Ordinanza n. 248/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1legge 105/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice
di procedura penale promossi con tre ordinanze emesse la prima, il 14
ottobre 1992, le altre, il 18 novembre 1992 dalla Corte di appello di
Milano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Palmeri
Salvatore, Moltrasio Renzo e Fumagalli Letizia ed altro, iscritte ai
nn. 46, 65 e 115 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nelle
Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 7, 9 e 12, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato questione
di legittimità dell'art. 425 del codice di procedura penale nella
parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non
luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato, deducendo
la violazione dell'art. 76 della Costituzione in riferimento all'art.
2, n. 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81;
E che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione di
legittimità costituzionale e che, pertanto, i relativi giudizi vanno
riuniti per essere definiti con un'unica decisione;
che questa Corte ha già dichiarato non fondata la medesima
questione con sentenza n. 82 del 1993 e che, quindi, non prospettando
le ordinanze di rimessione argomenti nuovi o diversi da quelli allora
esaminati, le questioni qui proposte devono essere dichiarate
manifestamente infondate;
che, d'altra parte, non sussistono neppure i presupposti per
disporre la restituzione degli atti alla Corte rimettente in ragione
delle modifiche successivamente apportate alla norma censurata ad opera dell'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105, trattandosi, nella
specie, di ius superveniens che non presenta interferenza alcuna con
la questione oggetto del presente giudizio;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte
di appello di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte