Sentenza n. 25/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 19 luglio 1957, recante
"Provvidenze per colonie permanenti marine e montane", promosso con
ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato
il 27 luglio 1957, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 5 agosto 1957 ed iscritto al n. 16 del Registro
ricorsi 1957.
Vista la costituzione in giudizio della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1958 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Malinconico per il ricorrente e l'avv. Giuseppe Chiarelli per la
Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 27 luglio 1957 al Presidente della Giunta
della Regione siciliana, il Commissario dello Stato presso questa
Regione ha impugnato l'art. 3, ultimo comma, della legge recante
"Provvidenze per colonie permanenti marine e montane", approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 19 luglio 1957 e comunicata ad
esso Commissario il 22 luglio successivo.
Il ricorrente si è costituito innanzi a questa Corte a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato il 5 agosto 1957, depositando in
cancelleria il ricorso e alcuni documenti illustrativi.
Del deposito è stata data notizia, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957, e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 50 dello stesso giorno.
Nel ricorso il Commissario dello Stato assume che la norma
impugnata, nel disporre la registrazione a tassa fissa per tutti gli
atti relativi alla esecuzione di opere, forniture e prestazioni da
effettuarsi in applicazione della legge riguardante le colonie marine e
montane è viziata di illegittimità costituzionale, perché eccede i
limiti della potestà normativa regionale in materia di esenzioni
fiscali, a termini dell'art. 36 dello Statuto siciliano.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo
la quale tale potestà è subordinata al duplice limite della
rispondenza della esenzione disposta dalla Regione ad un suo
particolare interesse e della osservanza dei principi fondamentali
della legislazione statale relativa al singolo tributo. Nella specie,
prosegue la difesa dello Stato, se non può essere disconosciuta la
presenza di "un particolare interesse regionale inteso ad agevolare la
realizzazione delle opere di indubbia importanza sociale previste dalla
legge in esame, difetta l'altro presupposto per la concessione del
beneficio fiscale; cioè l'esistenza, nella legislazione statale, di
una agevolazione analoga a quella stabilita con la legge regionale". E
conclude che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della
norma contenuta nell'art. 3 della legge citata.
Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 9 agosto
1957, si è costituito in giudizio il Presidente della Giunta della
Regione siciliana, rappresentato e difeso, con procura speciale del 5
agosto 1957, dall'avv. prof. Giuseppe Chiarelli e presso lo stesso
elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregoriana, 12.
Osserva la difesa della Regione che il ricorrente non ha
"individuato il principio generale che nella specie sarebbe stato
violato, né tale principio esiste". Infatti si fa derivare
l'illegittimità della norma impugnata dalla mancanza, nella
legislazione dello Stato, di un beneficio analogo a quello con questa
norma concesso; senza considerare che "dalla mancanza di norme che
prevedono un beneficio determinato per una particolare fattispecie non
può desumersi l'esistenza di un principio generale, che escluda la
possibilità e la legittimità di tale beneficio". D'altra parte,
prosegue la difesa della Regione, "se fosse vero che la Regione può
concedere esenzioni fiscali solo quando l'esenzione è prevista dalle
leggi dello Stato, con ciò stesso si verrebbe a negare la potestà
legislativa propria della Regione in materia". L'avere poi il
Commissario dello Stato riconosciuto che la norma impugnata corrisponde
ad un particolare interesse regionale, avrebbe dovuto condurre il
medesimo "non solo ad ammettere - come ha fatto - la legittimità della
norma dal punto di vista dell'interesse pubblico", ma anche ad
escludere l'esistenza, nell'ordinamento giuridico statale, di un
principio generale che contrasti e precluda la possibilità di
esenzioni fiscali per opere del genere di quelle per le quali
l'agevolazione è stata concessa.
Il deducente conclude per il rigetto del ricorso.
L'Avvocatura dello Stato ha depositato, nella cancelleria di questa
Corte, il 30 gennaio 1958 una memoria illustrativa con la quale,
contrariamente a quanto ammesso nel ricorso, nega che la creazione di
colonie permanenti marine e montane risponda ad un "esclusivo interesse
della Regione", trattandosi invece di un "riflesso locale di un
interesse che investe tutto il territorio nazionale". Sostiene inoltre
che la mancanza di norme dello Stato, nella materia in oggetto, lungi
dal legittimare la disposta esenzione fiscale pone, in forma negativa,
un limite all'attività legislativa della Regione nella sfera dei
tributi erariali.
Anche la difesa della Regione ha depositato il 30 gennaio 1958,
nella cancelleria della Corte, note difensive con le quali dà
ulteriore sviluppo e maggiore specificazione alle precedenti deduzioni.
Sostiene la Regione che, nella legislazione statale, esiste un
principio generale di esenzione per tutte le opere con fine di
assistenza sociale; che tale principio trova particolare applicazione a
favore degli enti che svolgono la loro attività con la istituzione di
colonie marine e montane. Soggiunge inoltre che l'agevolazione concessa
dall'art. 3 della legge regionale trova riscontro in un tipo di
agevolazione del sistema tributario statale, cioè nel sistema della
tassa fissa di registro (legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269,
allegato B); che la registrazione gratuita è concessa per atti e con
tratti stipulati nell'interesse dello Stato e delle amministrazioni
parificate, nei rapporti tributari, allo Stato (allegato C citata
legge, n. 3269), parificazione generalmente disposta per gli enti con
finalità assistenziali, tra cui le istituzioni delle colonie. Da ciò
conseguirebbe, sempre secondo la difesa della Regione, la legittimità
costituzionale della norma in discussione, perché con essa
s'introdurrebbe un tipo di sgravio conforme alla struttura del sistema
fiscale nazionale. Sarebbe in contrasto con la disciplina dei rapporti
tributari nel territorio nazionale, se del particolare tipo di
esenzione, che è la tassa fissa, non potesse avvalersi per la
costruzione e l'attrezzatura delle colonie, l'amministrazione
regionale, alla quale è attribuita là creazione delle colonie stesse;
mentre sul piano nazionale godono della stessa agevolazione o della
esenzione totale altri enti pubblici per i medesimi atti.
E ove la norma in esame venisse a mancare, si verificherebbe un
ulteriore più evidente contrasto tra gli enti pubblici, cui è
affidata la gestione delle colonie nell'isola (art. 5 cit. legge
regionale), che godrebbero della esenzione fiscale, e l'amministrazione
della Regione che di tale beneficio non potrebbe usufruire, pur essendo
ad essa affidata la istituzione delle colonie marine e montane.
In udienza i difensori hanno illustrate le rispettive deduzioni. Considerato in diritto :
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 luglio
1957 autorizza l'amministrazione regionale a costruire, nel territorio
dell'isola, edifici per colonie permanenti marine e montane ed a
provvedere alla loro completa attrezzatura (art. 1). La progettazione e
la esecuzione delle opere è affidata all'Assessorato per i lavori
pubblici di concerto con l'Assessorato per l'igiene e la sanità e con
quello per l'amministrazione civile, al quale ultimo è riservato il
compito di provvedere direttamente alle attrezzature necessarie per le
colonie (artt. 3, primo comma, e 4). Infine l'art. 3, comma ultimo,
stabilisce che "tutti gli atti relativi alla esecuzione di opere,
forniture e prestazioni da effettuarsi in applicazione della presente
legge sono registrati a tassa fissa".
L'Avvocatura dello Stato deduce la illegittimità costituzionale di
questa disposizione perché, creando una nuova esenzione fiscale,
eccede i limiti della potestà normativa regionale in materia di
tributi erariali.
La difesa della Regione sostiene, d'altra parte, che l'agevolazione
introdotta dalla norma impugnata è conforme ai costanti insegnamenti
di questa Corte e trova riscontro in numerose disposizioni della
legislazione statale.
Torna così all'esame della Corte la questione, se ed entro quali
limiti la Regione siciliana possa disporre esenzioni da tributi
erariali, e più specificatamente in materia di tassa di registro.
Questa Corte, con la sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957, dopo avere
affermato che la legislazione siciliana in materia tributaria ha
carattere concorrente, e quindi soggetta ai limiti fissati nell'art. 17
dello Statuto siciliano, soggiunge che la stessa legislazione deve
essere altresì coordinata con la finanza dello Stato per evitare
turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio dello Stato,
e deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della
legislazione statale per ogni singolo tributo.
La stessa Corte ha inoltre precisato, che per le esenzioni
tributarie questi principi sono quelli vigenti nella sfera delle
esenzioni riguardanti i singoli tributi; che, per il necessario
coordinamento tra la finanza regionale e quella statale, affinché una
norma regionale che disponga una esenzione tributaria possa essere
costituzionalmente legittima, occorre che esistano nella legislazione
sta tale casi di esenzione da un determinato tributo per sé
considerato; che le disposizioni che li prevedono trovino rispondenza
in un tipo di esenzione previsto in una legge dello Stato nel senso che
quest'ultima contenga elementi cui possa riferirsi la norma emanata
dalla Regione; che, infine, la esenzione debba rispondere ad un
interesse regionale.
Mantenendo fermi questi principi, occorre vedere se l'Assemblea
regionale si sia ad essi uniformata.
Esaminando anzitutto se l'agevolazione fiscale in oggetto risponda
ad un interesse proprio della Regione, devesi rilevare che mentre da un
lato le condizioni igienico - sanitarie dell'isola reclamano una più
efficace assistenza all'infanzia specialmente nelle zone interne ancora
depresse nel campo assistenziale; particolari situazioni climatiche
proprie di quel territorio consentono dall'altro lato di sfruttare
possibilità di risorse naturali per favorire lo sviluppo delle colonie
permanenti ove i fanciulli potranno trovare assistenza continuativa sia
dal punto di vista igienico che sanitario. La stessa relazione al
disegno di legge del 4 giugno 1957, n. 350, mette in evidenza tali
finalità, osservando che per la realizzazione ed il funzionamento
delle colonie marine e montane la Regione ha incontrato non poche
difficoltà dovute alla mancanza di appositi edifici opportunamente
situati nelle località più adatte nonché alla deficienza delle
attrezzature; che allo scopo di rendere più efficienti gli interventi
regionali in tale settore, col detto disegno di legge, si provvede a
carico della amministrazione regionale alla costruzione di edifici per
colonie permanenti marine e montane ecc. E si soggiunge che le colonie
per fanciulli erano state attuate durante i mesi estivi e nella maggior
parte dei casi all'aperto; mentre con la "costruzione di idonei edifici
sarà possibile trasformare le colonie da temporanee in permanenti,
consentendo di utilizzare integralmente i vantaggi climatici della
Regione". Infine lo stesso Commissario dello Stato per la Regione
siciliana non disconosce che questa abbia un interesse proprio inteso
ad agevolare la realizzazione delle opere d'indubbia importanza sociale
previste dalla legge in esame.
Devesi ora accertare se l'agevolazione disposta dalla norma
impugnata sia conforme alla legislazione statale in materia. Le colonie
marine e montane sorte come mezzo profilattico di lotta contro la
tubercolosi e via via sviluppatesi con finalità oltre che igienico -
sanitarie anche educative, pur non avendo nell'ordine giuridico una
legislazione unitaria, si possono riportare nella sfera dell'attività
assistenziale che la Costituzione riconosce come fine essenziale dello
Stato (ex artt. 32 e 38), finalità affermata anche nei confronti
della Regione siciliana (Statuto speciale per la Sicilia, ex art. 17,
parte prima, lett. b-c).
Numerose disposizioni della legislazione statale (Patronati
scolastici: D.L.C.P.S. 24 gennaio 1947, n. 457, artt. 1 e 2; Opera
nazionale maternità e infanzia: R.D. 15 aprile 1926, n. 718, regol.
per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, art. 140; legge
23 giugno 1927, n. 1168; Croce rossa italiana: D.L.C.P.S. 13 novembre
1947, n. 1256, art. 3; D.L. 10 agosto 1928, n. 2034, art. 10;
Associazione aiuti internazionali: D.L.L. 14 aprile 1945, n. 147;
D.L.L. 4 gennaio 1946, n. 5, ecc.; Associazione nazionale per gli
interessi del Mezzogiorno d'Italia: R.D. 5 marzo 1911, n. 218;
E.N.P.A.S.: legge 19 gennaio 1942, n. 22, art. 25; Opera nazionale
orfani e figli di militari dell'esercito: legge 15 luglio 1954, n. 613,
art. 2; Opera nazionale pensionati d'Italia: D.L. 23 marzo 1948, n.
361, art. 10; E.N.A.O.L.I.: D.L. 23 marzo 1948, n. 327, art. 7; Opera
nazionale protezione e assistenza invalidi di guerra: R.D.L. 18 agosto
1942, n. 1175, art.14, ecc.) autorizzano a ritenere che esiste nel
sistema tributario un principio generale di agevolazioni fiscali per
tutte le opere di assistenza sociale, principio che trova particolare
applicazione a favore degli enti pubblici che svolgono la loro
attività, tra l'altro, allestendo colonie per fanciulli; sia nei casi
in cui la legge espressamente ad essi consente tale forma specifica di
assistenza (Patronati scolastici: D.L.C.P.S. 24 gennaio 1947, n. 457,
art. 2 lett. c; Opera nazionale maternità e infanzia: R.D. 15 aprile
1926, n. 718, art. 140; Croce rossa italiana: D.L.C.P.S. 13 novembre
1947, n. 1256, art. 3, lett. b; Opera nazionale per i pensionati
d'Italia: D.L. 23 marzo 1948, n. 361, art. 2; Consorzi tra comuni e
provincie: R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 392); sia nei casi in cui
manchi esplicita autorizzazione, rientrando dette attività nei fini
istituzionali dell'ente (O.N.C.: D.L.L. 10 dicembre 1917, n. 1970, art.
5, ecc.). E poiché la norma del citato art. 3 ha lo scopo di agevolare
la creazione di colonie per bambini, è certo che essa risponde ad un
generale indirizzo di politica sociale nel campo dell'assistenza e
costituisce un coordinamento con le disposizioni legislative dello
Stato in materia di esenzioni tributarie.
Rimane da ultimo l'indagine, se la norma impugnata trova
rispondenza in un tipo di esenzione previsto in una legge dello Stato.
Le colonie per fanciulli non hanno nel sistema tributario un
trattamento uniforme, giacché tra gli enti che possono istituire
colonie, alcuni godono di agevolazioni fiscali per singoli atti (es.:
l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, equiparata alle
istituzioni di beneficenza e di assistenza, usufruisce di alcuni
particolari benefici, es. esenzione dall'imposta di registro per le
quietanze delle elargizioni ad essa fatte (art. 15 alleg. D, legge
registro 30 dicembre 1923, n. 3269) e in genere per atti di liberalità
in suo favore (R.D.L. 9 aprile 1925, n. 380, art. 1); altri godono le
agevolazioni concesse all'Amministrazione dello Stato cui sono
equiparati (es.: Patronati scolastici: legge 11 aprile 1935, n. 559;
Opera nazionale maternità e infanzia: legge 23 giugno 1927, n. 1168;
Croce rossa italiana: R.D.L. 6 maggio 1926, n. 870; Cassa di previdenza
per le pensioni ai segretari comunali: D.L.L. 17 giugno 1915, n. 968,
art. 1; Ente nazionale di previdenza e assistenza per dipendenti
statali: legge 19 gennaio 1942, n. 22, art. 1; Istituti di patronato ed
assistenza sociale: D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, art. 8); altri
infine godono di esenzioni per tutti gli atti collegati coll'attività
assistenziale da essi svolta (Consorzi antitubercolari tra comuni è
provincie: art. 33 della tabella alleg. C al R.D. 30 dicembre 1923, n.
3269; O.N.C.: art. 34, tabella C, c. s.; Comitati provinciali per la
protezione e assistenza degli orfani di guerra: art. 29, tabella C,
c.s.).
Ciò posto un utile riferimento della norma dell'art. 3 della legge
regionale può farsi con la disposizione dell'art. 33 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269, tabella alleg. C, che stabilisce la
registrazione gratuita di tutti gli atti dei Consorzi costituiti tra
comuni e provincie per "qualunque forma di attività diretta a
combattere la diffusione della tubercolosi"; ivi comprese le opere di
costruzione e di adattamento di locali per colonie permanenti di
bambini disposti alla tubercolosi (ex artt. 390, 391, 392 R.D. 27
luglio 1934, n. 1265, T. U. delle leggi sanitarie).
E non è a dubitare che il richiamato tipo di esenzione statale e
l'agevolazione regionale sono collegati nei fini e nella portata in
quanto entrambi oltre ad avere una larga zona di incidenza comune,
relativamente agli atti soggetti a registrazione, si ripromettono di
favorire l'assistenza all'infanzia nella forma specifica della
istituzione di colonie permanenti marine e montane. Tale coincidenza
consente di ricondurre la esenzione regionale ai principi accolti dal
sistema tributario dello Stato.
Infine la struttura del tributo (registrazione a tassa fissa) trova
riscontro in un tipo di agevolazione fiscale largamente ammesso dal R.
D.30 dicembre 1923, n. 3269, tabella annessa all'allegato B (artt. 2,
3, 4, 5 ecc.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
proposta con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana relativamente all'art. 3, ultimo Comma, della legge 19 luglio
1957, recante "Provvidenze per colonie permanenti marine e montane".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte