Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1998 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1997

dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini nel

procedimento penale a carico di P. F. ed altro, iscritta al n. 834

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Rimini ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17 del codice di procedura penale, in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui

non consente la riunione di processi pendenti nello stesso stato e

grado davanti a giudici diversi, nel caso in cui "agli imputati siano

ascritti reati commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo

in danno reciproco";

che il giudice rimettente espone di procedere nei confronti di un

imputato per il delitto di lesioni personali gravissime, commesso in

danno della medesima persona nei cui confronti è pendente avanti al

pretore di Rimini procedimento per lesioni personali non aggravate,

commesse nelle stesse circostanze di tempo e di luogo in danno

dell'attuale imputato;

che, ad avviso del rimettente, appare evidente la connessione tra

i due processi, a norma degli artt. 12, comma 1, lettera c) e 17,

comma 1, lettere c) e d), cod. proc. pen., così come è evidente

l'interesse della giustizia, e dello stesso imputato, ad una

trattazione unitaria dell'intera vicenda, caratterizzata da condotte

poste in essere in "danno reciproco" e comunque "in occasione del

medesimo conflitto interpersonale";

che la riunione dei due processi sarebbe peraltro resa

impossibile da quanto disposto dall'art. 17 cod. proc. pen., che

consente la riunione di processi connessi solo se i medesimi sono

pendenti davanti allo stesso giudice;

che l'impossibilità di disporre la riunione sarebbe stata

determinata, ad avviso del giudice rimettente, da circostanze

puramente casuali, in quanto i due procedimenti, originariamente

iscritti nel registro delle notizie di reato dell'ufficio del

pubblico ministero presso la pretura circondariale di Rimini (facente

parte dell'unica Procura della Repubblica promiscua esistente a

Rimini), non furono riuniti, e quello per il reato di competenza

superiore fu trasmesso all'ufficio del pubblico ministero presso il

tribunale;

che la norma impugnata si porrebbe in contrasto sia con il

principio di eguaglianza tra gli imputati e comunque tra le parti

private, sia con il diritto di difesa, in quanto l'impossibilità di

riunire i processi deriverebbe da ragioni del tutto casuali, e

comprometterebbe inoltre il diritto degli imputati a chiedere

l'ammissione ai riti alternativi, essendo il materiale probatorio

frazionato tra più processi, la cui definizione non consentirebbe

mai quella "definizione globale" alla quale ciascun imputato ha

interesse quando chiede un rito alternativo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che l'Avvocatura rileva, in particolare, che estendere la

possibilità di riunione anche quando i processi pendono davanti a

giudici diversi significherebbe trasformare l'istituto della riunione

da criterio di mera organizzazione dei processi in strumento

attributivo di competenza, in contrasto con l'art. 12 cod. proc.

pen., che non prevede tra i casi di competenza per connessione

l'ipotesi, compresa tra i casi di riunione, a cui si richiama il

giudice rimettente.

Considerato che, come è stato messo in rilievo dall'Avvocatura

dello Stato, il giudice rimettente sovrappone i due istituti della

competenza per connessione e della riunione dei processi: il primo è

strumento attributivo in via originaria della competenza, operante

nelle ipotesi tassativamente descritte dall'art. 12 cod. proc. pen;

il secondo, previsto nei casi indicati dall'art. 17 cod. proc. pen.

(tra cui rientrano le ipotesi di connessione, nonché quelle dei

reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre

e del collegamento probatorio tra i vari reati), è invece destinato

ad operare solo quando i processi sono già pendenti davanti allo

stesso giudice,

essendo criterio di mera organizzazione del lavoro giudiziario,

subordinato alla condizione che la celebrazione cumulativa dei

processi non ne pregiudichi la rapida definizione;

che, in conseguenza di tale impropria sovrapposizione di

istituti, il giudice rimettente, nell'impugnare la disciplina che

limita la riunione ai processi già pendenti davanti al medesimo

giudice, chiede alla Corte una pronuncia che gli consenta di

utilizzare detto istituto alla stregua delle ipotesi che, a norma

dell'art. 12 cod. proc. pen., determinano la competenza per

connessione;

che, per contro, il giudice a quo - il quale espressamente assume

essere sussistente la connessione fra i reati per cui procede e

quelli per i quali è pendente il processo davanti al pretore -

avrebbe dovuto verificare in via preliminare se e quali strumenti

l'ordinamento prevede per fare dichiarare l'incompetenza - per

ragioni di connessione dell'altro giudice, e solo quando fosse stata

riconosciuta la propria competenza avrebbe potuto eventualmente

accertare l'esistenza dei presupposti per la riunione dei processi;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata, in quanto basata su un erroneo presupposto

interpretativo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Rimini, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.

Il cancelliere: Milana

ECLI:IT:COST:1998:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte