Sentenza n. 249/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35legge 270/1982
- art. 37legge 270/1982
- art. 57legge 270/1982
- art. 38legge 270/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 35, quarto
comma, 37, 38 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione
della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli
organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale precario esistente"), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal T.A.R. per il Lazio sul
ricorso proposto da Roscio Laura ed altra contro il Ministero della
pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 30 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148
dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 23 giugno 1983 dal T.A.R. per il
Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Bozzao Paola contro il
Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 933 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 13 febbraio 1984 dal T.A.R. per il Lazio su
ricorso proposto da Rimini Silvana contro il Ministero della pubblica
istruzione ed altro, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 bis
dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione di Roscio Laura ed altra, di Rimini
Silvana nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1986 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
uditi l'avv. Carlo Rienzi per Roscio Laura e Rimini Silvana e
l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
l. - Con ordinanza del 16 maggio 1983 il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, Sezione III, su ricorso proposto da Roscio Laura e
Maltarello Chiara Maria, e con ordinanza del 23 giugno 1983 il
Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, su
ricorso proposto da Bozzao Paola contro il Ministero della P.I. ed
altri, sollevano questione di legittimità costituzionale degli artt.
35, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, per sospetta violazione
degli artt. 3 e 97 della Costituzione, il T.A.R. del Lazio anche con
riferimento all'art. 46, secondo comma, della citata legge n. 270.
Con ordinanza del 13 febbraio 1984 il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, Sezione III, su ricorso proposto da Rimini Silvana
contro il Ministero della P.I. ed altro, solleva questione di
legittimità costituzionale degli artt. 35, 37,38 e 57 della stessa
legge 20 maggio 1982, n. 270, per sospetta violazione degli artt. 3 e
97 della Costituzione anche con riferimento all'art. 46, secondo
comma, della anzidetta legge n. 270.
2. - Le prime due ordinanze argomentano il dubbio di
costituzionalità circa la trascuranza da parte del legislatore del
1982 degli insegnanti precari divenuti supplenti annuali soltanto nel
1981-82 "per le circostanze indubbiamente casuali di aver proposto
domanda di partecipazione al concorso bandito con l'O.M. 30 aprile
1980, in province particolarmente affollate". Costoro, infatti, satura
la graduatoria per l'anno scolastico 1980-81, assegnati a quella
dell'anno successivo, non hanno potuto ottenere che una "supplenza
annuale", essendo sopravvenuto il d.l. 6 giugno 1981, n. 281,
convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 392, recante il divieto di
conferimento di nuovi incarichi.
La legge n. 270 del 1982, d'altra parte, pur avendo a suo fine la
sistemazione di tutti i docenti precari in servizio alla data della sua
entrata in vigore, ferma le sue previsioni all'anno scolastico
conclusosi, per i ritardi dell'iter parlamentare, sette mesi prima del
20 maggio 1982, data della sua definitiva approvazione.
6. - L'Avvocatura dello Stato ritiene giustificata la previsione
più favorevole della immissione in ruolo dei docenti dei corsi CRACIS
dalla soppressione, ex art. 47 della legge n. 270 del 1982, della
scuola popolare e dalla inclusione dei compiti di istruzione degli
adulti, finalizzata al conseguimento dei titoli di studio, tra i
compiti istituzionali della scuola.
7. - La parte privata costituita, Rimini Silvana, svolge ampia
dimostrazione della equivalenza - se non talora della qualità
inferiore - dei corsi CRACIS rispetto alla scuola ordinaria, tale da
far considerare irragionevole un trattamento deteriore dei docenti di
quest'ultima. Considerato in diritto :
l. - Le questioni sollevate sono due: a) se i supplenti annuali
dell'anno scolastico 1981-82 abbiano eguale titolo degli incaricati
dell'anno scolastico precedente alle procedure stabilite dalla legge 20
maggio 1982, n. 270, per la riqualificazione professionale e
conseguente immissione in ruolo del personale docente in servizio
precario; b) se i supplenti in servizio nella scuola ordinaria debbano
ottenere parità di trattamento in ordine sempre alle procedure
suddette rispetto ai supplenti nei corsi CRACIS.
2. - Con le ordinanze 16 maggio 1983 del T.A.R. Lazio, Sezione III,
e 23 giugno 1983 del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia si sostiene che
l'intento perseguito dal legislatore con la legge n. 270 del 1982 di
evitare la formazione di nuovo precariato e di sistemare quello
esistente è frustrato dalla mancata previsione, nella anzidetta legge,
del precariato venutosi a costituire nell'anno scolastico 1981-82. La
legge, infatti, formulata alla fine dell'anno scolastico 1980-81, per i
tempi di approvazione nei due rami del Parlamento allungatisi fino
all'anno scolastico successivo, con pubblicazione nel maggio 1982, ha
pretermesso di disciplinare la situazione dei supplenti annuali
dell'anno scolastico 1981 -82. Questa omissione "non rispondente allo
scopo prefissosi dal legislatore, e risalente ad una contraddizione
interna della legge, dovuta alla formazione delle suddette disposizioni
in tempi cronologici distanziati, con conseguente divergenza fra
l'intento programmato e risultato ottenuto", fonda il dubbio di un
trattamento diseguale degli insegnanti non abilitati a seconda che
abbiano ottenuto un incarico nell'anno scolastico 1980-81 - per i quali
è prevista ex art. 35 della legge n. 270 del 1982 l'ammissione alla
sessione riservata degli esami di abilitazione e, una volta conseguita
l'abilitazione, la immissione in ruolo ex artt. 37 e 57 della stessa
legge n. 270 del 1982, con decorrenza giuridica 10 settembre 1984 - e
gli insegnanti che alla data di entrata in vigore della legge n. 270, e
cioè nel maggio 1982, non avevano potuto ottenere per l'anno
scolastico 1981-82 che una supplenza annuale a norma dell'art. 3, d.l.
6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, nella legge 24
luglio 1981, n. 392, e che risultavano pertanto esclusi dai benefici
della sessione riservata di abilitazione ex art. 35 e dalla conseguente
immissione in ruolo ex artt. 37 e 57 della legge n. 270 del 1982.
Così come prospettata la questione è fondata.
Si evince dai lavori parlamentari e dal contesto delle disposizioni
della legge n. 270 del 1982 che il legislatore intendeva dettare con
essa una disciplina esauriente per tutte le forme di precariato
esistenti alla data della sua entrata in vigore. L'anno scolastico
1980-81 vi appare infatti come termine ad quem solo perché si
considerava potersi con quello concludere l'iter bicamerale di
approvazione.
La posizione di supplente annuale, conseguita dagli insegnanti per
l'anno scolastico 1981-82, non può essere valutata come differenziata
rispetto a quella di incaricato, conferita dalla stessa autorità
scolastica - il Provveditore agli studi - e con gli stessi fini
organizzatori ed effetti giuridici ed economici e in base ad una
medesima graduatoria provinciale.
La diversità del nomen iuris - supplenti annuali in luogo di
incaricati - non ha alcuna rilevanza data la identità della
fattispecie sostanziale.
Ne consegue che la mancata previsione, nella disciplina di cui agli
artt. 35, 37 e 57 impugnati della legge n. 270 del 1982, dei supplenti
annuali dell'anno scolastico 1981-82 accanto agli incaricati del
precedente anno scolastico 1980-81 configura una discriminazione ad
excludendum palesemente contrastante con lo scopo che il legislatore si
era prefisso nel riordino dell'assetto del personale docente in
servizio non di ruolo.
La violazione degli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione appare di tutta evidenza.
3. - Con l'ordinanza del 13 febbraio 1984 del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, si sostiene che i
supplenti non abilitati, contemplati dall'art. 38, primo comma, della
legge n. 270 del 1982 quali beneficiari della riserva del 50 per cento
dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo
l'entrata in vigore della indicata legge n. 270 del 1982 ai sensi
dell'art. 20 della stessa legge, riceverebbero trattamento sfavorevole
se comparato a quello previsto dall'art. 46, secondo comma, della legge
stessa per i supplenti dei Corsi di Richiamo e Aggiornamento Culturale
Istruzione Secondaria (CRACIS), ai quali si applicano le disposizioni
di cui all'art. 34 e, rispettivamente, agli artt. 35 e 37 della legge
citata, a seconda che siano abilitati o non abilitati.
Appare infatti al giudice a quo che "il servizio prestato dai
docenti dei corsi CRACIS non si rappresenta come distinto da un
particolare carattere di specialità rispetto a quello reso dai docenti
delle classi ordinarie, tale così da rendere particolarmente meritoria
la categoria in esso impiegata e da giustificare, sul piano logico,
l'equiparazione fra incarico e supplenza (purché prestata per l'intera
durata dei corsi CRACIS o per 180 giorni nell'anno scolastico) ai fini
del conseguimento del beneficio della sistemazione in ruolo
(direttamente o per effetto della conseguita abilitazione ex art. 35)".
Il Tribunale amministrativo rimettente ritiene inoltre che alla
luce dell'art. 46 "si rivelano lesive anche le disposizioni contenute
nell'art. 38 che, mentre consentono la sistemazione dei supplenti
abilitati, sia pure postergata rispetto alle immissioni in ruolo ex
art. 37 e su una percentuale dei posti disponibili, non contemplano
analoga possibilità per i supplenti non abilitati con requisiti di
servizio coincidenti, ancorché condizionata al conseguimento
dell'abilitazione ex art. 35 e senza il beneficio del mantenimento in
servizio fino alla nomina, analogamente a quanto disposto dall'art.
46".
Così come prospettata, la questione è fondata.
Non solo la struttura didattica dei corsi CRACIS è identica a
quella dei corsi scolastici ordinari, salvo l'esserne destinatari
adulti e non ragazzi in età scolare, ma in base all'art. 4 d. lg.
C.P.S. n. 1599 del 17 dicembre 1947 (uscito indenne dal vaglio di
questa Corte con sentenza n. 62 del 22 aprile 1970), si disponeva che
la nomina degli insegnanti incaricati o supplenti avesse luogo su
designazione degli enti e associazioni che avessero organizzato tali
corsi CRACIS, prescindendo dall'ordine di collocazione nelle
graduatorie provinciali. Il che dimostra a fortiori l'equivalenza
all'insegnamento prestato nei corsi CRACIS di quello esplicato nella
scuola ordinaria suffragato quest'ultimo da più esigenti garanzie di
merito.
Del resto l'Amministrazione della P.I., in sede di applicazione
dell'art. 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ha con circolare
ministeriale n. 26 del 24 gennaio 1983, n. 6982, riconosciuto la
fungibilità del servizio prestato durante l'anno scolastico 1981-82 in
uno dei predetti corsi CRACIS con quello prestato nelle scuole
secondarie statali.
La disparità di trattamento tra i supplenti non abilitati ex art.
38 e i docenti dei corsi CRACIS ex art. 46 della legge n. 270 del 1982
non ha razionale giustificazione e viola il principio di uguaglianza di
cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione e quello del buon
andamento e imparzialità dell'Amministrazione di cui all'art. 97,
primo comma, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi in epigrafe;
dichiara la illegittimità costituzionale:
a) degli articoli 35, quarto comma, 37 e 57 della legge 20 maggio
1982, n. 270, nella parte in cui non prevedono l'estensione agli
insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno
scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in
servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81;
b) degli articoli 35, 37, 38 e 57 della stessa legge 20 maggio
1982, n. 270, nella parte in cui non consentono ai supplenti in
servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a
favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della
stessa legge n. 270 del 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte