Sentenza n. 247/2001
Altra decisione · depositata il 12/07/2001 · relatore Massimo Vari
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
21 luglio 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Gennaro
Costagliola, promosso con ricorso della Corte di appello di Napoli,
sezione prima civile, notificato il 5 dicembre 2000, depositato in
Cancelleria il 12 gennaio 2001 ed iscritto al n. 3 del registro
conflitti 2001.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato dai congiunti
del magistrato Gennaro Costagliola contro il deputato Vittorio
Sgarbi, per ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei
danni per la lesione della reputazione e dell'identità personale
derivata al magistrato dalle frasi pronunciate dall'anzidetto
deputato, nel corso di alcune trasmissioni televisive, la Corte di
appello di Napoli, sezione prima civile, con ordinanza del 6 ottobre
1999, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della
Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione adottata
dall'assemblea il 21 luglio 1998, che ha affermato che le
dichiarazioni per le quali è pendente il menzionato procedimento
civile concernono opinioni espresse dal membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità,
a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
In punto di fatto, la Corte di appello rammenta che il tribunale
di Napoli, con sentenza del 10 novembre 1997, ha condannato il
deputato Sgarbi al risarcimento del danno, ritenendo che le
dichiarazioni dal medesimo pronunciate nel corso delle trasmissioni
televisive "Sgarbi quotidiani", trasmesse dalla rete Canale 5, e in
un'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica", contenessero
affermazioni aventi carattere diffamatorio e lesivo dell'onore e
della memoria del defunto magistrato dott. Gennaro Costagliola. Nel
corso del giudizio di appello, l'on. Sgarbi ha prodotto la
deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei Deputati
il 21 luglio 1998.
Il giudice ricorrente, escludendo che possa ravvisarsi una
connessione tra le dichiarazioni pronunciate dall'on. Sgarbi e
l'esercizio della sua attività di parlamentare, ritiene che la
Camera dei deputati abbia "erroneamente valutato le condizioni e i
presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione",
e chiede, quindi, che venga dichiarato che non spetta alla stessa
Camera affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato
Vittorio Sgarbi, secondo quanto deliberato dall'assemblea nella
seduta del 21 luglio 1998, con conseguente annullamento di tale atto.
2. - Il conflitto, con ordinanza n. 469 del 3 novembre del 2000
di questa Corte, è stato dichiarato ammissibile ai sensi
dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La Corte di appello di Napoli ha notificato in data 5 dicembre
2000 il ricorso e l'ordinanza alla Camera dei deputati, depositandoli
poi, con la prova dell'avvenuta notificazione, nella cancelleria
della Corte costituzionale in data 12 gennaio 2001.
3. - Si è costituita la Camera dei deputati, eccependo,
preliminarmente, l'inammissibilità del conflitto, per esser stato
introdotto con la forma dell'ordinanza e non con ricorso.
In subordine e nel merito, la memoria conclude per una
declaratoria di spettanza alla stessa Camera del potere di dichiarare
l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi,
svolgendo ampie argomentazioni sulla riconducibilità delle opinioni
medesime all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.
Nella memoria illustrativa successivamente depositata la Camera
dei deputati, pur insistendo, in via subordinata, nelle conclusioni
già rassegnate, ha, tuttavia, rilevato la tardività del deposito
del ricorso e dell'ordinanza ammissiva del conflitto rispetto al
termine perentorio fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
eccependo, così, l'improcedibilità del conflitto stesso, alla luce
del consolidato orientamento in tal senso della giurisprudenza
costituzionale. Considerato in diritto
1. - La Corte di appello di Napoli, sezione prima civile, ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei
deputati in riferimento alla deliberazione adottata dall'assemblea il
21 luglio 1998, che ha ritenuto che le dichiarazioni pronunciate dal
deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è pendente procedimento
civile innanzi alla medesima Corte d'appello, costituiscono opinioni
espresse nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente
insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Ad avviso del giudice ricorrente, la predetta deliberazione della
Camera sarebbe lesiva delle attribuzioni riservate alla
giurisdizione, in quanto fondata su un'erronea valutazione dei
presupposti richiesti dal menzionato art. 68 della Costituzione,
giacché non sussisterebbe alcun collegamento tra le opinioni
espresse dal deputato Sgarbi e la sua funzione di parlamentare,
essendo state pronunciate al di fuori della sede parlamentare e in un
ambito completamente estraneo al dibattito politico.
2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 469 del 3 novembre
del 2000, con la quale questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è
stato notificato alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in
data 5 dicembre 2000.
Il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'avvenuta
notificazione, sono stati, quindi, depositati presso la cancelleria
della Corte costituzionale in data 12 gennaio 2001.
3. - La Camera dei deputati dopo aver sostenuto, nel costituirsi
in giudizio, l'inammissibilità del conflitto e, comunque, la sua
infondatezza, ha, con successiva memoria, evidenziato la tardività
del deposito del ricorso e della ordinanza di ammissibilità,
eccependo, quindi, l'improcedibilità del conflitto stesso.
4. - L'eccezione di improcedibilità è fondata.
Deve, infatti, rammentarsi che il giudizio per conflitto di
attribuzione è articolato in due fasi autonome e distinte, entrambe
rimesse all'iniziativa della parte interessata; la prima è destinata
a concludersi con una sommaria delibazione sulla ammissibilità del
conflitto, mentre la seconda con una decisione definitiva sul merito,
oltre che sull'ammissibilità.
All'esito della prima fase, il ricorrente ha l'onere di
provvedere, nei termini previsti, non solo alla notificazione del
ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto, ma anche,
successivamente alla notificazione, al loro deposito, presso la
cancelleria della Corte, nel termine - fissato dall'art. 26, terzo
comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
stessa - di venti giorni dall'ultima notificazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza
costituzionale, il ricordato deposito nel termine indicato
costituisce un necessario adempimento affinché si possa dar luogo
alla seconda fase del conflitto, relativa alla decisione sul merito;
tale termine va, inoltre, ritenuto perentorio, in quanto da esso
decorre l'intera catena degli ulteriori termini fissati per la
prosecuzione del giudizio (tra le altre, sentenze n. 203, n. 50 e
n. 35 del 1999).
Nel caso all'esame, il ricorso e l'ordinanza, pur tempestivamente
notificati in data 5 dicembre 2000, risultano depositati presso la
cancelleria di questa Corte il 12 gennaio 2001 e, dunque,
successivamente alla scadenza del termine di venti giorni.
Sicché, il mancato rispetto dell'anzidetto termine perentorio
per il deposito non consente di procedere allo svolgimento
dell'ulteriore fase del giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dalla Corte di appello di Napoli, sezione prima
civile, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte