Ordinanza n. 249/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 79Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 1legge 62/1974
- art. 79legge 62/1974
- art. 80legge 62/1974
- art. 86legge 62/1974
- art. 124legge 62/1974
- art. 127legge 62/1974
- art. 81legge 62/1974
- art. 87legge 62/1974
- art. 88legge 62/1974
- art. 80Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 2legge 62/1974
usata come parametro
citata
- art. 138Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 141Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 88Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 1legge 62/1974
- art. 2legge 62/1974
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79, ottavo
comma, e 80, dodicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
(Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quali
sostituiti dagli artt. 1 e 2 della legge 14 gennaio 1974, n. 62
(Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124 e 127 e modifiche agli
articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme
previste dal regolamento C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969), promosso
con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 dal Tribunale di Sondrio nel
procedimento penale a carico di Gianera Giacomo, iscritta al n. 472
del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 15 marzo
1985, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Gianera
Giacomo, appellante avverso sentenza del Pretore di Chiavenna che lo
aveva condannato per il reato di incauto affidamento di autoveicolo a
persona minore degli anni diciotto ("sfornita, naturalmente, di
patente di guida"), ha sollevato, in riferimento, all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 79, ottavo comma,
e 80, undicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quali
sostituiti dagli artt.1 e 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62,
nella parte in cui puniscono l'incauto affidamento di veicolo a
persona minore degli anni diciotto (e, quindi, non in possesso dei
requisiti per conseguire la patente di guida) meno gravemente
dell'incauto affidamento di veicolo a persona che, pur non avendo
conseguito la patente di guida, sia in possesso dei requisiti per
ottenerla, dando luogo ad una inaccettabile "disparità di
trattamento punitivo in relazione ad una ipotesi più grave punita
con pena inferiore";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
Considerato che il giudice a quo, con il dolersi del trattamento
sanzionatorio previsto in ordine alla contravvenzione di incauto
affidamento di autoveicolo a persona minore degli anni diciotto
("naturalmente" sfornita di patente di guida), ha, in realtà,
denunciato il solo art.79, ottavo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959,
n.393, quale sostituito dall'art.1 della legge 14 gennaio 1974, n.62,
coinvolgendo l'art. 80 dello stesso d.P.R. 15 giugno 1959, n. 392,
quale sostituito dall'art. 2 della legge 14 gennaio 1974, n. 62,
unicamente come tertium comparationis della dedotta illegittimità
della norma censurata;
e che la proposta questione tende a conseguire un aggravamento
della pena prevista per il reato di incauto affidamento di
autoveicolo a persona minore degli anni diciotto ("naturalmente"
sfornita di patente di guida), in modo, quanto meno, di conformarla
alla misura della pena comminata per il reato di incauto affidamento
di autoveicolo a persona che, pur non essendo abilitata alla guida,
sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per ottenere la
relativa abilitazione;
che, peraltro, il tipo di decisione richiesto va al di là dei
poteri spettanti a questa Corte, essendole precluso, dal fondamentale
ed inderogabile principio di stretta legalità dei reati e delle
pene, qualsiasi intervento che comporti l'aggravamento di una pena
prevista in astratto (v. sentenze n. 42 del 1977 e n. 108 del 1981);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393 (Testo unico
delle norme sulla circolazione stradale), quale sostituito dall'art.1
della legge 14 gennaio 1974, n.62 (Sostituzione degli articoli 79,
80, 86, 124 e 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del
testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche
in relazione alle norme previste dal regolamento C.E.E. n. 543 del 25
marzo 1969), questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con ordinanza del 15 marzo
1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte