Sentenza n. 247/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-sexieslegge 312/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del
d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, promosso con
ordinanza emessa il 15 febbraio 1996 dal pretore di Mondovì nel
procedimento penale a carico di Bernardi Romano, iscritta al n. 351
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Bernardi Romano,
per aver eseguito il taglio di alberi di alto fusto senza la
prescritta autorizzazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico,
ai sensi dell'art. 1, lettere c) e g), del d.-l. 27 giugno 1985, n.
312, (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8
agosto 1985, n. 431, il pretore di Mondovì ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27
della Costituzione, dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 312 del
1985, nella parte in cui viola il principio di tassatività delle
norme penali, sottoponendo a sanzione penale tutte le modifiche ed
alterazioni ottenute mediante opere non autorizzate a prescindere
dall'incidenza - in concreto - dannosa per i beni tutelati dalle
condotte incriminate.
Sotto altro profilo, l'elencazione per categorie dei beni protetti
e vincolati contenuta nell'art. 1 del decreto-legge n. 312, come
sostituito dalla legge n. 431 del 1985, non limitata al profilo
estetico, coniugata con l'estrema genericità del precetto penale e
la conseguente indeterminatezza delle condotte incriminate fanno sì,
senza una previa verifica dell'offensività della condotta
concretamente esercitata, che qualsiasi intervento, anche finalizzato
alla cura degli stessi beni oggetto di tutela della norma impugnata,
possa essere astrattamente ricompreso nella fattispecie
incriminatrice penale di cui si discute.
La verifica in concreto della fattispecie oggetto di sindacato nel
giudizio penale, secondo il giudice rimettente, consente di
evidenziare che, qualora si fosse provveduto al disboscamento delle
aree circostanti l'alveo del fiume Tanaro, non si sarebbe determinato
l'effetto diga per l'occlusione dei ponti, che è stata la causa
scatenante della violenta inondazione dei terreni siti a valle,
conseguente all'ondata di piena.
Da ciò si deduce, secondo il giudice rimettente, che presupposto
indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art.
1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985, come sostituito dalla
legge n. 431 del 1985, dovrebbe essere l'offensività in concreto
della condotta incriminata.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione richiamando gli specifici
precedenti della Corte (ordinanza n. 11 del 1996; sentenze n. 376 del
1993 e n. 269 del 1993), là dove univocamente hanno precisato che il
carattere formale e di pericolo del reato previsto dall'art.
1-sexies è preordinato alla tutela del vincolo posto su certe parti
del territorio nazionale in funzione prodromica del suo governo onde
assicurarne effettiva tutela. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Mondovì solleva, in riferimento agli artt. 13,
25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla
legge di conversione (con modificazioni) 8 agosto 1985, n. 431, nella
parte in cui, sottoponendo a sanzione penale tutte le modifiche ed
alterazioni di beni specificamente tutelati da vincolo paesaggistico,
ottenute mediante opere non autorizzate, a prescindere dall'incidenza
concretamente dannosa per i beni tutelati, si porrebbe in contrasto
con i principi di tassatività delle norme penali e di offensività
obiettiva del reato.
A parere del giudice a quo la genericità del precetto penale,
essendo esso inteso alla tutela penale di beni vincolati per
categorie, è tale da comportare, oltre che l'indeterminatezza delle
condotte incriminate, un ostacolo alla verifica sul piano concreto e
materiale dell'offensività del reato; di guisa che anche interventi
preordinati alla protezione di tali beni possono essere astrattamente
sussunti nell'ambito punitivo della norma denunciata.
2. - La questione è infondata.
Va innanzitutto sottolineato l'autonomo e specifico oggetto della
tutela penale apprestata dalla norma denunciata, costituito
dall'interesse alla protezione dell'ambiente nella sua proiezione
estetica, materiale e funzionale sul paesaggio, assunto per categorie
o per singoli beni, al fine di impedire interventi che potenzialmente
siano idonei a pregiudicare l'assetto e il governo del territorio.
Diverso è, invece, l'interesse presidiato dalla disciplina
generale di cui alla legge n. 431 del 1985 e dai provvedimenti
amministrativi che individuano i singoli beni tutelati dal vincolo
anche se coincidente, quanto all'ambito dei valori salvaguardati, con
quello assicurato dalla norma penale.
L'assimilazione argomentativa - desunta dalla tutela dei beni
paesaggistici per categorie - circa la genericità della tutela
apprestata che prevede un regime autorizzatorio per ogni tipo di
intervento, non può essere trasposta meccanicamente sul piano
dell'illecito penale, facendone scaturire a guisa di corollario i
dubbi di costituzionalità denunciati.
Per quanto riguarda, infatti, la tassatività delle condotte
incriminate dalla norma denunciata ed il principio della tipicità
del precetto penale, la giurisprudenza ha ritenuto che il reato,
previsto dall'art. 1-sexies denunciato, ha carattere formale e di
pericolo, essendo inteso ad assicurare la funzione prodromica di
governo e quindi di tutela del territorio (sentenza n. 67 del 1992),
mentre ai fini della configurabilità del reato si presuppone una
condotta comunque idonea ad incidere in maniera apprezzabile
sull'assetto ambientale-territoriale e, in ordine alle zone soggette
ai vincoli di immodificabilità relativa, si riferisce agli
interventi in zona protetta senza la prevista autorizzazione o nulla
osta.
Inoltre l'individuazione della sanzione da applicarsi è operata,
secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente, conseguente
alla sentenza di questa Corte n. 122 del 1993, mediante il rinvio e
la progressiva estensione dell'intero regime sanzionatorio previsto
dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, commisurando la
quantificazione della pena a seconda del tipo di intervento o di
attività realizzata in contrasto con i vincoli, ovvero in totale
difformità o senza autorizzazione o nulla osta previsti, ovvero con
inosservanza delle prescrizioni o del contenuto della autorizzazione
- alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985.
La scansione - così definita - dell'ambito sanzionatorio e della
conseguente quantificazione della pena, distinta su tre livelli,
sulla base delle tipologie di condotte incriminate (combinato
disposto dell'art. 1-sexies denunciato e dell' art. 20 della legge n.
47 del 1985) risulta - alla luce sia della interpretazione
adeguatriceoperata dalla giurisprudenza che dell'indirizzo
interpretativo della Corte di cassazione - corrispondere ai precetti
di determinatezza della sanzione penale, soddisfacendo inoltre il
canone di adeguatezza e congruità della pena - nel rapporto di
proporzionalità sia nel minimo che nel massimo - alla tutela del
bene presidiato dalla norma.
3. - Per quanto concerne l'offensività in concreto delle condotte
incriminate - posto che, secondo il giudice a quo, "la normativa non
individua né descrive le categorie di attività soggette a regime
autorizzatorio è da chiedersi se una norma finalizzata alla tutela
del paesaggio non si ponga in effetti in contrasto con il bene
costituzionale medesimo, laddove venga interpretata nei termini di
una proibizione indiscriminata" - è sufficiente richiamare
l'indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui
l'accertamento in concreto dell'offensività specifica della singola
condotta, anche per i reati formali e di pericolo presunto, in ogni
caso, è devoluta al sindacato del giudice penale. Conseguentemente
la mancanza di offensività in concreto, lungi dall'integrare un
potenziale vizio di costituzionalità, implica una valutazione di
merito rimessa al giudice (sentenze n. 360 del 1995; n. 133 del 1992;
n. 333 del 1991; n. 296 del 1996).
D'altra parte con riferimento allo specifico argomento, di fatto
alla cui stregua il giudice rimettente fonda come modello
esemplificativo la prospettata esigenza della valutazione del vulnus
in concreto arrecato all'ambiente, mette conto precisare che il
taglio colturale delle superfici forestali, al pari della
forestazione e delle altre opere conservative, in presenza delle
autorizzazioni delle autorità competenti di settore, esorbita dal
regime vincolistico dell'art. 1 del decreto-legge n. 312, come
sostituito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431: per tali tipi di
interventi antropici nemmeno astrattamente, quindi, si pone il
problema della sussistenza di illeciti penalmente rilevanti.
Del resto questa Corte ha avuto occasione di rilevare ripetutamente
che "non è incompatibile con il principio di offensività la
configurazione di reati di pericolo presunto" (sentenze n. 360 del
1995; n. 133 del 1992; n. 333 del 1991 già citate; per il reato in
questione, sentenza n. 67 del 1992).
Né può configurarsi una irragionevole od arbitraria valutazione
operata dal legislatore, nella sua discrezionalità, della
pericolosità connessa alla condotta in violazione delle speciali
disposizioni stabilite a tutela delle zone di particolare interesse
ambientale, contemporaneamente alla introduzione di vincoli
paesistici generalizzati, in relazione a categorie di beni,
demandando poi alle regioni di provvedere per la redazione di piani
paesistici e di piani urbanistico-territoriali. La ratio della
scelta legislativa deve essere ricercata nella valutazione che
"l'integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare
compromesso anche da interventi minori e che pertanto va
salvaguardato nella sua interezza" (sentenza n. 67 del 1992).
4. - Il parametro dell'art. 13 della Costituzione, invocato
dall'ordinanza di remissione, è del tutto inconferente rispetto alla
fattispecie normativa che prevede esclusivamente una nuova figura
criminosa, che si aggiunge alle varie forme sanzionatorie della legge
29 giugno 1939, n. 1497, di modo che la norma denunciata non ha alcun
rapporto con la libertà personale, se non nel senso generale ed
indiretto che il responsabile di un reato è soggetto alle misure
restrittive previste dalla legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto
1985, n. 431, sollevata, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della
Costituzione, dal pretore di Mondovì, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte