Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio

1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Milano nel procedimento penale a carico di M.M., iscritta al

n. 195 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 12 gennaio 1999 il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 376, primo comma, cod. pen., nella parte in

cui non prevede l'applicabilità della causa di non punibilità della

ritrattazione al reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod.

pen.) che sia commesso mediante false o reticenti dichiarazioni rese,

nel corso delle indagini preliminari, alla polizia giudiziaria

operante su delega del pubblico ministero, a norma dell'art. 370,

comma 1, cod. proc. pen.;

che il giudice rimettente, attraverso la disamina della

giurisprudenza costituzionale (in particolare, sentenze nn. 228 del

1982 e 416 del 1996) nonché dell'evoluzione legislativa in materia,

e muovendo dalla premessa - desumibile dalla citata sentenza n. 416

del 1996 di questa Corte - della assimilazione sostanziale e

processuale tra le dichiarazioni rese al pubblico ministero e quelle

rese alla polizia giudiziaria operante su delega del primo, individua

una irrazionale e non giustificata disparità di trattamento nel

fatto che la causa di non punibilità della ritrattazione sia

applicabile solo nell'ipotesi di false dichiarazioni rese al pubblico

ministero, integranti il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen., e

non anche nell'ipotesi, rilevante nel giudizio a quo, di false

dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico

ministero, integranti, per consolidata giurisprudenza, il reato di

favoreggiamento personale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, argomentando nel senso della differente obiettività

giuridica delle due fattispecie incriminatrici e reputando pertanto

non censurabile di irragionevolezza la scelta discrezionale del

legislatore, ha concluso per l'infondatezza della questione

sollevata.

Considerato che il giudice rimettente chiede a questa Corte,

attraverso il raffronto con la disciplina prevista per il reato di

false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.),

una pronuncia che estenda l'ambito di applicazione della

ritrattazione (art. 376 cod. pen.) al reato di favoreggiamento

personale (art. 378 dello stesso codice) che sia commesso attraverso

false o reticenti dichiarazioni rese, nel corso delle indagini

preliminari, alla polizia giudiziaria delegata al compimento

dell'atto da parte del pubblico ministero, a norma dell'art. 370,

comma 1, cod. proc. pen.;

che con la sentenza n. 101 del 1999, successiva all'ordinanza di

rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 376, primo comma, cod. pen., proprio nella

parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non

punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria delegata dal

pubblico ministero a norma dell'art. 370 cod. proc. pen. di fornire

informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false

ovvero in tutto o in parte reticenti;

che pertanto, essendo stata la norma denunciata già dichiarata

incostituzionale nel senso e nei termini prospettati dal rimettente,

la questione in esame deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte