Sentenza n. 249/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20 del
regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul
credito fondiario), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 aprile 1976 dal Giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Lecce nella procedura esecutiva contro Lombardo Anna,
iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1978; .
2) ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dal Tribunale di Lecco nella
procedura esecutiva contro la Cooperativa Edilizia Vega, iscritta al
n. 873 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 142 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione della Sezione autonoma di Credito
fondiario della Banca Nazionale del Lavoro e del Credito fondiario
della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1984 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
uditi l'avv. Franco Cosenza per la Sezione Autonoma di Credito
fondiario della Banca Nazionale del Lavoro e gli avvocati Franco Vitale
e Domenico Guidi per il Credito fondiario della Cassa di Risparmio
delle Province Lombarde e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Sezione autonoma di Credito fondiario della Banca Nazionale
del Lavoro concedeva ai fratelli Montinari un mutuo ipotecario:
l'operazione veniva formalizzata in due rogiti rispettivamente del 16
aprile 1968 e dell'8 luglio 1969.
L'8 settembre 1969 i Montinari alienavano a Lombardo Anna una
porzione dell'immobile. Il 12 ottobre 1969 l'acquirente decedeva.
Due mesi dopo veniva notificata alla Sezione autonoma, ad istanza
della Lombardo, una dichiarazione di subingresso nel possesso e nel
godimento di una quota dell'immobile ipotecario. Tale dichiarazione
conteneva anche elezione di domicilio presso la segreteria della casa
comunale di Lecce, ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi
sul credito fondiario.
Il 20 maggio 1970, il 29 maggio 1970 e il 4 giugno 1970 nei
pubblici registri immobiliari venivano trascritti, su richiesta degli
eredi della Lombardo, tre separati atti di accettazione dell'eredità
con beneficio d'inventario.
Il 15 maggio 1971, a seguito della morosità nel pagamento delle
rate di mutuo, l'istituto di credito notificava alla Lombardo Anna, nel
domicilio eletto, atto di precetto. Circa due mesi dopo veniva
redatta, in calce all'atto di pignoramento, una relazione di omessa
notificazione alla debitrice nel suo ex domicilio di Lecce, risultando
la stessa deceduta da circa un anno". L'atto di pignoramento veniva
poi notificato, a norma dell'art. 141 c.p.c., presso la casa comunale
di Lecce, "suo domicilio suppletivo eletto". Con analoghe modalità si
procedeva alla notifica dell'avviso di cui all'art. 485 c.p.c.
relativamente al decreto in data 4 ottobre 1973, con il quale il
giudice dell'esecuzione aveva disposto, ai sensi dell'art. 569 c.p.c.,
l'udienza per l'audizione delle parti. Accertato il decesso della
debitrice, veniva, quindi, nominato, in sua sostituzione, un nuovo
custode giudiziario. Sempre nei confronti della Lombardo si procedeva
alla notifica, presso la casa comunale di Lecce, dell'avviso
riguardante l'ora e il giorno in cui si sarebbe proceduto alla
immissione in possesso del nuovo custode.
Pervenuta a tal punto la procedura esecutiva, il Giudice
dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce, con ordinanza dell'8
aprile 1976, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 20,
quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi sul credito
fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, per il
quale - anche secondo la lettera e l'interpretazione fatta propria da
questa Corte con la sentenza n. 61 del 1968 - gli atti del procedimento
esecutivo possono essere diretti unicamente contro e in nome del de
cuius, con sostanziale assenza dal giudizio tanto di quest'ultimo,
perché non più in vita, quanto dei successori, perché non evocati in
giudizio (salvo l'eventuale loro spontaneo intervento), non essendo
l'istituto obbligato a "citarli in causa", stante l'espressa esenzione
risultante dall'ultimo comma della disposizione censurata.
La rilevanza della proposta questione risulterebbe evidente nel
procedimento esecutivo in corso, non potendo tale "giudizio" essere
definito senza la soluzione della proposta questione. E ciò per
l'originario difetto di contraddittorio derivante dall'assenza sia del
soggetto passivo della pretesa (essendo questo deceduto) sia di
chiamati in causa e di ogni altro soggetto passivamente legittimato
(successori, chiamati in causa in sua vece). A tale difetto non
potrebbe, peraltro, ovviarsi mediante l'integrazione, d'ufficio, del
contraddittorio (prevista per il solo processo di cognizione), ai sensi
dell'art. 102 c.p.c., né imponendo all'istituto l'obbligo di compiere
un'attività giudiziaria non dovuta (la notifica del precetto e del
pignoramento agli eredi).
Evidenziate "alcune insormontabili complicazioni del già lacunoso
e disorganico sistema esistente", deduce il giudice a quo che le
disposizioni impugnate vulnerano il principio di eguaglianza sia per
gli ingiustificati privilegi attribuiti agli enti esercenti il credito
fondiario rispetto alla generalità dei creditori ipotecari, sia per la
situazione di particolare soggezione in cui si troverebbero gli aventi
causa da un debitore di tali enti rispetto agli aventi causa da
qualunque altro debitore ipotecario.
Sotto il primo profilo la norma impugnata, lungi dal riconoscere
solo uno specifico diritto "speciale", manterrebbe in vita un assurdo
sistema processuale, del tutto svincolato dalle "norme generali del
codice di procedura civile, applicabili alla generalità dei soggetti
di diritto": i privilegi ingiustificati che caratterizzano tale
disciplina contrasterebbero con le esigenze proprie del processo
esecutivo, con la logica del vigente sistema, oltre che con il senso di
giustizia quale emerge dai principi costituzionali; e ciò in quanto si
consente l'instaurazione di un "giudizio" nei confronti di un soggetto
di diritto non più esistente (viene richiamata la sentenza n. 61 del
1968) con la creazione di un rapporto processuale "abnorme" "anzi,
unilaterale e pertanto non più tale" - posto che i diritti e le
obbligazioni facenti capo al de cuius sono stati trasferiti agli eredi
o, al più, sono stati convogliati in un altro centro di interessi
(l'eredità giacente). Il vigente sistema processuale prevede, del
resto, espressamente agli artt. 602 e seguenti c.p.c., modi e termini
dell'espropriazione contro il proprietario di un bene ipotecato per
debito altrui.
La disciplina contenuta nella norma impugnata consente così la
permanenza, nel sistema, di un vero e proprio privilegio che si
traduce nel sovvertimento dei principi generali in tema di notifiche,
principi i quali presuppongono che destinatario di esse sia persona
che, concretamente o astrattamente, possa prendere conoscenza del
contenuto dell'atto notificato (il compito del domiciliatario, nel caso
di elezione di domicilio, cessa con la morte della persona che ha
eletto il domicilio).
Sotto il secondo profilo si osserva, da un lato, che gli eredi -
proprietari del bene e soggetti effettivamente espropriati - "non hanno
diritto a ricevere, in proprio, per effetto della denunciata norma, la
notifica (del titolo esecutivo), del precetto, del pignoramento, né ad
essere evocati nel processo che li vedrà privati del loro diritto di
proprietà": situazione assolutamente inspiegabile perché molte volte
il titolo derivativo della proprietà è stato - come nella specie -
regolarmente trascritto e, quindi, l'istituto può, con la "normale"
diligenza, conoscere il nome dei proprietari al momento della notifica
dell'atto di precetto, conseguentemente dirigendo contro di essi gli
atti esecutivi; si rileva, dall'altro, che nella speciale procedura
consentita dall'art. 20 del testo unico n. 646 del 1905 vengono
vanificate tutte le norme del codice di procedura civile che prevedono
l'audizione del debitore proprietario o l'esercizio di prerogative,
diritti o difese spettanti allo stesso.
La disciplina impugnata sarebbe anche violativa - ma per ragioni
parzialmente diverse da quelle esaminate dalla sentenza n. 61 del 1968
- dell'art. 24 Cost.
Premesso che il diritto di difesa presuppone, nella materia civile,
l'effettiva e concreta possibilità del suo esercizio senza oneri e
condizioni o, comunque, senza modalità di fruizione tali da poterlo
comprimere o addirittura sopprimere, il giudice a quo sostiene che la
notificazione giudiziale all'istituto, da parte dei successori, di un
atto di subingresso nel "possesso" e nel "godimento" del bene ipotecato
(che nulla avrebbe a che fare col diritto di proprietà contro cui
l'esecuzione forzata si dirige) costituisce un onere tale che, se non
adempiuto, comporta la completa privazione del diritto di difesa degli
onerati, tanto da condizionarne l'assolutezza e la priorità.
Il giudice a quo sottopone a critica alcune delle argomentazioni
contenute nella più volte citata sentenza n. 61 del 1968 di questa
Corte. In primo luogo, quella secondo cui la subordinazione della
diretta e immediata conoscenza del processo esecutivo all'adempimento
dell'onere di cui all'art. 20, ultimo comma, del testo unico n. 646 del
1905, rientrerebbe nell'ambito di un complesso di disposizioni volte ad
assicurare il buon funzionamento del credito e, quindi, non sarebbe
lesiva dell'art. 24 Cost.: l'indicata finalità verrebbe ugualmente
salvaguardata col sostituire al vigente un diverso regime normativo,
postulante l'obbligo a carico degli istituti di credito fondiario di
osservare, come ogni comune cittadino, tutti i principi generali di
diritto, agendo in executivis contro gli aventi causa del debitore
defunto, "quanto meno nella misura in cui i relativi nominativi fossero
rilevabili", come nel presente giudizio, dai pubblici registri
immobiliari. In secondo luogo, quella da cui si trae la conseguenza
che, avvenendo la notificazione nel domicilio eletto nell'istrumento di
mutuo, "non è escluso" che gli interessati abbiano diretta conoscenza
del processo esecutivo che li riguarda: per il giudice a quo l'art. 24
non appare rispettato nei confronti degli eredi, in quanto conferisce
loro la mera possibilità di conoscenza di una procedura esecutiva che,
se pur formalmente resa inter alios, li riguarda direttamente sul piano
sostanziale, essendo essi, anche nel caso di accettazione con beneficio
di inventario, gli attuali debitori iure successionis. Quella, infine,
per la quale i successori del defunto debitore esecutato hanno "larghe
possibilità di venire a conoscenza" del processo esecutivo: l'enorme
difficoltà concreta per gli aventi causa (specie quando - come nella
specie - risiedano lontano dal luogo ove è posto l'immobile) di
effettuare periodiche visite ipotecarie per accertare se siano o meno
intervenute trascrizioni (di pignoramenti) contro il loro dante causa
ed in favore dell'istituto e di richiedere periodiche informazioni
presso il domiciliatario per conoscere se vi sia stata, a nome del loro
dante causa, notifica di precetto, pignoramento o avviso ex art. 485,
in relazione all'art. 569 c.p.c. - cui fa da riscontro l'impossibilità
dei sistemi di pubblicità ordinaria e straordinaria di assolvere, sul
piano pratico, la funzione di notiziare dell'esistenza del processo chi
non risiede nel circondario dell'ufficio giudiziario innanzi al quale
si procede - rende, secondo il giudice a quo, del tutto ipotetico il
rispetto delle garanzie difensive.
In conclusione, l'integrale attuazione del precetto di cui all'art.
24, secondo comma, Cost. richiede "la piena e formale conoscenza della
esistenza del processo", cui non è equiparabile la mera "agevole
conoscibilità" dello stesso, giacché, se il diritto di difesa è
inviolabile, esso deve essere "pienamente" e non solo
"sufficientemente" garantito.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 1978.
Si è costituita la Sezione autonoma di Credito fondiario della
Banca Nazionale del Lavoro, rappresentata e difesa dagli avvocati
Giuseppe e Franco Cosenza, con atto di deduzioni depositato nella
cancelleria di questa Corte, chiedendo che venga dichiarata
l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della proposta
questione.
L'inammissibilità deriverebbe dalla assenza di poteri decisori nel
giudice dell'esecuzione.
Secondo l'Istituto, poiché la sede esecutiva propriamente detta
non può essere qualificata sede contenziosa, il giudice
dell'esecuzione non è chiamato a jus dicere, ma, essendo investito
della sola funzione di dirigere e condurre a termine il procedimento
esecutivo, può compiere meri "atti strumentali, o finali di esso"
(tanto che in caso di opposizione deve rimettere le parti avanti al
tribunale cui è addetto). Non è legittimato, quindi, a promuovere
(come non lo è il giudice istruttore civile), ai sensi dell'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, una questione di legittimità
costituzionale (viene citata la sentenza n. 112 del 1964).
Quanto al merito, la difesa, richiamate la giurisprudenza di questa
Corte sul principio di eguaglianza e le sentenze n. 166 del 1963 e n.
61 del 1968, rileva come debba escludersi che la norma impugnata dia
vita ad un privilegio esoso, giacché la speciale posizione in cui, in
virtù della detta norma, vengono a trovarsi i mutuatari degli istituti
di credito rispetto a coloro che contraggono mutui in genere, avendo
una sua precisa e concreta giustificazione, non dà luogo ad alcuna
arbitraria discriminazione. La differenza di disciplina tra mutui
ipotecari comuni e mutui fondiari deriva dal fatto che nei secondi, a
differenza che nei primi, non è l'ente mutuante che deve preoccuparsi
di conoscere il nome dello o degli eredi, "ma compete all'erede o agli
eredi... farsi conoscere mediante la giudiziale notifica del passaggio
di proprietà". Una tale inversione dell'onere "del conoscere" o "farsi
conoscere" non crea, però, una disparità di trattamento e, se la
crea, è insindacabile dalla Corte, "poiché diretta dal legislatore,
con i suoi poteri insindacabili, non ad personam ma ad una categoria,
di mutuatari per mutui fondiari".
La pretesa disuguaglianza non potrebbe mai essere ricercata nelle
argomentazioni proposte dal giudice a quo sia perché le formalità
indicate dall'ordinanza di rimessione non possono essere esercitate
contro persona che più non esiste; sia perché per l'istituto di
credito fondiario non assume rilievo "il debitore ipotecato" ma la
"ditta iscritta" (e questa conserva immutata la figura di "ditta
iscritta" fino a che altra "ditta iscritta", succeduta nel possesso e
godimento del bene ipotecato, non abbia giudizialmente notificato "la
verificatasi variazione"); sia, infine, perché l'avente causa da un
mutuatario "per mutuo fondiario" può evitare le presunte anormali
conseguenze e vanificazioni di norme con l'osservanza di altra norma
posta a suo carico (notificazione del passaggio di proprietà), che non
può ritenersi esosa e vessatoria, essendo di facilissima e
semplicissima attuazione, e può, in ogni caso, fermare "conseguenze e
vanificazioni" intervenendo (art. 20, ultimo comma) nel processo. Del
resto, la norma censurata è stata mantenuta integra dall'art. 5 del
d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7.
Quanto alla prospettata violazione dell'art. 24 Cost., l'Istituto
deduce che analoga censura è stata già ritenuta insussistente da
questa Corte con la sentenza n. 61 del 1968, la quale, "con una ricca
ed esauriente elencazione delle innumerevoli formalità e pubblicità
che devono precedere la vendita", ha chiarito "come l'erede abbia
larghe possibilità di venire a conoscenza direttamente o attraverso
incaricati dell'amministrazione dei suoi beni... dell'iniziato
procedimento esecutivo e abbia possibilità (sol che lo voglia) di
provvedere alla sua difesa".
La necessità - prospettata nell'ordinanza di rimessione - che gli
istituti di credito fondiario siano tenuti ad osservare, come ogni
comune cittadino, tutti i principi generali di diritto, agendo
esecutivamente contro gli aventi causa del debitore defunto, quanto
meno nella misura in cui i nominativi siano rilevabili dai pubblici
registri immobiliari, non appare, secondo la difesa, argomento
rilevante sul piano della legittimità costituzionale, posto che, di
fronte al "comune cittadino", sta una categoria di "altri cittadini":
allorché determinate norme sono dirette a una categoria di
destinatari, le norme stesse non sono sindacabili.
Nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
ministri rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,
non fondata.
Analoghe a quelle dedotte dalla difesa dell'istituto di credito
sono le argomentazioni svolte dall'Avvocatura sia con riguardo alla
denunciata carenza di legittimazione del giudice a quo a sollevare
questione di legittimità costituzionale sia con riguardo al merito.
Sotto il secondo aspetto, viene puntualizzato - relativamente
all'assunta violazione dell'art. 24 Cost. - che i principi enunciati
nella sentenza n. 61 del 1968 appaiono riferibili soprattutto al caso
di specie, nel quale gli credi ben per tempo si erano fatti vivi per
accettare l'eredità, ancorché con beneficio d'inventario, e bene,
quindi, sapevano o dovevano sapere che quella parte del compendio
ereditario era gravata da mutuo ipotecario.
2. - Nel corso della espropriazione immobiliare promossa dal
Credito fondiario della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde
contro la Cooperativa edilizia "Vega", il Giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Lecco - premesso che l'istituto procedente aveva iniziato
e proseguito l'espropriazione immobiliare nei confronti del mutuatario,
originario debitore, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del regio
decreto 16 luglio 1905, n. 646, pur se, ancor prima dell'inizio
dell'espropriazione forzata, l'immobile, gravato da ipoteca a garanzia
del mutuo fondiario, era stato venduto a terzi i quali avevano
provveduto, tempestivamente (e sempre prima dell'inizio
dell'espropriazione), a trascrivere presso la conservatoria dei
registri immobiliari di Lecco il loro titolo d'acquisto, e che
l'istituto mutuante, su rilievo del giudice dell'esecuzione in ordine
alla necessità d'informare dell'esistenza del procedimento gli attuali
proprietari, non aveva ritenuto di attivarsi in tal senso in quanto
l'art. 20 del regio decreto n. 646 del 1905 non impone alcun onere di
estensione del contraddittorio all'attuale proprietario del bene
ipotecato - con ordinanza del 7 ottobre 1982, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost., questione di
legittimità dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646,
articolo che consente all'istituto mutuante di espropriare l'immobile
gravato da garanzia ipotecaria e di compiere tutti gli atti inerenti
nei confronti del "debitore inscritto", cioè del debitore che ha
beneficiato del mutuo, anche se, nel frattempo, questi abbia venduto il
bene.
Con riguardo alle censure in cui viene assunto come parametro
l'art. 24, secondo comma, Cost., anche il giudice a quo deduce che non
sembrano persuasivi gli argomenti svolti dalla sentenza n. 61 del 1968
di questa Corte. Tra l'altro, l'onere imposto dall'art. 20, primo
comma, del testo unico delle leggi sul credito fondiario, potrebbe
essere stato adempiuto dall'acquirente, ma quest'ultimo, non essendo
notiziato del procedimento, non sarebbe in grado né di dichiarare di
averlo adempiuto, né di far valere le proprie difese, né di scegliere
di pagare i ratei scaduti del mutuo. Il regime di pubblicità cui sono
soggetti il pignoramento, l'istanza di vendita e l'ordinanza di vendita
(ex art. 490 c.p.c.) costituiscono.- secondo il giudice a quo - un
valido e logico supporto ove si intenda "notiziare" del corso della
procedura persone indeterminate o non individuate: appare, invece,
inadeguato nel caso in cui vi siano persone ben individuate che abbiano
un interesse immediato e diretto ad intervenire nel procedimento.
Altrettanto insufficiente si rivela a riequilibrare il sistema la
possibilità per il proprietario dell'immobile di proporre "opposizione
di terzo" ex art. 619 c.p.c. (possibilità richiamata nella sentenza n.
61 del 1968), in quanto, nel caso di specie, non vi è contestazione
sul diritto di proprietà, pacificamente appartenente al terzo, il
quale, al più, ove conoscesse l'esistenza della procedura, potrebbe
intervenirvi ma non sarebbe legittimato a proporre opposizione alcuna
(l'istituto mutuante non agisce, infatti, contro l'originario debitore
perché erroneamente lo ritiene proprietario, ma in quanto l'art. 20
del regio decreto n. 646 del 1905 gli consente di espropriare quel
bene come se proprietario fosse ancora il mutuatario).
L'art. 3 risulterebbe violato perché non sarebbe ravvisabile
un'adeguata motivazione idonea a giustificare le ragioni per cui il
regime di "pubblicità-notizia", cui sono sottoposti i beni immobili,
non esplichi i suoi effetti anche nei confronti dell'istituto di
credito fondiario, benché i registri immobiliari siano facilmente
consultabili.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 1983.
Si è costituito il Credito fondiario della Cassa di Risparmio
delle Province Lombarde, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco
Vella, Franco Vitale e Domenico Guidi, con atto di deduzioni depositato
nella cancelleria di questa Corte.
In via preliminare la difesa dell'istituto di credito ha chiesto
che la questione venga dichiarata inammissibile in quanto fondata sul
presupposto dell'omesso avviso della procedura esecutiva ai terzi
acquirenti, presupposto da ritenersi erroneo sulla base della
documentazione prodotta contestualmente all'atto della costituzione nel
presente giudizio (una tale produzione si era resa impossibile nel
giudizio a quo perché fra l'udienza in cui il giudice si era riservato
di provvedere sull'istanza tendente a far disporre la vendita - momento
in cui non sembrava sussistere alcun dubbio di costituzionalità - e
l'emanazione dell'ordinanza con la quale è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale non intercorsero altre
udienze).
Nel merito si afferma che, in relazione all'art. 24, secondo comma,
Cost., la questione dovrebbe essere dichiarata manifestamente infondata
in quanto già decisa dalla Corte con la sentenza n. 61 del 1968 e, in
relazione all'art. 3 Cost., non fondata.
Scendendo all'esame delle argomentazioni prospettate nell'ordinanza
di rimessione, deduce la difesa dell'Istituto che privo di consistenza
si rivela l'assunto secondo cui - qualora il terzo acquirente avesse
provveduto a notificare il proprio acquisto in applicazione dell'art.
20 del regio decreto n. 646 del 1905, e ciò nonostante l'ente
creditore avesse, contravvenendo al disposto del terzo comma, proceduto
contro il debitore mutuatario anziché contro il terzo acquirente e
notificante - quest'ultimo, in quanto non notiziato della esecuzione,
non avrebbe potuto eccepire la violazione commessa dal creditore
pignorante. E ciò in quanto, mentre, da un lato, non potrebbe
fondarsi una questione di legittimità costituzionale sul mancato
rispetto dei precetti contenuti nella norma impugnata, dall'altro,
secondo il diritto processuale comune, se l'esecuzione immobiliare
risulti promossa e proseguita contro un soggetto diverso dal
proprietario che ha trascritto il proprio titolo di acquisto, la
vendita forzata non comporta il trasferimento del diritto di
proprietà.
L'ulteriore argomento dedotto dal giudice a quo, secondo cui il
regime di pubblicità ad incertam personam - previsto dal codice di
rito per il pignoramento, per l'istanza di vendita e per l'ordinanza
che la dispone - non sarebbe sufficiente a tutelare i creditori
iscritti, i quali, nell'espropriazione di rito comune debbono essere
avvisati personalmente ai sensi degli artt. 498 e 569, ultimo comma,
c.p.c., oltre a rivelarsi del tutto inconferente al caso di specie per
non essersi la situazione descritta assolutamente realizzata, sarebbe
anche inconsistente, giacché l'art. 20 del testo unico n. 646 del 1905
mai è stato interpretato nel senso che esso esima gli istituti di
credito fondiario dall'obbligo di avvisare, con le forme imposte
dall'art. 498, secondo comma, c.p.c., i creditori ipotecari iscritti.
L'ultima argomentazione addotta dal giudice a quo per contestare la
legittimità della norma impugnata alla stregua dell'art. 24, secondo
comma, Cost., e cioè quella secondo cui la possibilità per il
proprietario di proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. non
apparirebbe adeguata a "riequilibrare il sistema", non essendovi
contestazione sul diritto di proprietà, sarebbe anch'essa priva di
fondamento, in quanto basata su una disattenta lettura della sentenza
n. 61 del 1968, nella quale non venne ipotizzata la proposizione della
opposizione di terzo da parte del proprietario contro il quale non
fosse stata diretta l'esecuzione, per non aver egli notificato l'avviso
previsto dall'art. 20 del testo unico, ma "di altro terzo " che avesse
avanzato pretese sul bene oggetto di espropriazione.
Con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 3 Cost.,
deduce in primo luogo la difesa dell'Istituto procedente che, non
essendo concepibile l'acquisto di un bene immobile senza il previo
accertamento dei gravami ipotecari a cui lo stesso immobile sia stato
assoggettato, ben lieve è l'onere imposto all'acquirente che abbia
accertato l'esistenza di un'ipoteca concessa a favore di un istituto di
credito, onere che si esaurisce nella mera notificazione al credito
fondiario iscritto di un avviso contenente l'elezione di domicilio. A
fronte dell'adempimento di tale onere così poco gravoso, stanno le
notevoli agevolazioni procedurali consentite al credito fondiario, in
caso d'inadempienza da parte del mutuatario o dei suoi successori: non
soltanto sono evitati il costo e le lungaggini di visure ipotecarie e
catastali, ma - agevolazione ancor più importante - anche la ricerca
(che può essere spesso tutt'altro che agevole e immediata) della sede
o residenza o domicilio attuale del proprietario, in quanto la norma
impugnata impone l'elezione di un domicilio presso il quale poter
notificare gli atti esecutivi. Tutto ciò per consentire il più
rapido realizzo della garanzia ipotecaria in caso d'inadempienza, in
armonia con altre numerose norme contenute nel testo unico n. 646 del
1905 (artt. 18, 19, 43, 40, 41, 42, primo e secondo comma), come del
resto questa Corte ebbe a statuire con la sentenza n. 211 del 1976.
La sollecita riscossione delle rate di ammortamento non pagate è,
prosegue la difesa, esigenza imprescindibile per la sopravvivenza
dell'istituzione, in quanto quella riscossione consente agli istituti
di credito di far fronte, verso i portatori dei titoli emessi per la
provvista, all'obbligo del "non riscosso per riscosso" loro imposto
dall'art. 32, ottavo comma, del regio decreto n. 646 del 1905.
L'esistenza di un tale obbligo di carattere eccezionale riscontrabile,
peraltro, oltre che a carico degli istituti di credito fondiario, solo
nei confronti dell'esattore delle imposte dirette, esige ed
abbondantemente giustifica norme speciali, peraltro contenenti lievi
deviazioni dalla norma comune e confermate dal successivo legislatore
(art. 5 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7).
La difesa dell'istituto procedente indica, infine, un'altra norma,
che consente di non dirigere l'azione esecutiva nei confronti degli
attuali titolari di diritti reali di godimento: si tratta dell'art.
2812 c.c., ai sensi del quale il creditore ipotecario può far
subastare la cosa ignorando le servitù e i diritti di usufrutto, di
uso e di abitazione trascritti successivamente all'iscrizione
dell'ipoteca: anche i titolari di tali diritti non ricevono alcun
avviso dal creditore ipotecario generico, mentre ove si tratti di un
istituto di credito fondiario potranno costringerlo ad agire anche nei
loro confronti, semplicemente provvedendo alla notificazione prevista
dall'art. 20.
Pure in questo giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio
dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata
inammissibile o, comunque, non fondata.
Riprodotte, sostanzialmente, le deduzioni sub 1 (anche con riguardo
alla carenza di legittimazione del giudice a quo), rileva l'Avvocatura
che gli argomenti precedentemente sviluppati valgono a maggior ragione
per il caso di specie, nel quale si è in presenza di trasferimento
inter vivos.
In particolare, con riguardo alle specifiche censure, si deduce:
che la semplice costatazione che all'onere di notificazione
all'istituto mutuante dell'avvenuta cessione ci si riferisce come ad
una mera eventualità, consente di non tenerne alcun conto, non essendo
possibile ricollegare una questione di legittimità costituzionale a
mere ipotesi astratte ed ipotetiche; che l'affermazione secondo cui il
regime di pubblicità sarebbe inadeguato e non garantirebbe la
conoscenza del procedimento da parte del proprietario dell'immobile
espropriato s'incontra in una mera rappresentazione subiettiva del
giudice a quo, ampiamente confutata dalla sentenza n. 61 del 1968; che
le speciali garanzie apprestate dalla legge per gli istituti di credito
fondiario contro le inadempienze dei mutuatari sono dirette al fine di
assicurare, attraverso la più rapida e agevole realizzazione del
credito, il buon funzionamento del meccanismo creditizio,
nell'interesse non soltanto degli istituti ma anche di coloro che del
credito fondiario e agrario hanno necessità di servirsi.
In prossimità dell'udienza la difesa del Credito fondiario della
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde ha depositato una breve
memoria, nella quale sostanzialmente si ribadiscono le argomentazioni
esposte nell'atto di costituzione. Considerato in diritto :
1. - L'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo
unico delle leggi sul credito fondiario), già oggetto di verifica da
parte di questa Corte (v. la sentenza n. 61 del 1968, che ha dichiarato
non fondata una questione di legittimità dei suoi commi quarto e
quinto in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.), si trova
sottoposto a nuovo vaglio di legittimità costituzionale su iniziativa
sia del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce sia del
Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecco.
Più precisamente, la prima delle ordinanze in epigrafe denuncia
gli stessi due commi al centro dell'intervento precedente, mettendone
in discussione i rapporti con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, Cost., mentre quella successiva coinvolge l'intero art. 20 del
decreto n. 646 del 1905, richiamandosi anch'essa agli artt. 3 e 24,
secondo comma, Cost.
Poiché l'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, pone
ai "successori a titolo universale o particolare del debitore e agli
aventi causa" l'onere di notificare giudizialmente all'istituto di
credito fondiario "come essi sono sottentrati nel possesso e godimento
del fondo ipotecario" (primo comma), con la precisazione che per la
prova del trasferimento basterà l'esibizione dei relativi documenti
autentici "(secondo comma), aggiungendo subito dopo che" in virtù di
siffatta notificazione "l'istituto procederà contro" essi successori o
aventi causa... nel modo stesso come avrebbe proceduto contro
l'originario debitore "(terzo comma), mentre "in mancanza di tale
notificazione" tutti gli atti giudiziali "possono essere diretti contro
il debitore inscritto" (quarto comma), salva per i successori, gli
aventi causa o i terzi la possibilità di "intervenire nel giudizio",
peraltro "senza obbligo nell'Istituto di citare in causa gli altri
interessati e non intervenuti" (quinto comma), un rilievo emerge con
immediatezza: i cinque commi di cui si compone l'articolo in esame
appaiono così strettamente collegati tra loro che le sorti di questo o
di quel comma non possono non riverberarsi sulle sorti di tutti gli
altri. Pertanto, le questioni poste dalle due ordinanze di rimessione
risultano sostanzialmente coincidenti, donde la riunione dei relativi
giudizi al fine di deciderli con un'unica sentenza.
2. - In entrambi i casi, è stata eccepita in via preliminare
l'inammissibilità delle questioni.
Nel giudizio relativo alla questione di legittimità sollevata dal
Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce, tanto la parte
privata costituita (Sezione autonoma di Credito fondiario della Banca
Nazionale del Lavoro) quanto l'Avvocatura dello Stato hanno posto in
dubbio la legittimazione del giudice dell'esecuzione civile a
promuovere questioni davanti a questa Corte. Nel giudizio relativo
alla questione di legittimità sollevata dal Giudice dell'esecuzione
presso il Tribunale di Lecco, l'Avvocatura dello Stato ha reiterato le
perplessità sulla legittimazione del giudice dell'esecuzione civile,
mentre la parte privata costituita (Credito fondiario della Cassa di
Risparmio delle Province Lombarde), allegando una serie di documenti
ignoti al giudice a quo, ha parlato di inammissibilità "in quanto il
giudizio medesimo non sarebbe stato promosso qualora il giudice a quo
avesse potuto prendere atto" di essi.
Nessuna delle due eccezioni così prospettate appare suscettibile
di accoglimento.
Non lo è la prima, perché, alla stregua di ciò che questa Corte
ha ampiamente precisato con la sentenza n. 211 del 1976, i due giudici
a quibus erano certamente legittimati a sollevare nella specie
questione di costituzionalità, trattandosi entrambe le volte
dell'applicazione di una normativa avente diretta incidenza sul corso
dell'espropriazione, durante una fase di esclusiva spettanza del
giudice dell'esecuzione, data l'assenza di ogni presupposto atto a
provocare l'intervento decisorio del tribunale.
Tanto meno può essere accolta la seconda eccezione, perché, a
parte qualsiasi altra considerazione sul tipo di pronuncia
ricollegabile al suo eventuale accoglimento, la documentazione
allegata, avendo per oggetto alcune informative intercorse tra i
soggetti interessati, non riguarda in alcun modo il giudizio sulla
norma. La produzione di documenti è sì consentita nel giudizio di
legittimità costituzionale, a condizione, però, che si tratti di
documenti "relativi al giudizio di legittimità costituzionale" (art. 3
norme integrative): attinenti, quindi, al significato ed alla portata
della norma sottoposta a giudizio, non alle circostanze fattuali della
controversia oggetto del procedimento instaurato dinanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria.
3. - Quanto al merito, l'esistenza del già ricordato precedente
sui rapporti tra l'art. 20, quarto e quinto comma, del regio decreto 16
luglio 1905, n. 646, e l'art. 24, secondo comma, Cost., induce a
prendere anzitutto in esame la questione che, con riferimento a questo
parametro costituzionale, viene riproposta da entrambe le ordinanze.
A tale proposito la parte costituita nel giudizio originato
dall'ordinanza del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecco
(Credito fondiario della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde) ha
richiesto espressamente una declaratoria di manifesta infondatezza, dal
momento che le motivazioni dell'ordinanza non sarebbero "tali da
esigere un riesame della questione".
Detto assunto si rivela, però, troppo sbrigativo, non appena si
consideri che i due giudici a quibus, avendo ben presente la sentenza
n. 61 del 1968, si sono dati apertamente e largamente carico di
contrapporre alle argomentazioni addotte a sostegno di quella
declaratoria di non fondatezza osservazioni critiche sulle quali non ci
si può non soffermare.
Si aggiunga che, mentre la fattispecie all'origine del precedente
intervento di questa Corte, riguardando una successione mortis causa,
aveva polarizzato l'indagine sulle parti dell'art. 20 del decreto n.
646 del 1905 relative a tale tipo di successione, questa volta alla
base delle ordinanze di rimessione vi sono, da un lato, una fattispecie
di successione mortis causa e dall'altro, una fattispecie di
successione inter vivos.
4. - Pur così sottoposta a nuovo esame, la questione deve dirsi
egualmente non fondata.
Le osservazioni dei giudici a quibus si appuntano in prevalenza sui
passaggi della motivazione della sentenza n. 61 del 1968 dedicati ad
argomenti di mero contorno a quello - cruciale - secondo cui "la norma
che condiziona la possibilità di diretta ed immediata conoscenza del
processo esecutivo, da parte dei detti successori ed aventi causa,
all'adempimento dell'indicato onere, non può dirsi posta in violazione
dell'art. 24, comma secondo, Cost.".
Così si dica per le critiche rivolte ad affermazioni quali: a) "la
notificazione degli atti... al domicilio eletto nell'instrumento di
mutuo... rende possibile e comunque non esclude che gli interessati
abbiano diretta conoscenza del processo esecutivo che li riguardi"; b)
"è attraverso il compimento degli atti (anche se sono stati diretti ai
sensi del testo unico) della procedura esecutiva che i successori ed
aventi causa vengono ad essere adeguatamente posti in grado di aver
conoscenza della procedura esecutiva stessa e di proporre nel processo
esecutivo, o in quello di opposizione, le loro ragioni e difese. Per
convincersene, basti pensare al fatto che il pignoramento va trascritto
...; che dell'istanza di vendita deve essere data pubblica notizia a
norma dell'art. 490 c.p.c.;... e che alla pubblicità prevista dal
citato art. 490 è soggetta l'ordinanza di vendita"; c) "secondo le
norme di diritto comune, è assicurata la partecipazione al processo di
codesti soggetti qualora venga proposta opposizione di terzo, attesa
l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra l'opponente, il
creditore procedente ed il debitore esecutato (e, a seguito della
morte di questo, i suoi successori ed aventi causa)".
Più precisamente, i giudici a quibus obiettano: all'affermazione
sub a) che "la inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e
grado del procedimento - costituzionalmente garantita - non pare
integralmente tutelata per gli eredi dalla mera possibilità ('non è
escluso che...') di conoscenza dell'esistenza in atto di un processo -
formalmente inter alios - ma che sostanzialmente li riguarda" (v.
ordinanza del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce);
all'affermazione sub b) che "la pubblicità ordinaria... e quella
straordinaria... non assolvono per niente, sul piano pratico, a rendere
nota l'esistenza del processo a chi non risieda nel circondario
dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si procede" (v. ordinanza del
Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce) e che, comunque,
"il regime di pubblicità 'ad incertam personam ' di cui sopra non
sembra adeguato a garantire la conoscenza del procedimento da parte del
proprietario dell'immobile espropriato" (v. ordinanza del Giudice
dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecco); all'affermazione sub c)
che la possibilità per il proprietario dell'immobile di avvalersi
dell'opposizione di terzo appare insufficiente allo scopo "in quanto,
nel caso di specie, non vi è contestazione sul diritto di proprietà"
(v. ordinanza del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di
Lecco).
Ciò, tuttavia, non viene ad inficiare l'argomento centrale della
sentenza n. 61 del 1968, come non lo inficia il rilievo che l'onere
imposto dal decreto n. 646 del 1905 "potrebbe essere stato adempiuto
dall'acquirente il quale, non essendo notiziato del procedimento,
neppure potrà dichiararlo" (v. ordinanza del Giudice dell'esecuzione
presso il Tribunale di Lecco): inopinate deviazioni nell'applicazione
concreta di una norma non valgono ad incrinare l'eventuale aderenza ai
principi costituzionali dei suoi contenuti. Non può, infine, essere
condivisa nella sua drastica assolutezza l'asserzione che "il concetto
di inviolabilità del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.
comporta che l'effettiva e concreta possibilità di esercizio della
stessa non tolleri, in materia civile, oneri e condizioni o, comunque,
modalità di fruizione tali da poterla comprimere o addirittura
eliminare" (v. ordinanza del Giudice dell'esecuzione presso il
Tribunale di Lecce): l'importante è che l'onere. la condizione o la
modalità di fruizione si ricolleghi ad una situazione di agevole
rilevazione (come lo è, nel caso, l'esistenza di un'ipoteca iscritta
a garanzia di un mutuo fondiario) e risulti di facile adempimento (come
lo è, nel caso, la notificazione giudiziale richiesta dal primo comma
dell'art. 20 del decreto n. 646 del 1905).
Basta assolvere tempestivamente questo non pesante onere per veder
prevenuti in partenza gli inconvenienti ai quali, specie nel caso di
morte del debitore originario, un processo esecutivo svolgentesi con la
sola partecipazione del creditore andrebbe sicuramente incontro nei
vari momenti del suo iter. Con il che perdono di rilievo ai fini della
presente decisione tutte le difficoltà che l'ordinanza del Giudice
dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce minuziosamente elenca
nelle premesse della sua ordinanza, citando la lunga serie di
disposizioni del codice di procedura civile che risulterebbero
praticamente svuotate di significato nell'assenza continuata
dell'attuale proprietario dell'immobile ipotecato dal processo
esecutivo. Del resto, proprio perché richiamate tutte soltanto in via
di premessa, nessuna di tali disposizioni è stata resa oggetto
d'incidente di legittimità, rimanendo così al di fuori del thema
decidendum.
5. - Nuova del tutto è, invece, la questione che involge i
rapporti dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, con il
principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, Cost.
Anche tale questione non è fondata.
Il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce la
prospetta sotto un duplice profilo, chiamando in causa con il primo gli
"ingiustificati privilegi di cui godono gli enti esercenti il Credito
fondiario rispetto alla generalità dei creditori ipotecari" e con il
secondo "la situazione di particolare soggezione in cui si trovano gli
aventi causa da un debitore dei richiamati enti rispetto agli aventi
causa da un qualunque altro debitore ipotecario".
In realtà, volti come sono a denunciare disparità di trattamento
nell'ambito dei rapporti nascenti da contratti di mutuo, i due profili
altro non sono che il diritto ed il rovescio di un medesimo problema, a
seconda, cioè, che lo si prenda in considerazione dal punto di vista
dei creditori (come preferisce fare il Giudice dell'esecuzione presso
il Tribunale di Lecco) o dal punto di vista di coloro che subentrano
nella posizione di debitore.
Sintetizzando, la differenza che l'art. 20 del decreto n. 646 del
1905 determina tra gli istituti di credito fondiario e gli altri
creditori ipotecari (così come, dal lato passivo, tra i debitori dei
primi ed i debitori dei secondi) non troverebbe, per usare le
sintetiche espressioni dell'ordinanza emessa dal Giudice
dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecco, "un'adeguata motivazione
idonea a giustificar(la)", data la facilità di consultazione dei
registri immobiliari anche per gli istituti di credito fondiario, non
meno che per gli altri creditori ipotecari.
Come questa Corte (v. sentenza n. 166 del 1963, poi ribadita, sia
pure su un diverso piano, dalla più volte richiamata sentenza n. 61
del 1968) ha già avuto modo di sottolineare in ordine ai rapporti con
l'art. 3 Cost. di un'altra norma contenuta nello stesso regio decreto
16 luglio 1905, n. 646 - si trattava, allora, dell'art. 39 e della
condizione risolutiva dei contratti di credito fondiario ivi
automaticamente prevista per il caso di ritardato pagamento anche solo
parziale del credito scaduto - "le speciali garanzie assicurate agli
istituti di credito fondiario e agrario dalla norma impugnata
rispondono a particolari esigenze di questo settore". Il fine, si
precisava, è quello "di assicurare, attraverso la più rapida e
agevole realizzazione, il buon funzionamento del meccanismo del
credito, nell'interesse non soltanto degli istituti ma anche di coloro
che del credito fondiario e agrario hanno necessità di servirsi". Il
che può senz'altro ripetersi nei confronti dell'art. 20,
sostanzialmente meno gravoso per il debitore ed ugualmente preordinato
a semplificare al massimo le iniziative degli istituti di credito
fondiario: si pensi a tutti gli atti, compresi quelli di rinnovazione
di ipoteche, di interruzione della loro prescrizione, di sequestro,
d'ingiunzione di pagamento, d'immissione dell'Istituto in possesso, di
subastazione e di aggiudicazione, che - come espressamente specificato
nel quarto comma dell'articolo in esame, anche ai fini del comma
successivo (esclusione di qualsiasi obbligo per l'Istituto di citare in
causa gli altri interessati in caso di volontario intervento del
successore o avente causa) - possono essere diretti contro il debitore
originario quando manchi la notificazione dell'avvenuto subentro nel
possesso da parte del successore o avente causa.
6. - Benché non esplicitato nella parte che l'ordinanza del
Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce dedica
all'enunciazione dei dubbi sulla legittimità dell'art. 20 del regio
decreto 16 luglio 1905, n. 646, "con riferimento al principio
d'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost." - dubbi polarizzati, come si è
visto, su profili attinenti a disparità di trattamento "rispetto" alla
generalità dei creditori ipotecari o, rovesciando le posizioni,
"rispetto" alla generalità di quanti succedono in un debito ipotecario
- dal contesto delle argomentazioni relative a detti profili un altro
emerge con tale chiarezza che la Corte non può esimersi
dall'occuparsene.
Ne è oggetto pur sempre la tematica dei rapporti tra l'art. 20 del
decreto n. 646 del 1905 e l'art. 3 Cost., affrontata, però, non tanto
sotto la prospettiva di una ingiustificata disparità di trattamento
con situazioni analoghe, quanto sotto la prospettiva
dell'irrazionalità intrinseca del trattamento delineato dalla norma
ordinaria in questione.
Fortemente sintomatico si dimostra al riguardo l'insistere
dell'ordinanza sul mantenimento in vita di "un assurdo sistema
processuale completamente svincolato dalle norme generali", sul suo
contrastare "con la logica del vigente sistema", sull'"abnormità" di
un rapporto processuale "unilaterale", sul "sovvertimento di numerosi e
pacifici principi elementari di diritto", su "una finzione giuridica
che va oltre i limiti del concepibile" essendo "diretta ad instaurare
un simulacro di processo". Ma una precisazione si impone subito: queste
valutazioni tanto drastiche sono formulate con esplicito riferimento
alla fattispecie della successione mortis causa, quale verificatasi nel
caso concreto, caratterizzato da un'accettazione dell'eredità con il
beneficio d'inventario, ed all'avvenuta instaurazione della procedura
esecutiva contro il debitore defunto. Il che comporterebbe, anzitutto,
una delimitazione della lamentata irrazionalità alla parte o, meglio,
alle parti dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646,
relative agli eredi e ai legatari del debitore iscritto.
Ma, anche così delimitato, il discorso non può essere condiviso.
Non va, infatti, dimenticato che ad avere motivo di dolersi
dell'anomala incompletezza del rapporto processuale esecutivo così
instaurato nei confronti del debitore originario defunto dovrebbe
essere proprio chi gli è succeduto nel rapporto di debito. Orbene,
anomalia ed incompletezza si ricollegano strettamente al suo mancato
attivarsi nel notificare all'istituto di credito l'evento successorio.
Senza contare che il quinto comma dell'art. 20 dà ai successori la
possibilità di intervenire in qualunque momento nel processo esecutivo
instaurato contro il de cuius.
7. - Tutto questo non significa che la norma di favore per gli
istituti di credito fondiario non possa venire cancellata
dall'ordinamento, con la conseguenza di vincolare anche tali istituti
ad agire esecutivamente contro chi sia subentrato nella posizione del
debitore originario. Ciò specialmente in presenza delle ipotesi,
senza dubbio più delicate, di successione mortis causa e, comunque, in
relazione ai nominativi rilevabili dai pubblici registri immobiliari.
Si tratta, peraltro, di scelte di opportunità rimesse all'esclusiva
valutazione del legislatore. Ancora di recente, come vale forse la
pena di rimarcare, nell'esercizio della delega conferita al Governo
dall'art. 2, ultima parte, della legge 16 ottobre 1975, n. 492
("armonizzare le disposizioni del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646,
con le norme stabilite dall'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975,
n. 376, come modificato dalla presente legge di conversione, per
assicurare alle emissioni di obbligazioni da parte degli istituti e
sezioni di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per
il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità
le stesse caratteristiche e modalità delle altre emissioni
obbligazionarie degli enti esercenti il credito a medio e lungo termine
e per adeguare il regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività
degli istituti e sezioni medesime"), il d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7,
ha precisato all'art. 5 che "rimangono immutate le disposizioni di cui
all'art. 20" del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, nel mentre ha
abrogato altre disposizioni dello stesso testo unico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce
e dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecco con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte