Corte costituzionale

Ordinanza n. 248/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/2001 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge

27 luglio 1978, n. 392 Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 2000 dal

tribunale di Avellino nel procedimento civile vertente tra Antonio

Sanseverino e Regina Maglio, iscritta al n. 686 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che il tribunale di Avellino ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte

in cui - secondo il "diritto vivente" - esclude, per i contratti

stipulati prima del 31 dicembre 1998, che il canone locativo

risultante dall'applicazione degli artt. 12-22 della legge possa

essere integrato, nella misura prevista dalla norma impugnata,

qualora le opere di riparazione straordinaria in essa contemplate

siano state "eseguite nel periodo immediatamente antecedente alla

stipula del contratto di locazione";

che l'ordinanza è stata pronunciata nel corso di un giudizio

nel quale - avendo il conduttore di un immobile destinato ad uso

abitativo chiesto la determinazione del cosiddetto equo canone e la

condanna della locatrice alla restituzione delle somme indebitamente

corrisposte in eccedenza - la convenuta ha eccepito "la necessità

che nella determinazione del canone si tenesse conto della

ristrutturazione dell'immobile avvenuta [...] poco prima della

stipula del contratto di locazione", con le conseguenze di cui

all'art. 23 della legge n. 392 del 1978;

che - ad avviso del rimettente - l'esecuzione di lavori

riconducibili all'impugnato art. 23 sarebbe stata dimostrata e

l'applicazione della norma al caso di specie avrebbe comportato il

rigetto della domanda di ripetizione, essendo il canone

convenzionalmente stabilito inferiore a quello legale comprensivo

dell'integrazione;

che tuttavia - prosegue il rimettente - il "diritto vivente"

riconosce al locatore il diritto all'integrazione del canone solo se

i lavori ex art. 23 siano stati eseguiti in pendenza di un rapporto

locatizio (con effetti incidenti anche sui rapporti successivi), ma

non anche se, come nella specie, essi siano stati eseguiti fuori di

tale pendenza;

che - essendo perciò impedita l'interpretazione dif forme

della norma in esame - non resta, come extrema ratio, che il ricorso

alla questione di costituzionalità;

che il giudice ritiene che la diversità di trattamento fra

le due ipotesi sia contraria al principio di eguaglianza di cui al

primo ed al secondo comma dell'art. 3 Cost., in quanto in entrambi i

casi ricorrerebbe la ratio di "incoraggiare le opere di manutenzione

straordinaria e favorire così la conservazione ed il miglioramento

del patrimonio immobiliare offerto in locazione, garantendo al

proprietario un riequilibrio nel tempo del canone locativo che si

contrapponga alla diminuzione dello stesso conseguente al decremento

del coefficiente di vetustà";

che l'ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni

simili è tanto più evidente in quanto la legge n. 392 del 1978

aveva accolto il c.d. principio di spersonalizzazione del canone, per

cui esso doveva considerarsi "equo" in base a criteri meramente

oggettivi, indipendenti "sia dalla persona del conduttore che dal

rapporto specifico locatore-conduttore";

che intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella

quale ha eccepito l'infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente richiama il "diritto vivente"

secondo cui solo le opere indicate dall'art. 23 della legge n. 392

del 1978, eseguite in pendenza di un rapporto locativo, possono dar

luogo all'integrazione del canone prevista dalla stessa norma (con

effetti estensibili ai rapporti futuri, pur se instaurati con altro

conduttore);

che, prospettando un'irragionevole discriminazione in danno

del soggetto che esegua le opere quando non sia in corso un rapporto

locativo, il rimettente chiede a questa Corte una pronuncia additiva

che preveda il diritto del locatore all'aumento del canone anche per

opere effettuate "nel periodo immediatamente antecedente alla stipula

del contratto di locazione";

che siffatta pronuncia additiva dovrebbe fondarsi

sull'affermata assimilabilità di quest'ultima situazione a quella

cui si riferisce il "diritto vivente";

che, invece, l'ipotesi delle opere eseguite durante il

rapporto locatizio è oggettivamente diversa da quella delle opere

eseguite quando l'immobile non è locato, onde non ricorre la

necessità della parità di trattamento imposta dal principio

costituzionale di eguaglianza;

che, infatti, nella prima ipotesi (considerata dal "diritto

vivente") l'integrazione del canone, con effetto anche sui rapporti

successivi, è collegata all'elemento oggettivo dell'esistenza di un

contratto di locazione in corso, che, in caso di contenzioso nel

quadro di successivi rapporti pur con altri conduttori, presenta

sicuramente carattere di immediata riscontrabilità;

che, invece, la seconda ipotesi, concernente lavori eseguiti

al di fuori di una locazione, si caratterizza per la mancata

individuazione dell'arco temporale entro il quale i lavori stessi

debbano collocarsi per rilevare come fatto costitutivo del diritto

all'integrazione del canone in eventuali successivi contratti di

locazione;

che, del resto, l'addizione richiesta dal rimettente - volta

ad estendere l'integrazione del canone al caso di opere "eseguite nel

periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto di

locazione" - comporterebbe il potere del giudice di valutare (al fine

di stabilire se ricorrano i presupposti dell'integrazione) non solo

la natura delle opere, com'è nella logica della norma impugnata, ma

anche il momento della loro esecuzione, così configurando uno spazio

di discrezionalità ulteriore rispetto a quello previsto dal sistema

di canone legale introdotto dalla legge n. 392 del 1978, e

confermando quindi la diversità delle situazioni assunte dal

rimettente come meritevoli di identica disciplina;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Avellino

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte