. 32 Cost., un diritto primario e
fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela (sent. n. 992 del
1988), con conseguente disparità di trattamento in fattispecie e
"violazione degli artt. 3 e 32 Cost. tra gli assistiti che hanno
necessità di prestazioni sanitarie fornite all'estero e quelli per i
quali il bene primario della salute può essere invece idoneamente
tutelato presso le strutture sanitarie nazionali, pubbliche o
convenzionate, essendo noto che le cure ospedaliere, interventi
chirurgici compresi, sono tuttora gratuiti per tutti gli assistiti".
Viene censurato, così, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25
legge n. 833 del 1978 "in quanto questo, demandando alla legge
regionale la previsione di forme straordinarie di assistenza
indiretta, non stabilisce l'obbligatorietà del rimborso integrale
delle spese per prestazioni sanitarie di alta specializzazione
eseguite all'estero perché non tempestivamente o adeguatamente
fornite dalle strutture nazionali pubbliche o private convenzionate",
nonché il disposto conseguente dell'art. 1 della legge Regione
Liguria 14 dicembre 1976, n. 41.
3.1. - Si è costituita in giudizio l'USL XIII rilevando,
precipuamente, l'incongruenza del richiamo alla sentenza della Corte
n. 992 del 1988, giacché nella fattispecie normativa dichiarata
incostituzionale era escluso in assoluto qualsivoglia rimborso.
Rientrerebbe quindi nella discrezionalità del legislatore la
determinazione dei criteri per il rimborso per i controlli e le
modalità di una spesa che, essendo riferita ad una situazione
anomala ed eccezionale, non potrebbe essere programmata e quindi
rapportata al normale finanziamento del sistema sanitario.
3.2. - Si è pure costituita in giudizio la Regione Liguria
svolgendo argomentazioni analoghe a quelle dedotte dalla USL.
4. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, deducendo l'inammissibilità della questione per essere
"necessario un successivo intervento normativo della Regione diretto
a disciplinare il rimborso, totale o parziale, della spesa sostenuta
all'estero".
E si osserva che il diritto alla salute sarebbe soggetto a
modalità e mezzi strumentali di tutela stabiliti discrezionalmente
dal legislatore anche in relazione alle risorse disponibili. Considerato in diritto
1. - Secondo il Collegio remittente, per il disposto dell'art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale) e dell'art. 1 della legge della Regione Liguria
14 dicembre 1976, n. 41 (Norme modificative ed integrative in materia
di assistenza ospedaliera) la mancata previsione di un rimborso
integrale della spesa, per prestazioni sanitarie ospedaliere fornite
all'estero, comporterebbe, in punto, la illegittimità costituzionale
delle indicate norme, per loro contrasto con gli articoli 3 e 32
della Costituzione: ferma, infatti, la tutela del bene primario della
salute garantita ex art. 32, sarebbe evidente la disparità di
trattamento (art. 3) rispetto alla disciplina delle prestazioni
presso le strutture sanitarie nazionali pubbliche ovvero
convenzionate.
2.1. - La questione è inammissibile.
Va precisato, intanto, l'inconferenza del richiamo operato dai
giudici a quibus alla precedente sentenza di questa Corte n. 992 del
1988, con la quale ebbe a dichiararsi l'illegittimità costituzionale
in fattispecie di esclusione "in assoluto" di qualsivoglia ristoro
per prestazioni diagnostiche specifiche; il che, come è di tutta
evidenza, veniva a contrastare con il diritto primario e fondamentale
al bene della salute e la relativa tutela.
2.2. - Nell'ipotesi odierna v'è, all'incontro, una previsione
normativa di contribuzione risarcitoria in un sistema che,
finalizzato alla tutela stessa, non rivela - lo si è già ravvisato
in passato - disegni di completa statalizzazione nei contenuti di
attuazione, i quali restano perseguiti in forme non irragionevoli
(cfr. sentenza n. 173 del 1987).
Peraltro, è stato ancora osservato, rimane compito del
legislatore, nella attuazione positiva degli interessi tutelati, il
contemperamento con gli altri criteri costituzionalmente protetti,
tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra
in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone
al momento (sentenza n. 455 del 1990 e ordinanza n. 40 del 1991).
Così non si rinvengono nell'ordinamento odierno normazioni
riduttive tali da far ritenere compresse fuor di misura le
prestazioni, poiché sono attualmente presenti, nella materia,
predisposizioni di ristoro dell'ottanta per cento e più della spesa
(cfr. d.m. 3 novembre 1989 in relazione alla legge 23 ottobre 1985,
n. 595).
Alle considerazioni che precedono consegue, adunque, una
declaratoria di inammissibilità della relativa questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale) e 1 della legge
Regione Liguria 14 dicembre 1976, n. 41 (Norme modificative ed
integrative in materia di assistenza ospedaliera), in riferimento
agli artt. 3 e 32 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di
Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte