Sentenza n. 249/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea 7,
r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e
provinciale), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1996 dal
Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Bigoni Maria Anna contro
la regione Emilia-Romagna ed altri iscritta al n. 1220 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45 - prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Bigoni Maria Anna;
Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1997 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato Giorgio Natoli per Bigoni Maria Anna;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio sull'appello proposto da Maria Anna
Bigoni per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna, che aveva respinto la domanda di
annullamento del provvedimento del comitato regionale di controllo
sugli atti degli enti locali della stessa regione, a sua volta
recante annullamento della deliberazione della giunta comunale di
Lagosanto di nomina della ricorrente nel posto di bibliotecaria del
comune, il Consiglio di Stato, V sezione, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, alinea 7, del testo unico
della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934,
n. 383, che prevede che non possano essere nominati agli uffici
previsti nella stessa legge i condannati per determinati delitti.
Premette il rimettente che la ricorrente era risultata vincitrice
del relativo concorso e che il comune aveva ritenuto di procedere
alla nomina, nonostante la stessa avesse riportato due condanne per
delitti contro la fede pubblica, ritenendo che l'art. 8 del regio
decreto n. 383 del 1934 fosse stato reso inapplicabile dalla sentenza
n. 971 del 1988 di questa Corte, con la quale erano state dichiarate
costituzionalmente illegittime le disposizioni di legge che
prevedevano la destituzione del pubblico impiegato che avesse
riportato determinate condanne. L'atto di nomina fu annullato
dall'organo di controllo, sulla base del rilievo che la norma in
questione era vigente e non poteva essere disapplicata in forza della
dichiarazione di illegittimità costituzionale di altre disposizioni
di legge.
La norma in questione è stata abrogata dall'art. 64 della legge 8
giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, ma è
applicabile nel caso all'esame del giudice a quo essendo vigente al
momento in cui la giunta municipale deliberò la nomina.
Il rimettente solleva questione di legittimità costituzionale
della norma con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Essa, vietando "con rigido automatismo e senza possibilità di
valutazione discrezionale del caso di specie" l'assunzione di persone
condannate per determinati reati, si esporrebbe alle medesime censure
di non ragionevolezza che hanno indotto la Corte, con la citata
sentenza n. 971 del 1988, a dichiarare l'illegittimità delle
disposizioni sulla destituzione automatica dei pubblici dipendenti.
Osserva il giudice a quo che il titolo di reato al quale la norma si
riferisce può, nei singoli casi, classificare fatti insignificanti
dal punto di vista della pericolosità sociale e della capacità a
delinquere, del tutto diversi dal tipo di fatti che la coscienza
collettiva comunemente vi associa: ciò che ha indotto il legislatore
a graduare la pena edittale prevista per questi reati e ad offrire al
giudice penale i mezzi per tener conto dei casi di speciale tenuità
del fatto. L'automatismo del divieto di assunzione, invece,
violerebbe il canone della ragionevolezza, nonché, per la stessa
ragione, l'art. 51, relativo al diritto dei cittadini di accedere
agli uffici pubblici.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la ricorrente
del giudizio a quo per affermare l'illegittimità costituzionale
della norma impugnata. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza di rimessione, pervenuta a questa Corte il 7
ottobre 1996, il Consiglio di Stato dubita che l'art. 8, primo comma,
n. 7, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato
con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, stabilendo che non possano essere
nominati agli uffici previsti nella stessa legge i condannati per
determinati delitti, violi:
a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto, vietando
"con rigido automatismo e senza possibilità di valutazione
discrezionale del caso di specie" l'assunzione di persone condannate,
anche per fatti insignificanti, violerebbe il canone della
ragionevolezza;
b) l'art. 51, primo comma, della Costituzione, a motivo
dell'automatismo del divieto di assunzione.
2. - Il giudice a quo motiva in modo plausibile sulla rilevanza
della questione osservando che la disposizione impugnata, abrogata
dall'art. 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle
autonomie locali, è però applicabile al caso in esame, essendo
vigente al momento in cui la giunta municipale ebbe a deliberare,
l'11 maggio 1989, la nomina della vincitrice del concorso al posto di
bibliotecaria, con decorrenza dal 1 giugno dello stesso anno.
Aggiunge il Consiglio di Stato che la ricorrente ha interesse a
sentire annullare l'esito negativo di controllo sulla predetta nomina
e che la decisione della Corte costituzionale sulla legittimità
della norma impugnata costituisce elemento dirimente della
controversia.
3. - La questione, pur rilevante, è però infondata.
Il Consiglio di Stato ritiene che la norma sia sospetta di
incostituzionalità in quanto questo vizio è stato già riconosciuto
(sentenze n. 971 del 1988, n. 16 del 1991 e n. 197 del 1993), in
relazione alla destituzione che discenda automaticamente da condanne
penali, specie considerando il rischio che una condanna per fatti
insignificanti porti alla misura sproporzionata del divieto di
assunzione nei pubblici uffici.
Va anzitutto osservato che non può essere invocato un parallelismo
tra l'ipotesi della assunzione e quella della destituzione, dal
momento che quest'ultima presuppone l'esistenza di uno status del
dipendente pubblico, che può essere rimosso a seguito di un
procedimento disciplinare, nel quale si compie la valutazione della
gradualità delle sanzioni per fatti addebitati al dipendente stesso.
All'atto della costituzione del rapporto, invece, la pubblica
amministrazione deve riscontrare l'esistenza dei requisiti generali e
speciali previsti dalla legge, così come stabilito dall'art. 51,
primo comma, della Costituzione. D'altra parte, la valutazione della
rilevanza delle precedenti condanne non potrebbe essere condotta
nello stesso modo, mancando il procedimento disciplinare che limita
la discrezionalità della amministrazione.
4. - Anche la condanna per determinati reati può, quindi,
costituire un requisito negativo legalmente previsto quale filtro di
ammissione, e come previa garanzia del buon andamento
dell'amministrazione e della dignità di quanti sono chiamati a
ricoprire uffici pubblici. Ne deriva che l'automatismo del divieto
di ammissione derivante da certe condanne, specie quando queste
abbiano riguardo alle funzioni che il dipendente è destinato a
svolgere, non appare in contrasto, anzi è in armonia con i principi
costituzionali. E non va trascurato che la diretta previsione
normativa garantisce anche una applicazione con uniformità di
criteri. In proposito questa Corte ha già avuto occasione (sentenza
n. 203 del 1995) di affermare che "mentre i provvedimenti che portano
alla destituzione (o alla decadenza ex legge 18 gennaio 1992, n. 16)
non possono avere carattere automatico, perché è necessario
ponderare ogni singolo caso, attraverso il procedimento disciplinare
secondo il principio affermato, nell'accesso occorre che i requisiti
soggettivi siano definiti in termini univoci dal legislatore; e il
riconoscimento, in ipotesi, di un'ampia discrezionalità alla
pubblica amministrazione, in questo campo, rischierebbe di
compromettere i principi di eguaglianza e di buon andamento,
pervenendo così ad esiti opposti a quelli perseguiti, in astratto,
dall'ordinanza di rimessione".
5. - Altro problema è quello relativo alla selezione, operata dal
legislatore, dei vari reati per i quali questo automatismo sia
previsto. Ma tale profilo attiene alla discrezionalità del
legislatore, il cui esercizio può essere sindacato solo ove si
ravvisi nella scelta una manifesta irragionevolezza; il che peraltro
non è stato neppure denunziato nell'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, primo comma, n. 7, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo
unico della legge comunale e provinciale), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 18 luglio 1997.
Il presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte