Sentenza n. 248/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 24/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 24 (Validità delle graduatorie
dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di
reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e
grado, compresi gli istituti educativi), promossi con tre ordinanze
emesse il 31 ottobre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio rispettivamente iscritte ai nn. 710, 711 e 712 del registro
ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di altrettanti giudizi promossi da tre insegnanti,
le quali chiedevano l'annullamento dei provvedimenti che le avevano
escluse, per non avere prestato servizio di ruolo da almeno cinque
anni nella scuola elementare, dal concorso a posti di direttore
didattico, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione
12 aprile 1990, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
separate ordinanze emesse il 31 ottobre 1994 e pervenute alla Corte
il 27 settembre 1995 (reg. ord. nn. 710, 711 e 712 del 1995), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma,
della legge 5 gennaio 1994, n. 24 (Validità delle graduatorie dei
concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di
reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e
grado, compresi gli istituti educativi). L'art. 3 di questa legge
prevede, al primo comma, che possono partecipare ai concorsi per il
reclutamento del personale direttivo della scuola elementare anche
gli insegnanti della scuola materna in possesso degli altri requisiti
prescrittidalle norme vigenti; al secondo comma, sottoposto a
verifica di legittimità costituzionale, stabilisce che la stessa
disciplina si applica anche ai candidati ammessi con riserva al
concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione
23 marzo 1992, ma non estende l'applicazione di tale disciplina
all'analogo e precedente concorso indetto con decreto ministeriale 12
aprile 1990.
Il Tribunale amministrativo ritiene che questa omissione,
considerata frutto di un errore e non di una deliberata scelta del
legislatore, sia irragionevole ed in contrasto con i principi di
eguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione (artt.
3 e 97 della Costituzione). Gli insegnanti della scuola materna,
difatti, hanno potuto partecipare al concorso che immediatamente
precede e sono ammessi a quelli che seguono il concorso considerato
(in base all'art. 9, primo comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357,
prima, ed alla disposizione denunciata, poi), mentre resterebbero
illogicamente esclusi, senza alcuna giustificazione, solo dal
concorso intermedio.
Il giudice rimettente ha presente che le norme di sanatoria sono
speciali e per esse rientra nella discrezionalità del legislatore
fissare i requisiti di applicazione e diversificare le posizioni dei
soggetti nel tempo. Ma ritiene che, una volta presa in considerazione
la situazione di chi, ammesso con riserva in precedenti concorsi, ha
superato le relative prove, non trovi alcuna giustificazione
l'esclusione dalla sanatoria dei soli candidati di un altro concorso,
anch'esso precedente, che si trovano nella stessa situazione.
2. - L'ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, del 25
ottobre 1995; le parti private dei giudizi principali si sono
congiuntamente costituite, depositando presso la cancelleria della
Corte le loro deduzioni il 7 giugno 1996. Considerato in diritto
1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe l'art. 3
della legge 5 gennaio 1994, n. 24, che, stabilendo al primo comma che
gli insegnanti della scuola materna, in possesso degli altri
requisiti prescritti dalle norme vigenti, possono partecipare ai
concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola
elementare, al secondo comma prevede che questa disposizione si
applichi anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto
con decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992. Il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio ritiene che la mancata
applicazione della medesima disposizione anche ai candidati
egualmente ammessi con riserva al precedente concorso, indetto con
decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, possa
violare i principi di eguaglianza e di ragionevolezza ed essere in
contrasto con l'imparzialità della pubblica amministrazione (artt. 3
e 97 della Costituzione).
2. - Le questioni, identiche per oggetto e per profili proposti,
vanno riunite per essere decise con unica sentenza.
3. - Le parti private del giudizio principale hanno congiuntamente
depositato atto di costituzione e deduzioni, ma oltre il termine di
venti giorni previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale 16 marzo 1956. La loro costituzione in giudizio è,
dunque, tardiva e deve essere pertanto dichiarata irricevibile.
4. - Nel merito la questione è fondata.
L'art. 3 della legge n. 24 del 1994, nello stabilire che gli
insegnanti della scuola materna possono partecipare ai concorsi per
il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare, si
inserisce in un contesto normativo del tutto particolare, nell'ambito
della disciplina del reclutamento del personale direttivo della
scuola.
Il principio comune dell'ordinamento scolastico, basato sulla
distinzione tra tipi e gradi di scuole, prefigura un collegamento,
secondo tale distinzione, tra funzione docente e funzione direttiva.
Tale principio consente, difatti, al personale docente di concorrere
per le funzioni direttive in corrispondenza, nel tipo o nel grado di
scuola, tra ruolo di appartenenza e funzione direttiva da ricoprire
(art. 24 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; artt. 407 e 408 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297).
Anche per la scuola materna la legge 18 marzo 1968, n. 444, nel
dettarne l'ordinamento, prevedeva che la direzione didattica di
ciascun circolo fosse affidata a direttrici, assunte mediante
concorso riservato alle insegnanti di ruolo delle scuole materne
(art. 13). In via transitoria, fino alla costituzione dei ruoli delle
direttrici, la direzione delle scuole materne è stata affidata,
nell'ambito di ciascun circolo, al direttore didattico della scuola
elementare (art. 26). Tale unificazione, prefigurata come temporanea,
ma che tuttora permane (art. 103 del decreto legislativo n. 297 del
1994), non si estendeva tuttavia alla legittimazione a partecipare ai
concorsi per direttore didattico, ai quali erano ammessi solo gli
insegnanti delle scuole elementari, mentre rimanevano esclusi quelli
delle scuole materne, comprese nella stessa direzione didattica, i
quali pure appartengono al medesimo collegio dei docenti e possono
essere chiamati ad esercitare funzioni vicarie del direttore
didattico.
Il d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, nell'ambito di una più ampia
disciplina dell'accesso ai ruoli direttivi, ha consentito ai docenti
ammessi con riserva ai concorsi, i quali avevano superato le prove,
di ottenere la nomina anche se appartenenti ai ruoli di altro tipo o
grado di scuola, purché in possesso degli altri requisiti prescritti
e del titolo per il passaggio nei ruoli della scuola cui si riferiva
il concorso (art. 9). In tal modo anche gli insegnanti della scuola
materna, ammessi con riserva al concorso per direttore didattico ed
aventi titolo al passaggio di ruolo nella scuola elementare, erano
stati immessi nel ruolo per il quale avevano concorso.
Questa opportunità, attribuita in un contesto normativo più ampio
agli insegnanti della scuola materna, dapprima eccezionale, si è poi
affermata per essi come regola, con il riconoscimento della loro
legittimazione a partecipare ai concorsi per i ruoli direttivi della
scuola elementare, purché in possesso degli altri requisiti
prescritti (diploma di laurea ed anzianità di servizio).
Ha trovato così attuazione il principio del collegamento, nel
grado di scuola, tra funzione docente e funzione direttiva, giacché
persiste l'attribuzione ai direttori didattici della scuola
elementare della funzione direttiva estesa anche alle scuole materne.
Riconosciuta ai docenti di queste ultime scuole la legittimazione a
partecipare ai concorsi per direttore didattico, il legislatore ha
espressamente attribuito efficacia a tale riconoscimento anche per le
situazioni non ancora definite, disponendo che la stessa disciplina
si applichi ai candidati ammessi con riserva al concorso bandito con
decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992, che non
era ancora concluso al momento dell'entrata in vigore della legge n.
24 del 1994.
Tra le situazioni non ancora definite è da comprendere quella
presa in esame dal giudice rimettente, che riguarda candidati ammessi
con riserva al concorso bandito con decreto ministeriale 12 aprile
1990, dalla cui graduatoria, valida per un triennio (art. 1 della
legge n. 24 del 1994), era ancora possibile attingere per la nomina
in ruolo al momento dell'entrata in vigore della legge n. 24 del
1994.
La riconduzione della disciplina di settore ai principi comuni
della legislazione scolastica, una volta affermata con estensione ai
rapporti pendenti, non può essere ragionevolmente limitata solo ad
alcuni di essi, differenziando la posizione di candidati egualmente
ammessi, ai due concorsi, con riserva e dotati dei medesimi titoli;
candidati che, in entrambi i casi, hanno superato le prove e possono
essere utilmente collocati in graduatorie ancora valide per la nomina
in ruolo. Ciò tanto più che l'esclusione non opera né secondo la
disciplina successiva, né secondo la disciplina che immediatamente
precede quella considerata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 3, secondo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 24
(Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e
disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle
scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi),
nella parte in cui non prevede l'applicazione della disposizione di
cui al primo comma dello stesso articolo anche ai candidati ammessi
con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della
pubblica istruzione 12 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 56-bis, quarta serie speciale, del 17
luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte