Sentenza n. 249/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/05/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 60legge 689/1981
applicata al caso
usata come parametro
- art. 583Codice penale
- art. 7Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
- art. 6legge 81/1987
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché
dell'art. 238 (recte: 234) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale), in relazione agli artt. 2 e 6 della legge 16
febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), 7 c.p.p., 54
e 60 della legge n. 689 del 1981, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 marzo 1992 dal Pretore di Taranto nel
procedimento penale a carico di Notaristefano Domenico ed altri,
iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 9 maggio 1992 dal Pretore di Taranto nel
procedimento penale a carico di D'Aprile Donato ed altri, iscritta al
n. 394 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con due ordinanze di contenuto identico, emesse il 7 marzo ed il 9
maggio 1992, il Pretore di Taranto ha sollevato questione di
legittimità dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, nonché dell'art. 238 (recte: 234) del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), per
violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 2
e 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al
Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale), 7 c.p.p., 54 e 60 della legge n. 689 del 1981,
nonché per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione
agli artt. 54 e 60 della legge n. 689 del 1981.
Ha osservato in proposito il giudice a quo che l'aumento della
competenza pretorile scaturito dall'entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale (art. 7 c.p.p.) ha determinato, a norma
dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981, un corrispondente
ampliamento dei casi in cui è consentita l'applicazione delle
sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 della medesima legge: casi
fra i quali è possibile annoverare anche l'ipotesi dell'omicidio
colposo aggravato dal fatto commesso con violazione delle
disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro. Da ciò scaturisce, ad avviso del
remittente, una disparità di trattamento sanzionatorio fra la meno
grave
fattispecie delle lesioni personali colpose commesse con violazione
delle norme antinfortunistiche - oggettivamente escluse dall'ambito
di applicazione delle sanzioni sostitutive a norma dell'art. 60 della
legge n. 689 del 1981 - e quella più grave dell'omicidio colposo per
fatti analoghi. Disparità, questa, che secondo il giudice a quo non
rinviene giustificazione alcuna, in quanto le due fattispecie si
pongono in rapporto di progressività, ledendo entrambe, in
differente misura, lo stesso bene giuridico. Scartata la possibilità
di ritenere in via interpretativa che anche l'ipotesi dell'omicidio
colposo sia compresa nell'ambito delle esclusioni oggettive
concernenti le sanzioni sostitutive, il remittente osserva come la
questione sia frutto di una lacuna normativa colmabile con la
disciplina di coordinamento, la quale ultima, a sua volta, è
peraltro sottoposta agli stessi limiti imposti dalla delega
legislativa per l'emanazione del nuovo codice di rito. Alla stregua
di tali rilievi, consegue dunque, secondo il giudice a quo, un
duplice profilo di illegittimità dell'art. 234 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 76 e 3
della Costituzione. Quanto al primo parametro, infatti, si deduce la
violazione dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 6 della legge 16
febbraio 1987, n. 81 in relazione all'art. 2, punto 45, della stessa
legge-delega, nella parte in cui è stato omesso di prevedere
l'abrogazione, fra le cause di esclusione oggettiva previste
dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981, della fattispecie di cui
all'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, divenuto
incompatibile con l'art. 54 della stessa legge n. 689 del 1981. La
norma impugnata violerebbe, poi, il principio di uguaglianza, nella
parte in cui, pur dovendo coordinare le disposizioni della legge n.
689 del 1981 alla mutata competenza pretorile che consente di
applicare le sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 589,
capoverso, del codice penale, ha omesso di sopprimere il reato di cui
all'art. 590 dello stesso codice per fatti commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal novero
delle esclusioni oggettive previste dall'art. 60 della medesima legge
n. 689 del 1981.
Esclusa la possibilità di interventi additivi o interpretativi
intesi a superare il limite previsto dall'art. 54 della legge n. 689
del 1981, e rilevato come l'intera materia delle esclusioni oggettive
meriterebbe una approfondita rivisitazione da parte del legislatore,
specie per ciò che concerne le ipotesi delittuose successive a
quella legge, il giudice a quo conclusivamente rileva come, per le
ragioni anzidette, il regime stabilito dall'art. 60 della legge n.
689 del 1981 finisca per porsi in contrasto non solo con l'art. 3
della Costituzione ma anche con l'art. 24 della stessa Carta, dal
momento che l'esclusione delle sanzioni sostitutive per l'ipotesi di
lesioni colpose commesse con violazione delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, e non anche per l'ipotesi di
omicidio colposo commesso con violazione delle stesse norme, integra
una limitazione del "diritto di difesa dell'imputato nell'ulteriore
svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale".
2. - Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, essendo
nella sostanza analoga ad altra questione già dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 442/1991. Considerato in diritto
1. - Entrambe le ordinanze sollevano, con argomentazioni
identiche, le medesime questioni: i relativi giudizi vanno, pertanto,
riuniti al fine di essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Pur se unico è il petitum che il giudice a quo fa mostra di
perseguire, i provvedimenti di rimessione propongono due distinti
quesiti di legittimità costituzionale. Da un lato, infatti, viene
impugnato l'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale), nella parte in cui esclude dall'applicabilità
delle sanzioni sostitutive il reato di cui all'art. 590, secondo e
terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative all'igiene del lavoro, deducendosi a tal proposito, la
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il rispetto del
principio di uguaglianza sarebbe compromesso, secondo il giudice a
quo, in quanto, tenuto conto della disposizione dettata dall'art. 54
della legge n. 689 del 1981 e dei nuovi criteri di competenza del
pretore fissati dall'art. 7 del codice di procedura penale, è
consentita la sostituibilità della sanzione detentiva in concreto
irrogata per il più grave reato di cui all'art. 589 del codice
penale per fatto commesso con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del
lavoro, nonostante che tra le due fattispecie poste a raffronto -
omicidio colposo e lesioni personali colpose - possa agevolmente
intravedersi un "rapporto di progressività", per essere entrambe
lesive, in misura gradata, dello stesso "bene (vita ed incolumità
individuale), che trova protezione nelle norme penali di cui agli
artt. 575-593 c.p.". La norma impugnata contrasterebbe, inoltre, con
l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'esclusione oggettiva ivi
prevista determina, secondo il rimettente, la compressione del
diritto di difesa dell'imputato "nell'ulteriore svolgimento del
processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale".
In stretta correlazione con la prima censura, il giudice a quo
solleva, poi, questione di legittimità dell'art. 238 (recte: 234)
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
assumendone il contrasto:
a) con l'art. 76 della Costituzione, in quanto sarebbero stati
violati i criteri direttivi stabiliti dall'art. 6 della legge 16
febbraio 1987, n. 81, in relazione all'art. 2, numero 45), della
stessa legge di delega, nella parte in cui è stato omesso di
prevedere l'abrogazione dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981,
limitatamente alla previsione, fra le cause di esclusione oggettiva,
della fattispecie prevista dall'art. 590, secondo e terzo comma, del
codice penale, divenuta incompatibile con l'art. 54 della legge n.
689 del 1981 a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale (art. 7);
b) con l'art. 3 della Costituzione per violazione del principio
di uguaglianza, nella parte in cui, pur dovendo il legislatore
delegato procedere al coordinamento delle disposizioni dettate dalla
legge n. 689 del 1981 a quelle del nuovo codice di rito ed in
particolare all'art. 7 dello stesso codice, che, per il mutamento
della competenza del pretore, rende possibile l'applicazione delle
sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 589, capoverso, del
codice penale, ha omesso di adeguare quella disciplina con la
eliminazione del reato di cui all'art. 590 del codice penale per i
fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, dal novero delle ipotesi di esclusione
oggettiva previste dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981.
3. - La prima delle riferite censure è fondata. Lo stesso
legislatore delegato, infatti, ebbe a prospettarsi il problema nel
corso dei lavori preparatori del nuovo codice di rito, al punto che
nella Relazione si ritenne di dover porre in risalto la necessità di
un apposito intervento normativo, da operare "probabilmente in sede
di coordinamento", al precipuo scopo di "cancellare la distonia
derivante dalla inapplicabilità, a norma dell'art. 60 comma 1 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, delle sanzioni sostitutive, (ex
officio o ad istanza di parte, previste dall'art. 53 e seguenti di
detta legge) al reato di lesioni colpose in relazione a fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano
determinato le conseguenze previste nel comma 1 n. 2 e nel comma 2
dell'art. 583 c.p.: sanzioni che, invece, resterebbero applicabili
all'omicidio colposo commesso con violazione delle stesse norme".
D'altra parte, quella che la Relazione ha definito come una
"distonia" necessariamente da sanare, emergeva con chiarezza dal
tessuto normativo, quale naturale conseguenza delle scelte che il
legislatore si accingeva ad operare. Posto infatti, che la disciplina
sostanziale delle sanzioni sostitutive era quella prevista dalla
legge n. 689 del 1981, la quale aveva modellato l'intero sistema
assumendo a fulcro dello stesso la tipologia dei reati a quell'epoca
devoluti alla competenza del pretore, era fin troppo evidente che
qualsiasi mutamento della sfera cognitiva di quel giudice avrebbe
prodotto immediati riflessi sull'equilibrio e la coerenza del sistema
stesso. Una volta, quindi, che il nuovo codice ha attribuito alla
competenza del pretore (art. 7, comma 2, lett. h) il reato di
"omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale",
compresa, dunque, l'ipotesi aggravata del fatto commesso con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
e rendendosi in tal modo applicabili a quella fattispecie le sanzioni
sostitutive in virtù del soddisfacimento del presupposto della
competenza sancito dall'art. 54 della legge n. 689 del 1981, è
venuta automaticamente a perdere qualsiasi ragion d'essere la
preclusione sancita dall'art. 60 della medesima legge, che inibisce
l'applicazione delle sanzioni medesime al reato di lesioni personali
colpose previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice
penale, "limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene
del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo
comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale".
Tenuto conto, infatti, del rapporto di naturale continenza che lega
fra loro il delitto di omicidio colposo e quello di lesioni personali
colpose nell'ipotesi in cui entrambe le fattispecie siano state
realizzate con violazione delle norme volte alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro, finisce per
risultare ictu oculi carente di ragionevolezza e si presenta per ciò
stesso fortemente lesivo del principio di uguaglianza, un complesso
normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a
chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive
dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravità,
discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo
stesso valore giuridico.
L'esclusione oggettiva di che trattasi va pertanto dichiarata
costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della Carta
fondamentale. Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori
profili di illegittimità che il giudice a quo ha prospettato in
merito all'art. 60 della legge n. 689 del 1981, nonché la questione,
ormai priva di autonomo rilievo, che il medesimo giudice ha sollevato
con riferimento all'art. 238 (recte: 234) del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), nella parte in cui stabilisce che le pene
sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo
e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le
conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma
dell'art. 583 del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte