Sentenza n. 248/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 264/1949
- art. 33legge 264/1949
- art. 7legge 264/1949
- art. 8legge 264/1949
- art. 11legge 264/1949
- art. 13legge 264/1949
- art. 18legge 264/1949
- art. 33legge 5/1961
- art. 34Statuto dei lavoratori
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 11,
13, 14 e 18 legge 29 aprile 1949 n. 264 (Provvedimenti in materia di
avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente
disoccupati), modificata dalla legge 10 febbraio 1961 n. 5 (Abrogazione
della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo
nonché disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei
lavoratori); 33 e 34 legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 marzo 1979 dal Pretore di Monza nel
procedimento penale a carico di Bertuzzi Alberto, iscritta al n. 471
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 230 del 1979;
2) ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Pretore di Genova nel
procedimento penale a carico di Cerofolini Fulvio ed altro, iscritta al
n. 540 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 258 dell'anno 1979;
3) ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Pretore di Genova nel
procedimento penale a carico di Magnani Rinaldo ed altro, iscritta al
n. 541 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 258 dell'anno 1979;
4) ordinanza emessa il 30 giugno 1981 dal Pretore di Vigevano nel
procedimento penale a carico di Palladini Guido, iscritta al n. 639 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5 dell'anno 1982;
Visto l'atto di costituzione di Bertuzzi Alberto nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore
Francesco Greco;
udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Pretore di Monza, nel corso di un procedimento penale a
carico di Bertuzzi Alberto, imputato di violazione delle norme sul
collocamento, per avere assunto due operai ed un apprendista senza il
tramite dell'ufficio di collocamento, con ordinanza del 22 marzo 1979
(R.O. n. 471/79), sollevava questione di legittimità costituzionale
degli artt. 14, comma primo, della legge 29 aprile 1949 n. 264 e 33
della legge 20 maggio 1970 n. 300 in relazione agli artt. 3 e 4 Cost..
Affermata, senza ulteriori spiegazioni, la rilevanza della
questione ai fini del decidere, in punto di non manifesta infondatezza
ha rilevato, anzitutto, che l'attuale sistema normativo del
collocamento prevede la necessità che i lavoratori in attesa di
occupazione siano iscritti in apposite liste ed avviati al lavoro ad
opera del competente ufficio, a seguito di richiesta del datore di
lavoro numerica per categoria; che la possibilità di richiesta
nominativa è consentita solo per l'assunzione di lavoratori di
concetto o altamente specializzati o appartenenti al nucleo familiare
del datore di lavoro.
Sicché, sussiste la violazione dei citati precetti costituzionali
perché la discriminazione tra lavoratori assumibili solo con richiesta
numerica e lavoratori per i quali è ammessa la richiesta nominativa
non trova adeguata giustificazione e priva i primi della libertà di
scelta del lavoro.
Ha osservato che la Corte Costituzionale, con le precedenti
sentenze n. 53/57 e n. 30/58, ha dichiarato la legittimità
costituzionale delle norme denunciate ma ha affrontato però solo il
tema generale della necessità dell'intervento di un organo pubblico
nelle vicende del mercato del lavoro. Ha espresso consenso su tale
necessità, trattandosi di assicurare l'equa distribuzione delle
occasioni di lavoro e di eliminare le conseguenze della mediazione
privata fra offerta e domanda di lavoro. Ha rilevato, comunque, che
tali finalità possono essere utilmente conseguite anche con un più
limitato intervento, diretto ad accertare l'iscrizione dei lavoratori
occupati in apposite liste ed a controllare la legittimità delle
condizioni degli instaurandi rapporti, non diversamente da quanto già
attualmente accade per i lavoratori per i quali vige la richiesta
nominativa.
Sul punto specifico della richiesta numerica, imposta solo per
alcune categorie di lavoratori, ha rilevato che tale sistema conculca
la libertà di scelta del datore di lavoro che è garanzia
costituzionale, prevista, peraltro, anche dalla dichiarazione dei
diritti dell'uomo e dalla convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e si pone in contrasto con il principio dello
"intuitus personae" che è fondamentale in ogni rapporto di lavoro,
anche se concluso da prestatori di opera meramente manuale. Inoltre, il
suddetto sistema appare anacronistico, come si desume dalle frequenti e
numerose deroghe che il legislatore stesso dal 1949 ad oggi vi ha
apportato, dalle richieste di modificazioni da più parti avanzate, dai
rilievi sulla sua efficienza svolti anche dall'amministrazione
competente.
Il giudice a quo ha anche osservato che negli Stati della C.E.E. la
funzione pubblica del collocamento, pur essendo istituzionalmente
prevista come necessaria, non preclude al datore di lavoro di scegliere
il contraente nelle apposite liste né di rifiutare motivatamente
l'assunzione di colui che gli viene avviato dall'ufficio di
collocamento.
Ha concluso nel senso che solo la declaratoria di illegittimità
costituzionale delle norme denunciate, nella parte in cui non
consentono l'assunzione nominativa, può restituire alle parti
contraenti la loro insopprimibile libertà di scelta, assicurando nel
contempo a tutti i lavoratori pari dignità, senza arbitrarie
discriminazioni nascenti esclusivamente dal tipo di mansioni.
2. - Il Pretore di Genova, con le ordinanze del 18 maggio 1979
(R.O. n. 540 e n. 541/79), nel corso di due procedimenti penali a
carico di amministratori comunali, imputati della contravvenzione di
cui agli artt. 81, 61 e 9 cod. pen., 33 e 38 legge 20 maggio 1970 n.
300, per avere assunto, in ipotesi nelle quali non era previsto il
concorso pubblico, lavoratori salariati senza il tramite dell'ufficio
di collocamento, ha denunciato, oltre il detto articolo della legge n.
264/49, anche gli artt. 7, 8, 11 e 18 della stessa legge, nonché
l'art. 34 della legge n. 300/70; ed ai già ricordati parametri ha
aggiunto gli artt. 2 e 16 Cost..
Dopo avere svolto considerazioni analoghe a quelle del Pretore di
Monza, il giudice a quo ha sottolineato che il diritto al lavoro,
sancito dall'art. 4 Cost., va inteso da un lato come una pretesa
positiva a che siano suscitate occasioni di lavoro e, dall'altro, come
pretesa negativa dell'astensione da qualsiasi interferenza nella
scelta, nel modo di esercizio e nello svolgimento dell'attività
lavorativa (Corte Cost. n. 45/65).
Sicché, non è corretto collegare al detto precetto costituzionale
il sistema di collocamento apprestato dalla legge n. 264/49 in quanto
esso non porta alla creazione delle suddette occasioni di lavoro ma
solo alla distribuzione delle forze lavorative nell'ambito dei posti
disponibili e realizza, inoltre, proprio un'interferenza incompatibile
con il suddetto precetto in quanto sopprime il diritto del lavoratore
di scegliere liberamente la controparte datoriale.
D'altra parte, siffatta soppressione costituisce, in violazione
dell'art. 2 Cost., disconoscimento di un diritto fondamentale e
conculca la personalità e la dignità sociale del singolo, essendo i
lavoratori manuali non specializzati considerati alla stregua di merce
fungibile.
Inoltre, nell'attuale momento storico, caratterizzato da un forte
movimento sindacale e da efficienti garanzie di tutela giudiziaria dei
diritti dei lavoratori, non è fondato il timore che l'avvento di un
diverso sistema di collocamento possa risolversi in una causa di
sfruttamento della parte contrattuale più debole.
Sotto altro aspetto, poi, il giudice a quo, nel denunciare l'art. 8
della legge n. 264/49 come modificato dalla legge n. 5/61, precisa che
tale norma, limitando la scelta del lavoratore all'iscrizione nelle
liste di collocamento di un solo comune o, comunque, entro un ambito
territoriale molto limitato e contiguo al comune di residenza, violi
l'art. 16 Cost. il quale garantisce la libertà di circolazione e
soggiorno prevedendone possibili limitazioni solo per motivi di sanità
e di sicurezza estranei ai fini della disciplina del collocamento.
Per quanto concerne la rilevanza della questione, il giudice a quo
si limita alla mera affermazione della sua sussistenza senza esporne le
ragioni.
3. - Questione identica, con ordinanza del 30 giugno 1981 (R.O. n.
639/81) è stata sollevata dal Pretore di Vigevano.
Il giudice a quo si limita alla pura affermazione della sua
rilevanza senza alcuna motivazione. E, per quanto concerne la non
manifesta infondatezza, motiva per relationem rifacendosi alle
ordinanze dei Pretori di Monza e di Genova.
4. - Tutte le predette ordinanze sono state ritualmente notificate
e comunicate nonché pubblicate, rispettivamente, nella G.U. n. 230 del
22 agosto 1979, n. 258 del 19 settembre 1979 e n. 5 del 6 gennaio
1982.
Nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 471/79 del Pretore di
Monza, il Bertuzzi ha depositato l'atto di costituzione fuori termine
limitandosi, peraltro, a svolgere considerazioni meramente adesive alle
censure sollevate.
In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri tramite l'Avvocatura dello Stato la quale ha insistito per la
declaratoria di infondatezza delle questioni.
A suo parere, essa discende in gran parte dalle sentenze della
stessa Corte n. 53/57 e n. 30/58 con le quali si è riconosciuto che il
vigente sistema del collocamento costituisce attuazione dei principi
costituzionali invocati in quanto attua una disciplina del mercato del
lavoro nell'interesse delle primarie esigenze dei lavoratori.
Le differenze coi sistemi degli altri paesi, ha soggiunto, si
giustificano per le condizioni del mercato del lavoro italiano,
caratterizzato da un forte squilibrio tra domanda e offerta di lavoro
mentre le ampie deroghe al principio della richiesta numerica risultano
ampiamente giustificate dalla peculiarità dei casi per i quali sono
previste.
Ha rilevato, inoltre, che non è elemento indefettibile del
rapporto di lavoro, almeno nella fase della sua costituzione,
l'"intuitus personae" ma esso è, semmai, desumibile dalla concreta
disciplina positiva del rapporto nel suo svolgimento e, quindi,
rappresenta un dato contingente, storicamente variabile e, comunque,
privo di rilevanza costituzionale.
Ha rilevato, inoltre, che la richiesta numerica non compromette né
la libertà di scelta da parte del lavoratore del tipo di attività
lavorativa, né la libertà di iniziativa economica del datore di
lavoro; il che appare evidente dalla natura meramente autorizzatoria
dell'atto di avviamento. Anche gli eventuali effetti più pregnanti e
vincolanti riconosciuti al detto atto si ricollegano all'iniziativa
delle parti interessate e, cioè, da una parte all'iscrizione nelle
liste di collocamento e, dall'altra, alla richiesta del datore di
lavoro; l'una e l'altra sono il frutto di libere scelte delle parti che
decidono di assoggettarsi ai relativi oneri per la realizzazione dei
rispettivi interessi, onde non restano incise le suddette libertà.
Con specifico riguardo alle ordinanze dei Pretori di Monza e
Vigevano, ha eccepito possibili ragioni di inammissibilità delle
relative questioni. Considerato in diritto :
1. - È preliminare l'esame delle eccezioni di inammissibilità
sollevate dall'Avvocatura dello Stato.
Per quanto riguarda l'ordinanza del Pretore di Vigevano, è stata
eccepita l'impossibilità di verificare la rilevanza della questione in
quanto non contiene alcun cenno della imputazione in relazione alla
quale si svolgeva il giudizio a quo né alcuna motivazione in ordine
alla non manifesta infondatezza della questione essendosi il giudice a
quo limitato ad un puro e semplice rinvio alle ordinanze dei Pretori di
Monza e di Genova.
L'eccezione è fondata.
Il Pretore remittente non ha motivato affatto sulla rilevanza della
questione e, peraltro, nella ordinanza di rimessione non ha nemmeno
accennato all'imputazione.
L'altro motivo posto a fondamento della eccepita inammissibilità
resta assorbito.
Per quanto riguarda l'ordinanza del Pretore di Monza, la stessa
Avvocatura dello Stato ha rilevato che l'imputazione riguardava
l'assunzione di lavoratori senza il tramite dell'ufficio di
collocamento e non le modalità del collocamento le quali, invece,
costituiscono l'oggetto della censura; ha anche aggiunto che dal testo
dell'ordinanza non risulta se i lavoratori fossero o meno iscritti
nelle liste di collocamento o se il datore di lavoro avesse comunque
interessato l'ufficio di collocamento.
L'eccezione è infondata.
Vero è che l'imputazione del giudizio a quo riguarda la mancata
assunzione di lavoratori tramite l'ufficio di collocamento, ma è
altrettanto vero che fanno parte della stessa anche le modalità con
cui esso regime si attua.
Inoltre, è palesemente irrilevante l'eventuale iscrizione nelle
liste di collocamento dei lavoratori assunti senza l'apposita richiesta
e non risulta che il datore di lavoro abbia comunque interessato
l'ufficio di collocamento.
2.1. - I giudizi di cui alle ordinanze dei Pretori di Monza (R.O.
n. 471/79) e di Genova (R.O. nn. 540 e 541/79) possono essere riuniti e
decisi con un'unica sentenza perché prospettano questioni in parte
identiche ed in parte connesse.
2.2. - I giudici remittenti dubitano della legittimità
costituzionale degli artt. 7, 11, 13, 14 e 18 della legge 29 aprile
1949 n. 264, 33 e 34 della legge 20 maggio 1970 n. 300 i quali,
prevedendo il collocamento dei lavoratori come funzione pubblica ed, in
particolare, la necessità dell'assunzione per il tramite degli
appositi uffici e della preventiva richiesta numerica del datore di
lavoro, con limitazione della possibilità di richiesta nominativa a
taluni casi particolari, violerebbero:
a) l'art. 2 Cost. perché risulterebbe disconosciuto il
fondamentale diritto alla libera scelta del lavoro e conculcata la
personalità e la dignità sociale del lavoratore;
b) l'art. 3 Cost. in quanto si determinerebbe una irragionevole
disparità di trattamento fra lavoratori per i quali è possibile
soltanto la richiesta numerica e lavoratori per i quali è, invece,
consentita la richiesta nominativa;
c) l'art. 4 Cost. perché il diritto al lavoro ivi sancito implica
anche la facoltà di libera scelta della controparte.
Il Pretore di Genova denuncia, altresì, come sospetto di
illegittimità costituzionale anche l'art. 8 della stessa legge n.
264/1949 come modificato dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1961 n. 5,
perché, limitandosi la scelta del lavoratore all'iscrizione nelle
liste di collocamento di un solo comune o, comunque, entro un ambito
territoriale limitato e contiguo al comune di residenza, risulterebbe
violato l'art. 16 Cost. che garantisce la libertà di circolazione e di
soggiorno.
3. - Le questioni non sono fondate.
Questa Corte, con le sentenze n. 53 del 1957 e n. 30 del 1958, ha
già ritenuto la legittimità costituzionale degli artt. 8, 13 e 27
della legge n. 264 del 1949 in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 16
Cost. in quanto facenti parte di un sistema di disposizioni con le
quali l'ordinamento, nell'interesse dei lavoratori, provvede a
disciplinare, praticamente, la soddisfazione delle loro esigenze in
relazione con il diritto al lavoro. Ed inoltre, ha affermato la non
incidenza dell'obbligo dell'iscrizione nelle liste di collocamento
sulla libertà di circolazione e di soggiorno dei lavoratori perché il
suddetto obbligo è fondato sulla necessità di regolare le
possibilità concrete di assunzione al lavoro.
Queste considerazioni vanno ribadite anche alla luce delle
modificazioni che il sistema ha subito da parte del legislatore negli
anni successivi alle suddette decisioni.
4. - La Corte rileva, anzitutto, che il collocamento dei lavoratori
nei posti di lavoro, istituito con la legge n. 264/49 che si ricollega
alle convenzioni internazionali dell'epoca, è funzione pubblica
esercitata dallo Stato a mezzo dei suoi appositi organi.
Esso si articola nei seguenti punti:
a) istituzione di uffici di collocamento comunali come organi degli
uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione;
b) iscrizione dei lavoratori disoccupati in apposite liste secondo
categorie e qualifiche professionali nel solo comune di residenza con
la possibilità, in determinati casi, di estensione anche ad altri
comuni;
c) obbligo del datore di lavoro, in caso di necessità di impiego
di lavoratori, di rivolgersi al competente ufficio di collocamento con
richieste numeriche salvo alcune eccezioni.
Ribadisce, poi, che la scelta del legislatore di siffatta
disciplina, che, peraltro, è oggetto di censura solo nei due aspetti
della richiesta numerica e del collocamento tra la residenza del
lavoratore e l'ufficio di collocamento, ha un razionale fondamento
nelle necessità di evitare l'esercizio della mediazione privata ed il
danno che ne subirebbero i lavoratori inevitabilmente assoggettati a un
indebito sfruttamento; di regolare il mercato del lavoro, cioè la
domanda e l'offerta del lavoro; di favorire la prima occupazione e la
rioccupazione dei disoccupati, secondo l'anzianità dell'iscrizione, la
durata della disoccupazione ed i requisiti posseduti.
L'ingerenza dello Stato nella fase di formazione del rapporto di
lavoro, anche se importa compressione di alcuni aspetti dell'autonomia
privata, si giustifica anche per il rilevante interesse pubblico
all'occupazione ed al controllo della domanda e dell'offerta di lavoro,
per le scelte di indirizzi di politica economica collegate strettamente
al processo produttivo di cui sono elementi essenziali le forze del
lavoro.
Le differenziazioni del sistema del nostro paese rispetto a quello
di altri paesi, specie della Comunità Economica Europea, le quali,
peraltro, non hanno mai dato luogo a sostanziali controversie in sede
comunitaria, trovano ampia giustificazione nelle differenti condizioni
del mercato del lavoro del paese ed, in particolare, nel profondo
squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro onde la necessità di un
controllo pubblico anche per prevenire ed eventualmente reprimere gli
abusi e l'odioso sfruttamento del bisogno.
Certamente la richiesta numerica limita l'autonomia del datore di
lavoro e la sua discrezionalità nella scelta dei lavoratori con i
quali intende instaurare il rapporto di lavoro. Questo, d'altra parte,
ha come elementi caratterizzanti, lo "intuitus personae "e la fiducia e
costituisce uno dei fattori della produzione rientrante nel rischio
d'impresa al pari della realizzazione di finalità sociali e della
produzione di ricchezza. E limita altresì la libertà del lavoratore
di scelta della impresa e del posto di lavoro.
Ma le esigenze socio-politiche richiedono un equo contemperamento
degli interessi delle parti sociali, pubbliche e private. L'evoluzione
della realtà socio- economica e del mondo del lavoro, che in questa
realtà ha cospicua partecipazione, hanno determinato graduali sviluppi
della legislazione del lavoro ed, in particolare, anche del
collocamento ordinario. Questi graduali sviluppi si erano già
verificati nel nostro paese dal 1949 all'epoca dei giudizi a quibus e
si sono verificati anche negli anni successivi con sempre maggiore
incisività nel detto sistema.
5. - Invero, già nel sistema del 1949 per alcuni lavoratori era
addirittura previsto (art. 11 legge n. 264/49) l'esonero dall'obbligo
del collocamento. E cioè:
a) per quelli legati al datore di lavoro dal rapporto di coniugio o
di parentela (parenti o affini non oltre il terzo grado);
b) per i lavoratori aventi una particolare qualifica (direttivi, di
concetto o specializzati) o assunti con sistemi aperti a tutti (per es.
mediante pubblico concorso) o legati da rapporti di tipo societario
(compartecipazione; mezzadria; colonia parziaria) o di tipo familiare
(domestici e addetti alla famiglia) o di precipua fiducia (addetti a
studi professionali) o appartenenti a piccole aziende (con meno di tre
dipendenti e, se rurali, con non più di sei).
Era, inoltre, ammesso (art. 11) il passaggio diretto ed immediato
del lavoratore dall'azienda dove era occupato ad un'altra.
Per alcune categorie di lavoratori, per le specialità del relativo
mercato, è stato addirittura previsto un diverso sistema di
collocamento ordinario (per es. per i lavoratori agricoli dal d.l. 3
febbraio 1970 n. 7 conv. con modificazioni in legge 11 marzo 1970 n.
83).
Ma per quanto interessa la censura in esame l'art. 4 della legge n.
264/49 ha previsto, in alcuni casi, la richiesta nominativa. E cioè:
a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano
stabilmente più di cinque dipendenti e per i lavoratori destinati ad
altre aziende nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per
un numero di unità superiore a 9;
b) per i lavoratori di concetto e per quelli che avessero una
particolare specializzazione o qualificazione;
c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la
vigilanza e la custodia delle sedi di opifici, di cantieri o, comunque,
di beni dell'azienda;
d) per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di
studio rilasciati da scuole professionali.
Inoltre, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro del Lavoro, sentita la Commissione Centrale, entro un anno
potevano fissarsi le qualificazioni e le specializzazioni per le quali
era consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa.
L'art. 3, terzo comma, della legge n. 25/55 sull'apprendistato ha
previsto la possibilità della richiesta nominativa per le aziende con
meno di dieci dipendenti e nella misura del 25% per le aziende con più
di dieci dipendenti.
E pur vero che la legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori),
nell'intento di attuare una partecipazione del sindacato anche al
sistema di collocamento ordinario e instaurare un controllo più attivo
delle parti sociali nei processi dell'impiego dei lavoratori, ha
ridotto l'ambito di operatività delle richieste nominative e, per il
passaggio diretto del lavoratore da un'azienda all'altra, ha richiesto
il nulla osta dell'ufficio di collocamento.
Ma devesi rilevare che le norme relative (e cioè gli artt. 33 e
34 della legge n. 300/70), hanno dato luogo a problemi di
interpretazione specie per quanto riguarda la sfera della loro
applicazione e l'ambito della loro efficacia abrogativa delle norme
precedenti (art. 14 della legge n. 264/49).
Successivamente e già all'epoca dei giudizi a quibus il
legislatore ha effettuato altre importanti modifiche del sistema che
hanno, praticamente, reso inoperanti quelle precedenti di cui alla
citata legge n. 300/70. Per le necessità di superare la crisi
economica che aveva colpito molti settori della vita produttiva e molte
imprese, ha emanato leggi per il coordinamento della politica
industriale, per la ristrutturazione e la riconversione delle aziende
in crisi, per lo sviluppo di determinati settori, per l'incentivazione
ed il sostegno dell'occupazione, specie di quella giovanile.
Dette leggi hanno prodotto spinte alla mobilità verticale ed
orizzontale dei lavoratori, alla loro riqualificazione, alla formazione
professionale; hanno creato delle nuove forme di regolamentazione del
rapporto di lavoro (contratti part-time; contratti di formazione ecc.)
e la maggiore diffusione di quelle esistenti fino allora, di attuazione
limitata (contratti a tempo determinato, contratti stagionali ecc.).
Anche l'avvento di nuove tecnologie, le necessità di mantenere la
competitività, specie internazionale, di vincere e di superare remore
concorrenziali hanno determinato sostanziali modifiche del
collocamento.
Le norme maggiormente incisive sul detto sistema fino allora
vigente sono stati gli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge 12 luglio 1977
n. 675. Esse hanno previsto: a) l'istituzione, in ogni Regione, di
Commissioni per la mobilità della mano di opera, al fine di accertare
i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di questa, con
programmi di attività e di interventi (a livello regionale) a sostegno
della mobilità dei lavoratori e per le formazioni professionali
nonché per l'impiego in nuovi settori o in aziende ristrutturate o
riconvertite; il tutto in coerenza ed in attuazione di piani regionali
di sviluppo socio-economico; b) la formazione di elenchi del personale
esuberante, per fasce professionali, categorie e qualifiche per
prevedibile occupazione in altre aziende o in altri settori.
Per le aziende in crisi è stata vietata l'assunzione di lavoratori
a mezzo del passaggio diretto dall'una all'altra azienda ed imposto
l'obbligo della richiesta alle sezioni di collocamento con l'onere di
queste ultime di trasmettere le dette richieste ai sindacati di
categoria più rappresentativi a livello regionale, per darne
comunicazione ai lavoratori interessati i quali in caso di
accettazione, vengono inclusi in graduatorie particolari, secondo i
criteri di cui all'art. 15 della legge n. 264/49.
La dichiarazione di crisi occupazionale di aziende industriali non
più in grado di mantenere i precedenti livelli di impiego ha
costituito (art. 25) un canale privilegiato di avviamento al lavoro che
ha portato al trasferimento di lavoratori dalle aziende in crisi ad
altre non in crisi e che offrivano posti di lavoro. Tali gruppi di
lavoratori sono stati anteposti ad altri in cerca di occupazione. Sono
state, quindi, modificate le procedure di collocamento nell'ambito
delle circoscrizioni territoriali nelle quali erano comprese le dette
aziende per agevolare l'avviamento ad altra occupazione dei lavoratori
dei quali era prevedibile il licenziamento.
Inoltre l'art. 8 della legge 25 marzo 1977 n. 79 ha riconosciuto il
diritto di precedenza per l'avviamento al lavoro ai lavoratori che
avessero prestato la loro opera nella stessa azienda a tempo
determinato. La norma ha attuato l'esigenza di tutelare la
professionalità e la sicurezza di vita acquisite dal lavoratore già
occupato e ha creato un nuovo titolo di preferenza, e cioè la
precedente occupazione.
Né può negarsi alla attuata modifica dei criteri di precedenza
nell'avvio al lavoro stabiliti dalla legge (n. 264 del 1949) una
sufficiente base di razionalità.
Inoltre, l'art. 133 del T.U. sulle leggi sul mezzogiorno, che ha
recepito l'art. 1 del d.l. n. 291/77, conv. con modificazioni nella
legge n. 501/77, ha previsto la comunicazione da parte dei datori di
lavoro agli uffici di collocamento dei nominativi dei lavoratori resisi
disponibili nelle aree delle regioni del mezzogiorno a seguito
dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche
di grandi dimensioni o di lavori relativi a programmi comunque
finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, la loro iscrizione in una
lista speciale istituita presso il detto ufficio ed il loro avviamento
prima a corsi di formazione professionale e poi a posti di lavoro, con
precedenza, presso le imprese che si erano giovate dei lavori
sovvenzionati o comunque concernenti investimenti pubblici.
Per un altro verso, la legge 1 giugno 1977 n. 285 sulla occupazione
giovanile ha previsto, per l'assunzione al lavoro, l'inserimento di
giovani in liste speciali e, per quelli da 15 a 29 anni, contratti di
formazione (artt. 5 e 7) e, durante l'esecuzione o alla scadenza di
detti contratti, l'assunzione a tempo indeterminato mediante richiesta
del datore di lavoro alla sezione del collocamento con passaggi diretti
ed immediati, con il solo nulla osta.
La legge n. 864 del 1977 di conv. con modificazioni del d.l. n.
706/77 ha disposto l'assunzione, in aziende con non più di tre
dipendenti, di giovani iscritti nella lista speciale di cui all'art. 4
della legge n. 285/77 con richiesta nominativa del datore di lavoro.
Il d.l. n. 351/78, conv. in legge 4 agosto 1978 n. 479, ha
previsto, con termine poi prorogato al 30 giugno 1980, oltre alle liste
speciali per il collocamento per i giovani dai 15 ai 29 anni, la
possibilità, per i datori di lavoro che occupano stabilmente non più
di dieci dipendenti, di assunzioni con contratti di formazione mediante
richiesta nominativa, fermo restando il divieto di cui all'art. 1 della
legge 9 dicembre 1977 n. 903 (discriminazioni fondate sul sesso).
La Corte rileva anche che l'ambito di applicabilità della
richiesta nominativa si è successivamente ancora di più ampliato.
Invero, in base all'art. 8 del d.l. n. 17 del 1983 conv. in legge n.
79/83, è consentita la richiesta nominativa di giovani dai 15 ai 29
anni con contratti a termine non superiori a 12 mesi, volti alla
formazione, e la possibilità di contratti a tempo indeterminato entro
sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, con lo stesso datore
di lavoro o con altri, per attività consone alla qualificazione
conseguita e, per un anno dall'entrata in vigore della legge, la
possibilità, in genere, per i datori di lavoro, di effettuare per la
metà richiesta nominativa di lavoratori rispetto alla richiesta
numerica da effettuarsi nel corso dell'anno.
Infine, l'art. 6 della legge n. 726 del 1984, contenente misure
urgenti a sostegno dell'incremento dei livelli occupazionali, ha
concesso ai datori di lavoro che intendono effettuare assunzioni a
tempo indeterminato, la possibilità di fare contestualmente richiesta
di lavoratori per metà numerica e per l'altra metà nominativa,
operando, peraltro, scelte affidate solo alla loro autonoma
determinazione, senza alcun dovere di esporre i motivi della richiesta
nominativa.
6. - Tuttavia, l'avvento sempre più massiccio delle nuove
tecnologie, specie nel mondo del lavoro, imporrà modifiche ed
innovazioni sempre più radicali e profonde di qualifiche, di categorie
professionali, di tempi di lavoro, di utilizzazione del fattore umano
insieme alle macchine, ed automatismi sempre più sofisticati (robot,
computer, video-games ecc...); determinerà la possibilità di
disoccupazioni quantitative e qualitative ed, insieme, la necessità di
nuove occupazioni e di nuove forme di contrattazioni. Renderà
certamente necessaria anche una più profonda e più radicale riforma
del collocamento. Ma le scelte relative sono affidate più che mai
alla discrezionalità del legislatore.
Fino a che sussistono la crisi economica e le esigenze del suo
superamento, la necessità di equilibrare le domande e le offerte di
lavoro, la necessità di una direzione statale della politica economica
e dei fattori della produzione, la necessità di interventi pubblici a
sostegno dei livelli occupazionali e di incentivazione
dell'occupazione, specie di quella giovanile, le esigenze del
mantenimento dei raggiunti livelli di socialità, peraltro
costituzionalmente garantiti, delle realizzate conquiste sociali,
sembra difficile instaurare un regime di piena libertà fondato sulla
sola richiesta nominativa del lavoratore.
7.1. - Allo stato, non sussistono le lamentate violazioni dei
precetti costituzionali e cioè degli artt. 2 e 4 in relazione all'art.
3 Cost..
Invero, l'art. 4 della Costituzione sancisce per tutti i cittadini
il riconoscimento del diritto al lavoro ed il dovere per lo Stato di
promuovere le condizioni che lo rendono effettivo. Esso contiene
certamente l'impegno dello Stato per una politica di piena occupazione
e giustifica l'intervento dei poteri pubblici per la disciplina
dell'impiego dei lavoratori.
Il riconoscimento esteso a tutti i lavoratori, in applicazione del
principio di uguaglianza, impone di procedere ad una equa ripartizione
delle occasioni di lavoro esistenti le quali non coprono tutta l'area
dei lavoratori per la ben nota insufficienza dei posti di lavoro.
Lo strumento del collocamento pubblico consente di attuare la detta
politica dell'occupazione nonché scelte politiche in funzione anche di
altri scopi (aiuti a cittadini colpiti da calamità o da avvenimenti
internazionali; inserimento dei giovani nelle attività produttive; il
superamento di eventuali discriminazioni per motivi di religione, di
razza, di sesso ecc...).
È intuitivo che, a tutela di interessi pubblici e di esigenze
sociali, si debbano operare restrizioni (determinazione di requisiti
particolari, determinazione di modi e condizioni per l'assunzione
ecc...). Ciò rientra nella discrezione del legislatore con l'ovvio
limite della totale soppressione o del grave affievolimento del diritto
di libertà dei singoli tra cui la scelta dell'attività di lavoro.
È consentito al legislatore di accordare preferenze ad alcuni
gruppi di lavoratori; formare graduatorie particolari per l'avviamento
al lavoro; operare distinzioni per categorie e qualifiche professionali
nell'esercizio del suo ruolo di regolatore del mercato del lavoro ma
sempre nel rispetto dei limiti della ragionevolezza che la coscienza
sociale impone.
7.2. - L'attuale sistema, in definitiva, non lede nemmeno la
personalità e la dignità del lavoratore garantita dall'art. 2 Cost.
perché gli assicura una tutela certa ed imparziale, impedendo
contrattazioni dannose ed esose che, comunque, importerebbero lo
sfruttamento del suo stato di bisogno, mentre risulta sufficientemente
rispettata la sua scelta dell'attività di lavoro.
In sostanza, il lavoratore risulta garantito e sottratto ad
ingiuste discriminazioni sotto la speciosa ragione di una sua
incapacità o di una sua inettitudine anche presunta.
Anche al datore di lavoro è assicurata in modo sufficiente la
libera scelta del lavoratore mediante la richiesta nominativa in
proporzione con quella numerica.
Mentre il legislatore rimane in grado di perseguire i necessari
sviluppi della produzione ed i loro effetti, anche con le opportune
direzioni degli interventi sulle forze del lavoro necessarie alla
produzione.
8.1. - Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 16
Cost., nell'assunto che l'attuale sistema impedirebbe la libera
circolazione del lavoratore nel territorio dello Stato, siccome
l'iscrizione nelle liste del collocamento è limitata al solo comune di
residenza, la Corte rileva anzitutto che la legge n. 264/49 consente la
circolazione del lavoratore.
L'art. 11, invero, prevede il passaggio del lavoratore da un
azienda ad un altra, anche se sita in località diversa; l'art. 15
l'assunzione di lavoratori di località viciniori sia pure con
l'osservanza di criteri di proporzionalità.
Inoltre, la legge n. 5 del 1961, proprio in adempimento
dell'invocato precetto costituzionale, ha abrogato le norme della legge
9 aprile 1931 n. 358 sulle migrazioni interne e la legge 6 luglio 1939
n. 1092 recante provvedimenti contro l'urbanesimo che impedivano al
lavoratore in cerca di occupazione, di trasferire la propria residenza
nelle località ove sussistessero migliori possibilità di trovare
lavoro. Conseguentemente sono state modificate anche le norme della
legge n. 264/49 (gli artt. 8 e 15, secondo e terzo comma).
Pertanto è consentito al lavoratore, senza cambiare la propria
residenza, trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento
dell'ufficio di altro comune capoluogo di provincia o con popolazione
superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale,
situato nella stessa provincia o in altra provincia contermine,
comunque, nel raggio di 150 chilometri, conservando l'anzianità di
iscrizione in precedenza maturata (art. 8 legge n. 264/49 modif.
dall'art. 2 legge n. 5/61).
Inoltre, agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un
comune possono concorrere, previa autorizzazione della Commissione di
cui all'art. 25 della legge, a richiesta dell'ufficio di collocamento,
lavoratori di altro comune anche di province contermini, osservati gli
opportuni criteri di proporzionalità. È accordata precedenza ai
lavoratori che abbiano conseguito una qualificazione professionale
(art. 15, secondo e terzo comma della legge n. 264/49 modif. dall'art.
4 della legge n. 5/61).
8.2. - Del resto, in via generale, può osservarsi che lo stesso
lavoratore è libero di fissare la propria residenza in qualsiasi
comune della Repubblica senza limiti, mentre non si può disconoscere
la ragionevole necessità che ha determinato il legislatore ad ancorare
il sistema ad un elemento certo che consentisse di individuare
l'ufficio di collocamento competente a provvedere sull'avviamento del
lavoratore ed esso non poteva non essere quello della residenza, con
assoluta assenza dei caratteri di fissità e di definitività non
sussistendo a carico del lavoratore il divieto di cambiare la sua
residenza. Il criterio risponde solo a ragioni di concretezza e,
siccome non è né fisso né imposto, non importa violazione
dell'invocato precetto costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14 della legge 29 aprile 1949 n. 264 e
dell'art. 33 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sollevata dal Pretore
di Vigevano con l'ordinanza (R.O. n. 639/81) in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 4 Cost.;
b) riuniti i giudizi (R.O. nn. 471,540 e 541/79), dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8,
11, 13, 14 e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificata dalla
legge 10 febbraio 1961 n. 5, e degli artt. 33 e 34 della legge 20
maggio 1970 n. 300, sollevata dai Pretori di Monza e Genova con le
ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2,3,4 e 16
Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO
- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE -
VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte