Corte costituzionale

Ordinanza n. 249/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79, ottavo

comma, e 80, dodicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393

(Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quali

sostituiti dagli artt. 1 e 2 della legge 14 gennaio 1974, n. 62

(Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124 e 127 e modifiche agli

articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla

circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme

previste dal regolamento C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969), promosso

con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 dal Tribunale di Sondrio nel

procedimento penale a carico di Gianera Giacomo, iscritta al n. 472

del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 15 marzo

1985, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Gianera

Giacomo, appellante avverso sentenza del Pretore di Chiavenna che lo

aveva condannato per il reato di incauto affidamento di autoveicolo a

persona minore degli anni diciotto ("sfornita, naturalmente, di

patente di guida"), ha sollevato, in riferimento, all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 79, ottavo comma,

e 80, undicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quali

sostituiti dagli artt.1 e 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62,

nella parte in cui puniscono l'incauto affidamento di veicolo a

persona minore degli anni diciotto (e, quindi, non in possesso dei

requisiti per conseguire la patente di guida) meno gravemente

dell'incauto affidamento di veicolo a persona che, pur non avendo

conseguito la patente di guida, sia in possesso dei requisiti per

ottenerla, dando luogo ad una inaccettabile "disparità di

trattamento punitivo in relazione ad una ipotesi più grave punita

con pena inferiore";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata;

Considerato che il giudice a quo, con il dolersi del trattamento

sanzionatorio previsto in ordine alla contravvenzione di incauto

affidamento di autoveicolo a persona minore degli anni diciotto

("naturalmente" sfornita di patente di guida), ha, in realtà,

denunciato il solo art.79, ottavo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959,

n.393, quale sostituito dall'art.1 della legge 14 gennaio 1974, n.62,

coinvolgendo l'art. 80 dello stesso d.P.R. 15 giugno 1959, n. 392,

quale sostituito dall'art. 2 della legge 14 gennaio 1974, n. 62,

unicamente come tertium comparationis della dedotta illegittimità

della norma censurata;

e che la proposta questione tende a conseguire un aggravamento

della pena prevista per il reato di incauto affidamento di

autoveicolo a persona minore degli anni diciotto ("naturalmente"

sfornita di patente di guida), in modo, quanto meno, di conformarla

alla misura della pena comminata per il reato di incauto affidamento

di autoveicolo a persona che, pur non essendo abilitata alla guida,

sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per ottenere la

relativa abilitazione;

che, peraltro, il tipo di decisione richiesto va al di là dei

poteri spettanti a questa Corte, essendole precluso, dal fondamentale

ed inderogabile principio di stretta legalità dei reati e delle

pene, qualsiasi intervento che comporti l'aggravamento di una pena

prevista in astratto (v. sentenze n. 42 del 1977 e n. 108 del 1981);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393 (Testo unico

delle norme sulla circolazione stradale), quale sostituito dall'art.1

della legge 14 gennaio 1974, n.62 (Sostituzione degli articoli 79,

80, 86, 124 e 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del

testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche

in relazione alle norme previste dal regolamento C.E.E. n. 543 del 25

marzo 1969), questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con ordinanza del 15 marzo

1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte