Sentenza n. 25/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1964 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13r.d.l. 1404/1934
- art. 18r.d.l. 1404/1934
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, primo
comma, e 18, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sulla istituzione e
funzionamento del Tribunale per i minorenni, promosso con ordinanza
emessa il 27 giugno 1963 dal Tribunale per i minorenni di Napoli nel
procedimento penale a carico di Sabatino Vincenzo, iscritta al n. 155
del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione
del Giudice Giuseppe Verzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Sabatino Vincenzo, il
Tribunale dei minorenni di Napoli, con ordinanza 27 giugno 1963, ha
sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 13, primo comma, e 18, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934,
n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Premesso che l'attività del consulente tecnico nella esecuzione
della perizia costituisce un mezzo di attuazione della difesa, intesa
in senso tecnico specifico, l'ordinanza osserva che dalla
inderogabilità del rito sommario nei procedimenti a carico dei minori
e dalla correlativa impossibilità del consulente tecnico di svolgere a
pieno, in tale rito, la sua attività, sembra consegua menomazione del
diritto di difesa. Essa pone in rilievo che il consulente tecnico non
può assistere alle operazioni compiute dal perito di ufficio durante
la esecuzione della perizia disposta nella istruzione sommaria, né
può procedere, nella fase dibattimentale, all'esame del periziando in
mancanza del Giudice istruttore. Inoltre, per lo stesso motivo, ove in
questa fase la perizia sia disposta, le parti non possono avvalersi
della facoltà prevista dagli artt. 314 e segg. del Codice di procedura
penale, ma possono soltanto presentare un loro consulente tecnico
all'udienza alla quale il dibattimento viene rinviato.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 31 agosto 1963.
Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti, né
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :
Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 13, primo comma, e 18, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934,
n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, il Tribunale
dei minorenni di Napoli muove dalla premessa che, non essendo
consentita l'istruzione formale nei procedimenti davanti quel Tribunale
e mancando il Giudice istruttore, non possono trovare applicazione le
norme del Codice di procedura penale relative alla perizia, con che
verrebbe a mancare l'intervento e l'opera del consulente tecnico, e si
verificherebbe la lesione del diritto di difesa.
Ritiene la Corte che la suddetta premessa non è esatta e che, ad
escludere qualsiasi dubbio di illegittimità, appare sufficiente una
retta interpretazione della legge istitutiva dei Tribunali per i
minorenni.
Ed invero l'art. 13 di questa non si limita a stabilire che, per i
reati di competenza di detto Tribunale, si procede sempre con
istruzione sommaria. Regola espressamente il caso in cui sia necessario
procedere a perizia (comma secondo dello stesso articolo) e - in deroga
al Codice di procedura penale - dispone che "quando occorre una
perizia, è ordinata dal P.M. ed eseguita secondo le norme stabilite
per la istruzione formale in quanto applicabili". Il significato di
questa chiara norma - che pur l'ordinanza non ha preso in esame - va
inteso come obbligo imposto al P.M. di applicare le disposizioni
relative alla perizia dettata dal Codice di rito; cioè come
inserimento della perizia vera e propria nella istruttoria eseguita dal
Pubblico Ministero presso il Tribunale dei minorenni con le modalità e
le garanzie della formale istruttoria, e con la sostituzione
dell'organo che vi procede: non più il Giudice istruttore ma il
Pubblico Ministero. È vero che l'inciso "in quanto applicabili" può
restringere la portata della norma, ma questa è soltanto questione di
interpretazione affidata alla saggezza del giudice, il quale deve
tenere presente la finalità della norma di garantire i diritti della
difesa nella esecuzione della perizia e deve quindi fare in modo che
tanto il difensore quanto il consulente tecnico possano espletare
compiutamente la loro opera.
La giurisprudenza formatasi in materia di istruzione sommaria nel
procedimento davanti ai Tribunali ordinari non può avere alcuna
attinenza con il procedimento davanti al Tribunale dei minorenni, non
soltanto per la suindicata disposizione, che in materia di perizia
modifica del tutto le comuni norme di procedura, ma anche per le
sostanziali differenze fra i due procedimenti.
Nell'uno dei quali il rito sommario, ammesso per i casi di
facilità e brevità delle indagini e per i casi in cui non sia
necessaria la perizia, ha carattere eccezionale, mentre il rito formale
costituisce la regola; nell'altro, invece, il rito sommario è la unica
e sola forma della istruzione, e, come tale, ha bisogno talvolta di
essere completato ed integrato da qualche norma speciale.
Sono peraltro evidenti ed apprezzabili le ragioni che hanno indotto
il legislatore ad adottare il rito sommario nei procedimenti davanti al
Tribunale dei minorenni. La giustizia minorile ha una particolare
struttura in quanto è diretta in modo specifico alla ricerca delle
forme più adatte per la rieducazione dei minorenni; e la istruzione
sommaria, per la rapidità con cui viene condotta e per la normale
facilità delle indagini rispetto a reati commessi da chi, anche per
ragioni di età, non è in grado di modificare od alterare gli elementi
di prova, appare più aderente alle finalità che si vogliono
raggiungere. Mentre, per quanto attiene più specificatamente ai
diritti della difesa, va richiamato il pensiero già espresso in altre
sentenze da questa Corte e cioè che la garanzia di tale diritto non
esclude che le modalità del suo esercizio siano regolate secondo le
speciali caratteristiche della struttura di ciascun procedimento.
Le stesse considerazioni valgono a dimostrare anche la legittimità
della perizia disposta dal Tribunale in sede dibattimentale ed eseguita
fuori del dibattimento. Non dice la legge quale organo deve essere
delegato per la esecuzione della perizia fuori del dibattimento, ma il
silenzio non è di per se stesso motivo di illegittimità, allorquando
non mancano al giudice elementi interpretativi, per la retta
applicazione della legge, col rispetto di tutti i diritti difensivi
garantiti dalla Costituzione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 13, primo comma, e 18, secondo comma, del R.D.L. 20 luglio
1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sulla
istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni, proposta dal
Tribunale dei minorenni di Napoli in riferimento al secondo comma
dell'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte