Corte costituzionale

Ordinanza n. 248/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 1legge 105/1993
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice

di procedura penale promossi con tre ordinanze emesse la prima, il 14

ottobre 1992, le altre, il 18 novembre 1992 dalla Corte di appello di

Milano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Palmeri

Salvatore, Moltrasio Renzo e Fumagalli Letizia ed altro, iscritte ai

nn. 46, 65 e 115 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nelle

Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 7, 9 e 12, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato questione

di legittimità dell'art. 425 del codice di procedura penale nella

parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non

luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato, deducendo

la violazione dell'art. 76 della Costituzione in riferimento all'art.

2, n. 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81;

E che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione di

legittimità costituzionale e che, pertanto, i relativi giudizi vanno

riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che questa Corte ha già dichiarato non fondata la medesima

questione con sentenza n. 82 del 1993 e che, quindi, non prospettando

le ordinanze di rimessione argomenti nuovi o diversi da quelli allora

esaminati, le questioni qui proposte devono essere dichiarate

manifestamente infondate;

che, d'altra parte, non sussistono neppure i presupposti per

disporre la restituzione degli atti alla Corte rimettente in ragione

delle modifiche successivamente apportate alla norma censurata ad opera dell'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105, trattandosi, nella

specie, di ius superveniens che non presenta interferenza alcuna con

la questione oggetto del presente giudizio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte

di appello di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte