Sentenza n. 248/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 17 luglio 1991 dalla Corte di appello di Bari nella procedura di
riparazione per ingiusta detenzione promossa da Potenza Aurelio,
iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'appello di Bari, adita da Potenza Aurelio per la
riparazione della ingiusta detenzione sofferta nel corso di un
procedimento penale conclusosi con sentenza istruttoria di
proscioglimento "perché il fatto non sussiste", ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 314, terzo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui equipara, ai fini del diritto alla
riparazione, le persone nei cui confronti sia stata pronunciata
sentenza di non luogo a procedere a coloro che siano stati prosciolti
con sentenza irrevocabile con le formule indicate al primo comma
della stessa norma.
Il giudice remittente premette di aver rigettato la domanda, con
ordinanza 15 ottobre 1990, in quanto aveva ritenuto necessario il
riesame di merito sugli atti (onde stabilire la rispondenza o meno
della formula di proscioglimento ad una delle quattro previste dal
primo comma dell'art. 314), e, considerata la non rispondenza della
formula al fatto, aveva rilevato che all'accoglimento della domanda
difettasse la "decisione irrevocabile" da cui risultassero violate le
disposizioni sull'applicazione o la perduranza della misura detentiva
(art. 314, secondo comma, del codice di procedura penale).
Rigettata la domanda, prosegue il remittente, l'istante ricorreva
per Cassazione e la Corte Suprema, con sentenza 3 aprile 1991,
ritenuta l'applicabilità dell'istituto anche nei casi di
archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere, per il disposto
stesso del comma terzo dell'art. 314 del codice di procedura penale,
annullava con rinvio l'ordinanza impugnata "non potendo il giudice,
investito della richiesta risarcitoria, procedere alla rivalutazione
di un fatto, su cui è intervenuta una decisione non più soggetta ad
impugnazioni ordinarie".
Ciò posto, la Corte di appello di Bari, preso atto di tale
interpretazione della Corte di cassazione, ovviamente obbligatoria
per il giudice di rinvio, non ritiene di potervisi adeguare, in
quanto ne deriverebbe un difetto di legittimità costituzionale della
norma in esame.
In particolare, l'art. 314, terzo comma, del codice di procedura
penale, così come interpretato dalla Corte suprema, da un lato si
appaleserebbe foriero di regolamentazioni diverse per casi omogenei,
ancorato come è al semplice nominalismo delle formule assolutorie
usate nelle sentenze di non luogo a procedere, d'altro lato punitivo
dell'unico soggetto indifeso (lo Stato) proprio verso il quale -
differentemente da qualsiasi altro soggetto - verrebbe ad essere
ritenuta una presunzione di fatti, con conseguente responsabilità
risarcitoria.
Altra presunzione, ad avviso del remittente, non appare
ammissibile da provvedimento che non sia sentenza giudiziale
irrevocabile, a meno che il legislatore, intendendo porre delle altre
eccezioni con il comma 3, non ne spieghi anche implicitamente, ma
comprensibilmente, le ragioni e i fini. Altrimenti lo Stato
correrebbe il rischio di risarcire anche in casi di trascurata
istruzione o di erronea pronunzia (risarcimento per errore
giudiziario favorevole all'imputato).
Da queste considerazioni la Corte d'appello di Bari vede altresì
emergere una conflittualità di norme incomponibile: l'art. 314,
terzo comma, contro l'autorità del giudicato penale, di cui agli
artt. da 648 a 654 del codice di procedura penale; lo stesso art.
314, terzo comma, che, per essere applicato alla lettera, renderebbe
vane le condizioni dettate dallo stesso comma primo.
Mentre non si vedrebbe perché, ai fini esclusivamente civilistici
del risarcimento, la Corte di appello, unico ed ultimo giudice di
merito, non potrebbe rivedere la rispondenza alla realtà della formula assolutoria pronunziata fuori giudizio, al fine di ascrivere il
caso alla regola di cui al comma primo o secondo dell'art. 314.
In conclusione, l'art. 314, comma terzo, del codice di procedura
penale, "sia come regolamentazione differente di situazioni omogenee,
sia come privativo di garanzie giudiziali solo a danno dello Stato,
sia come conflittualità incomponibile di norme", contrasterebbe con
l'art. 3 della Costituzione, ed anche con l'art. 24, ultimo comma,
per la difettosa regolamentazione legislativa della riparazione degli
errori giudiziari, nel senso di fare ascrivere alle distinte ipotesi
risarcitorie di cui al primo e al secondo comma dell'art. 314, i casi
dei soggetti nei cui confronti si è dichiarato non luogo a procedere
senza alcuna verifica, da parte del giudice del risarcimento, della
effettiva rispondenza della formula pronunziata ai fatti emersi, e i
casi di mera archiviazione, di cui pure le ipotesi sono previste
(artt. 408 e 411 del codice di procedura penale) e su cui nessuna
verifica si dispone.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione.
In particolare l'Avvocatura rileva come non siano ben chiari i
motivi in base ai quali si dubita della legittimità costituzionale
della norma impugnata. Ove la critica sia rivolta alla "illogica"
equiparazione, ai fini della riparazione, del provvedimento di cui al
comma 1 (sentenza irrevocabile) ai provvedimenti di cui al comma 3
(archiviazione, sentenza di non luogo a procedere), la Corte
remittente non terrebbe conto che l'istituto della riparazione per
l'ingiusta detenzione impone in concreto di estendere l'ambito di
riparabilità alla detenzione che, anche senza derivare da sentenza
passata in giudicato, dovesse risultare "non dovuta". Se così non
fosse si determinerebbe, al contrario di quel che ritiene la Corte
d'appello di Bari, una disparità di trattamento in danno di chi, pur
avendo subito una ingiusta detenzione, non sia rinviato a giudizio. Considerato in diritto
1. - La Corte di appello di Bari, nel corso di un procedimento per
la riparazione per ingiusta detenzione, ha sollevato, in sede di
giudizio di rinvio, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 314, terzo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3 e 24, ultimo comma, della Costituzione.
La norma impugnata estende, "alle medesime condizioni" di cui ai
commi precedenti, il diritto alla riparazione per la custodia
cautelare subita alle persone nei cui confronti sia pronunciato
provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a
procedere. Ad avviso del remittente, detta norma, nella
interpretazione data dalla Corte di cassazione - cui il giudice di
rinvio è tenuto ad uniformarsi -, secondo la quale essa preclude al
giudice investito della richiesta risarcitoria il riesame di merito
sugli atti al fine di valutare la rispondenza ai fatti della formula
adoperata nella sentenza di non luogo a procedere, viola, da un lato,
l'art. 3 della Costituzione, "sia come regolamentazione differente di
situazioni omogenee, sia come privativa di garanzie giudiziali solo a
danno dello Stato, sia come conflittualità incomponibile di norme" -
afferma testualmente il giudice a quo -, e, dall'altro, l'art. 24,
ultimo comma, della Costituzione "come difettosa regolamentazione
legislativa per la riparazione degli errori giudiziari".
2. - La questione non è fondata.
L'istituto della riparazione dell'ingiusta detenzione - istituto
di assoluta novità per la nostra legislazione - è stato
disciplinato negli artt. 314 e 315 del codice di procedura penale in
attuazione della direttiva n. 100 della legge di delega n. 81 del
1987: come si legge nella relazione al progetto preliminare del
codice, la citata direttiva imponeva in concreto di "estendere
l'ambito della riparabilità alla detenzione che, anche senza
derivare da una sentenza passata in giudicato, dovesse risultare 'non
dovuta'. L'estensione del diritto alla riparazione alle ipotesi della
sentenza di non luogo a procedere e del provvedimento di
archiviazione è stata disposta, con l'inserimento del terzo comma
dell'art. 314, in sede di progetto definitivo "per esigenze di
coordinamento sistematico e per colmare una lacuna del testo del
Progetto preliminare", "trattandosi in entrambi i casi di situazioni
in cui può verificarsi una ingiusta sottoposizione a custodia
cautelare" (cfr. relazione al testo definitivo). Come esattamente ha
osservato l'Avvocatura dello Stato, in caso contrario si sarebbe
evidentemente determinata una irragionevole disparità di trattamento
in danno di chi, pur avendo subito una detenzione ingiusta, non sia
stato poi rinviato a giudizio.
Ciò posto, deve escludersi che la norma impugnata, così come
interpretata dalla Corte di cassazione, violi gli invocati parametri
costituzionali. In particolare, il fatto che essa precluda al giudice
competente sulla domanda di riparazione il riesame di merito degli
atti, al fine di verificare la rispondenza della formula adoperata
nella sentenza di non luogo a procedere ai fatti emersi, certamente
non lede il principio di eguaglianza, sotto nessuno dei profili
prospettati dal remittente (con motivazione, peraltro, non sempre del
tutto chiara ed esauriente).
Invero, va innanzitutto osservato che (a differenza del
provvedimento di archiviazione, per il quale in effetti è stato
sollevato qualche dubbio interpretativo, ma non comunque di
legittimità costituzionale) nella ipotesi di sentenza di non luogo a
procedere - l'unica rilevante nell'attuale giudizio - si è in
presenza di formule terminative tipicizzate (art. 425 del codice di
procedura penale), in gran parte coincidenti con quelle della
sentenza di proscioglimento, per cui la riconducibilità di ciascuna
ipotesi alla disciplina di cui al primo ovvero al secondo comma
dell'art. 314 non dà luogo ad alcun problema applicativo. Inoltre,
affinché sorga il diritto alla riparazione, la sentenza di non luogo
a procedere deve essere ovviamente divenuta "inoppugnabile" (art.
315, primo comma), cioè non più soggetta agli ordinari mezzi di
impugnazione di cui all'art. 428 del codice di procedura penale.
L'ordinanza di rimessione sembra essenzialmente fondare le proprie
censure sulla circostanza che la sentenza di non luogo a procedere, a
differenza di quella di proscioglimento, pur divenuta inoppugnabile
è sempre soggetta alla possibilità di revoca, ai sensi degli artt.
434 e seguenti del codice.
Senonché, da un lato va osservato che la revoca non costituisce
un ordinario mezzo di impugnazione, in quanto presuppone il
sopravvenire o la scoperta di nuove fonti di prova; dall'altro, e
soprattutto, deve rilevarsi che la Corte di cassazione, nella
sentenza che ha dato adito al giudizio a quo, ha affermato che
l'evento della revoca trova adeguata soluzione nell'ordinamento
(proprio ai fini cui sembra particolarmente riferirsi il remittente),
in quanto, come si legge in detta sentenza, se il procedimento per la
riparazione è ancora in corso, lo stesso deve essere sospeso fino
alla definizione del procedimento penale, mentre, qualora la somma
sia stata già erogata, ben potrà procedersi alla ripetizione
dell'indebito, una volta intervenuta una sentenza definitiva
incompatibile con l'istituto in esame.
Le considerazioni sin qui svolte valgono, in conclusione, ad
escludere la violazione, da parte della norma impugnata, non solo
dell'art. 3 della Costituzione, sotto i vari profili prospettati, ma
anche dell'art. 24, ultimo comma, in quanto il richiamo effettuato
dal remittente a quest'ultima norma (la quale, del resto, si limita a
prescrivere che "la legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari") è sorretto sostanzialmente
dagli stessi motivi addotti a sostegno della censura posta in
riferimento al principio di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 314, terzo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, ultimo comma, della
Costituzione, dalla Corte di appello di Bari con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte