Sentenza n. 25/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/03/1966 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 1539/1962
applicata al caso
- art. 4legge 1539/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma
secondo, e 5, commi primo e quinto, della legge 5 ottobre 1962, n.
1539, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1964 dal Pretore di
Bologna nel procedimento civile vertente tra Bonaiuti Luisa e Salvatori
Ermelinda, iscritta al n. 168 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 del 14 novembre 1964.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione di Salvatori Ermelinda;
udita nell'udienza pubblica del 2 febbraio 1966 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Salvatori, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Antonino Terranova, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso dalla sig.ra
Luisa Bonaiuti contro la sig.ra Ermelinda Salvatori, il Pretore di
Bologna, accogliendo un'eccezione sollevata dalla convenuta, ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata una questione di
legittimità costituzionale relativa ad alcune disposizioni della legge
5 ottobre 1962, n. 1539, contenente "provvedimenti in favore dei
mutilati ed invalidi civili".
Nell'ordinanza con la quale gli atti sono stati rimessi alla Corte,
emessa il 9 luglio 1964, il Pretore rileva che l'art. 4 della legge
designa, per la tenuta dei corsi di rieducazione professionale, anche,
e specificamente, la "Libera associazione nazionale mutilati ed
invalidi civili"; che l'art. 5 dispone che delle Coommissioni
provinciali, aventi competenza ad accertare la minorazione fisica, la
causa invalidante ed il grado di residua capacità lavorativa, è
chiamato a far parte un medico o della predetta "Libera associazione" o
di altri enti o associazioni più rappresentative; che analoga
disposizione lo stesso art. 5 detta per la composizione della
Commissione centrale; mette, infine, in evidenza che l'art. 6
condiziona l'iscrizione nel ruolo del collocamento ad una dichiarazione
della predetta Commissione provinciale comprovante l'entità della
minorazione e l'assenza di cause di pregiudizio alla salute ed
incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e
che l'art. 7 condiziona il licenziamento dell'invalido o del mutilato,
nei casi ivi specificati, all'accertamento demandato all'Ispettorato
del lavoro, previo parere della Commissione provinciale.
Secondo il Pretore di Bologna il complesso di tali norme
attribuisce una posizione di non giustificata preminenza alla "Libera
associazione", alla quale viene assicurato un potere di rappresentanza
di tutta la categoria, e ciò in contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 18 e
97 della Costituzione. In particolare si osserva: a) le norme impugnate
determinano un incentivo alla iscrizione degli interessati alla "Libera
associazione" a preferenza di altre, e violano, perciò, gli artt. 2, 3
e 4 della Costituzione, i quali stabiliscono l'eguaglianza di tutti i
cittadini e a tutti riconoscono il diritto al lavoro; b) il principio
della libertà associativa è menomato, e l'art. 18 è violato
giacché la legge non garantisce un regime di libera scelta dei
cittadini di aderire o non aderire ad un'associazione (si richiamano le
sentenze di questa Corte n. 69 del 1962 e n. 71 del 1963); c) la
presenza di un medico della "Libera associazione" nelle Commissioni
provinciali e centrale non costituisce una garanzia di indipendenza,
perché è presumibile che egli tutelerà gli interessi dei soli
iscritti.
L'ordinanza ricorda, infine, che la Commissione affari
costituzionali della Camera dei deputati ebbe ad esprimere il parere
che la formulazione degli artt. 4 e 5 della legge non apparisse
conforme al principio di eguaglianza.
2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata ai Presidenti delle due
Camere, notificata alle parti private ed al Presidente del Consiglio
dei Ministri, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del
14 novembre 1964.
Nel presente giudizio si è costituita la sig.ra Ermelinda
Salvatori, rappresentata dagli avvocati Tito Carnacini e Giuseppe
Guarino, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nella comparsa depositata il 1 settembre 1964 la difesa della
Salvatori, dopo aver fatto ampio richiamo alle circostanze di fatto
dedotte nel giudizio di merito, mette in evidenza la posizione di
preminenza o, quanto meno, di preferenza che le norme impugnate
assicurano alla "Libera associazione" e chiede che queste vengano
dichiarate costituzionalmente illegittime.
L'Avvocatura dello Stato nell'atto di intervento depositato il 21
agosto 1964 assume che il presupposto dal quale l'ordinanza di
rimessione ha dedotto il dubbio sulla legittimità costituzionale delle
norme in esame non sussiste, perché la legge non conferisce alla
L.A.N.M.I.C. alcuna particolare preminenza sulle altre associazioni.
L'art. 4, infatti, indica la "Libera associazione" fra numerosi altri
enti, senza in alcun modo limitare la piena discrezionalità con la
quale il Ministro del lavoro può valutare l'efficienza dei vari centri
di rieducazione; né l'art. 5 assicura che proprio il medico della
L.A.N.M.I.C. Venga scelto fra quelli indicati anche da altri enti ed
altre associazioni. Non c'è, secondo l'Avvocatura, né violazione
dell'art. 2 della Costituzione, giacché nessuna delle norme impugnate
si pone in contrasto con norme costituzionali che tutelino i diritti
inviolabili dell'uomo, né violazione dell'art. 4 della Costituzione.
Quanto al principio di eguaglianza, si osserva, anzitutto, che il
parere della Commissione affari costituzionali della Camera fu espresso
su una formulazione degli artt. 4 e 5 del disegno di legge diversa da
quella che fu poi definitivamente adottata con l'inserimento, appunto,
della menzione di "altri enti o associazioni più rappresentative"
(aggiunta pienamente conforme al suggerimento contenuto nel suddetto
parere); nel merito si assume che la questione è infondata perché,
anche a voler ammettere che l'art. 3 della Costituzione sia applicabile
anche agli enti, nessuna preminenza è stata accordata alla "Libera
associazione".
L'Avvocatura sostiene, infine, che le norme impugnate non ledono
né l'art. 18 né l'art. 97 della Costituzione: non il primo, perché
la legge non comporta un inquadramento obbligatorio nella L.A.N.M.I.C.,
e perciò il richiamo alle sentenze n. 69 del 1962 e n. 71 del 1963 non
è pertinente; non il secondo, perché in generale la presenza in
determinate commissioni di membri designati da enti od associazioni del
settore, consentendo che la pubblica Amministrazione si avvalga
dell'esperienza necessaria per l'obbiettivo apprezzamento delle
situazioni sottoposte al suo esame, rafforza l'imparzialità
dell'azione amministrativa.
3. - Nella memoria depositata il 18 novembre 1965 la difesa della
Sig.ra Salvatori premette che l'esistenza di una pluralità di
associazioni operanti nel settore della tutela dei mutilati ed invalidi
civili determina, anche a causa di diversità negli indirizzi
assistenziali, una costante attività di concorrenza, e che la
L.A.N.M.I.C. - come si rileverebbe da alcune circolari testualmente
riportate - si avvale della speciale situazione riservatale dalla legge
per affermare di essere "l'unica organizzazione di categoria
riconosciuta giuridicamente" o di essere "riconosciuta come l'unica
associazione rappresentativa e qualificata della categoria" o,
addirittura, per sostenere che "senza l'iscrizione alla L.A.N.M.I.C.
non si può beneficiare della legge n. 1539". Dopo aver ricordato che
all'epoca dell'emanazione della legge impugnata la L.A.N.M.I.C. era,
al pari delle altre, un'associazione di fatto e che la successiva
fusione con l'Associazione nazionale mutilati civili è stato un
espediente per conseguire la personalità giuridica, la difesa assume
che la posizione di preminenza fatta ad essa dalla legge si desume
dalle seguenti circostanze: a) alla L.A.N.M.I.C. viene conferita una
particolare dignità sociale per il fatto stesso di essere
specificamente indicata dalla legge; b) si esclude che la L.A.N.M.I.C.
debba dar prova della sua rappresentatività, prova invece richiesta
per le altre associazioni ed enti; c) Prefetto e Ministro,
rispettivamente competenti alla nomina delle Commissioni provinciali e
centrale, non sono tenuti a motivare la loro scelta, allorché questa
cada su un medico della L.A.N.M.I.C., mentre hanno l'obbligo di
motivare in tutti gli altri casi; d) la specifica menzione nella legge
attribuisce, infine, alla L.A.N.M.I.C. un'aspettativa tutelata al
riconoscimento.
La difesa passa poi ad un ampio esame del principio di eguaglianza.
L'art. 3 della Costituzione non fonda, ma conferma l'esistenza di
siffatto principio, che si ricava da svariate norme costituzionali, e
se alcune delle condizioni contemplate nella disposizione si
riferiscono solo alla persona fisica, altre invece sono riferibili
anche alle formazioni sociali nelle quali l'uomo opera: ed in ogni caso
il diverso trattamento di questo si risolverebbe necessariamente in un
diverso trattamento dei soggetti che vi partecipano. Lo stesso art. 18
della Costituzione implica un regime di eguaglianza, perché la
libertà non è tale se non è eguale. L'analisi dell'art. 3 della
Costituzione non solo comporta la irrilevanza giuridica delle
condizioni tassativamente elencate, ma richiede anche l'eguale
trattamento di coloro che si trovano in condizioni eguali. E ciò
implica una proporzione fra gli elementi inclusi nella fattispecie
giuridica e gli elementi della realtà che ne restano fuori, nel senso,
cioè, di proporzione tra la disciplina assicurata a coloro per i quali
sussistono tutti gli elementi della fattispecie giuridica, e solo
questi, e coloro per i quali, invece, vi siano nella realtà elementi o
in più o in meno rispetto a quelli considerati nella norma: in queste
ipotesi la differenza fra le situazioni di fatto si ripercuote su
quella giuridica, perché un caso (e cioè se vi siano elementi
naturali in più) solo alcuni elementi di fatto concorrono alla
produzione degli effetti, nell'altro (se, cioè, vi sono elementi
naturali in meno) gli effetti giuridici non si producono affatto.
Relativamente alla sussistenza della necessaria proporzione messa in
evidenza, tre impostazioni sono possibili: a) riconoscere al
legislatore il libero giudizio di congruità tra le diversità in fatto
e le diversità nella produzione degli effetti (e in questo senso vanno
intese le prime decisioni della Corte); b) esigere che tra le due
diversità corra un nesso logico, ed affermare il sindacato sul
legislatore che non lo rispetti (e questo è il significato, in genere,
della più recente giurisprudenza costituzionale); c) riconoscere al
giudice costituzionale il potere di un giudizio non meramente negativo,
ma positivo, nel senso cioè di accertare che la diversità disposta
dal legislatore concretamente corrisponda alla diversità delle
situazioni sostanziali (ed a questo indirizzo sembrano ispirarsi alcune
recentissime sentenze di questa Corte).
Sulla base di queste considerazioni la difesa della Salvatori, dopo
aver rilevato che la L.A.N.M.I.C. non si trova in situazione di fatto
diversa da quella di altre associazioni del settore, sostiene
l'illegittimità della disciplina legislativa non fondata su alcuna
diversità sostanziale: la manifesta arbitrarietà del legislatore si
manifesterebbe, peraltro, anche nel conferimento alla L.A.N.M.I.C. di
una dignità pari a quella di enti pubblici, quali l'I.N.P.S. o
l'I.N.A.I.L. La conferma dell'ingiustificato privilegio si troverebbe
nei lavori parlamentari e nel parere espresso dalla Commissione affari
costituzionali.
La memoria ribadisce, infine, che l'affidare la nomina di un
componente di pubblico ufficio ad una associazione privata, non
soggetta a controlli ed in concorrenza con altre, fa venir meno ogni
garanzia di imparzialità dell'organo. Ed a conferma, in fatto, di tale
pericolo, si riporta il testo di una circolare diramata da una delle
sedi della L.A.N.M.I.C., dalla quale si rileverebbe che il potere di
nomina del medico componente della Commissione provinciale viene
utilizzato come strumento di propaganda e di tutela di interessi di
parte.
4. - Nelle ulteriori deduzioni depositate il 17 gennaio 1966
l'Avvocatura dello Stato, ribadendo le tesi già prospettate nell'atto
di intervento, osserva che il secondo comma dell'art. 3 della
Costituzione fa espresso riferimento ai soggetti fisici e, poiché la
norma ivi contenuta ha lo scopo di assicurare la rimozione dei limiti
al godimento del bene tutelato nel primo comma, ne risulta che l'intero
articolo è dettato ad esclusiva garanzia della persona fisica. Il che
troverebbe conferma anche se si volesse operare un collegamento fra
l'art. 3 e l'art. 2 della Costituzione, giacche il concetto di
"dignità sociale", sul quale si sofferma la controparte, non appare
idoneo ad essere riferito alle formazioni sociali (fra le quali,
peraltro, non potrebbero rientrare le associazioni non riconosciute).
In linea subordinata l'Avvocatura rileva che in ogni caso il
principio di eguaglianza non sarebbe violato dalle norme impugnate e,
richiamato il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali
della Camera dei deputati, secondo il quale il contrasto con l'art. 3
della Costituzione era determinato dall'esclusiva menzione della
"Libera associazione", mette in evidenza che il testo definitivo della
legge, invece, ricomprende nella previsione normativa tutti gli enti e
tutte le associazioni più rappresentative, facendo con ciò vien meno
il presupposto di una pretesa situazione di disparità di trattamento.
5. - Nella discussione orale le parti hanno insistito nelle
rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Dall'esame complessivo dell'ordinanza di rimessione risulta
che il Pretore di Bologna collega vari vizi di legittimità
costituzionale delle disposizioni impugnate - art. 4, comma secondo,
art. 5, commi primo e quinto, legge 5 ottobre 1962, n. 1539 - ad
un'unica e comune premessa: le norme non assicurerebbero la necessaria
parità di trattamento delle varie associazioni operanti nel settore
dell'assistenza dei mutilati ed invalidi civili, e dalla conseguente
violazione dell'art. 3 della Costituzione discenderebbe l'ulteriore
loro contrasto con altri precetti costituzionali.
Va perciò anzitutto presa in esame l'eccezione formulata
dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il principio di
eguaglianza andrebbe riferito soltanto alle persone fisiche e, di
conseguenza, non potrebbe essere invocato come parametro di
legittimità di norme che, come nella specie, riguardino soggetti
diversi da quelle.
Tale tesi non può essere accolta. L'eguaglianza, infatti, è
principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua
obbiettiva struttura: esso vieta, cioè, che la legge ponga in essere
una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non
giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche,
indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai
quali queste vengano imputate. A siffatta conclusione non osta il
rilievo che alcune delle discriminazioni esplicitamente vietate
dall'art. 3, primo comma, della Costituzione non sono ipotizzabili se
non in riferimento alla persona fisica, giacché ciò significa solo
che il principio di eguaglianza si atteggia, quanto al contenuto,
diversamente secondo la varietà dei dati disciplinati dal legislatore,
ma non comporta che esso diventi inoperante quando in via immediata
vengano in considerazione soggetti diversi dall'uomo. E va infine
rilevato che nel caso in esame una illegittima disparità fra le varie
associazioni inevitabilmente si ripercuoterebbe sulla sfera giuridica
degli iscritti e perciò si risolverebbe, sia pur mediatamente, in una
violazione dell'eguaglianza del cittadino.
2. - L'art. 4 della legge impugnata prevede (comma secondo) che i
mutilati ed invalidi civili, impossibilitati a frequentare i normali
corsi di addestramento a causa di particolari menomazioni fisiche,
possono essere avviati dal Ministero del lavoro a speciali corsi
istituiti presso i centri di rieducazione professionale dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
dell'Opera nazionale invalidi di guerra e "della Libera associazione
nazionale mutilati ed invalidi civili o di altri enti o associazioni".
La Corte ritiene che le censure mosse a questa norma non siano
fondate. È sufficiente rilevare in proposito che le associazioni
diverse dalla L.A.N.M.I.C. non sono affatto escluse dal concorrere
all'opera di rieducazione degli invalidi e mutilati civili, atteso che
la legge consente al Ministero di avviare gli interessati non solo ai
centri professionali della "Libera associazione", ma anche a quelli
istituiti eventualmente da altri enti o associazioni. Nessun privilegio
vien fatto alla prima, giacché il legislatore, con giudizio di merito
sottratto al sindacato di questa Corte, si limita a prendere atto che
presso quell'associazione sono in funzione centri di rieducazione
idonei allo svolgimento degli speciali corsi di addestramento: e non si
può ritenere, come sostiene la difesa della Salvatori, che la semplice
circostanza che la legge espressamente menziona la L.A.N.M.I.C. sia per
sé sufficiente a dar vita ad una non consentita disparità di
trattamento.
3. - L'art. 5, commi primo e quinto, regola la composizione di
Commissioni provinciali e di una Commissione centrale, alle quali la
legge affida delicate funzioni nel procedimento predisposto per
l'avviamento al lavoro dei mutilati e invalidi civili e per la
risoluzione del relativo rapporto. Le norme prevedono che delle une e
dell'altra faccia parte "un medico o della Libera associazione
nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni
più rappresentativi".
È evidente che le due disposizioni vanno interpretate nel senso
che l'autorità competente a costituire le commissioni (Prefetto per
quelle provinciali, Ministro del lavoro per quella centrale) debba
chiamare a farne parte - oltre gli altri componenti tassativamente
specificati dalla legge - un medico della L.A.N.M.I.C. ovvero, ove vi
sia altra associazione (o ente) più di quella rappresentativa, un
medico di quest'ultima. Non appare perciò esatto quanto sostiene la
difesa della Salvatori, secondo la quale a favore della L.A.N.M.I.C.
verrebbe ad essere stabilita una presunzione di rappresentatività,
laddove sulle altre associazioni ricadrebbe l'onere di darne prova: la
legge, infatti, lungi dall'attribuire alla "Libera associazione" una
diretta legittimazione alla designazione di un componente delle
commissioni, disciplina il potere del Prefetto e del Ministro, che sono
tenuti ad accertare di volta in volta quale associazione o quale ente
abbia, fra tutti, il maggior grado di rappresentatività. La legge, in
definitiva, collega la norma ad un criterio del tutto obbiettivo, in
base al quale le varie associazioni del settore vengono poste in una
posizione di parità.
L'esegesi delle disposizioni impugnate esclude la validità del
rilievo, pure prospettato dalla difesa privata, che la L.A.N.M.I.C., in
quanto espressamente menzionata, venga in definitiva parificata agli
enti pubblici che sono chiamati a concorrere alla composizione delle
commissioni: ed infatti, mentre tassativamente è prescritta la nomina
di un medico dell'I.N.P.S. e di un medico dell'O.N.I.G., per la "Libera
associazione" si determina il concorso con le altre associazioni o
enti, da risolversi, come si è detto, con l'applicazione del criterio
della maggiore rappresentatività. E per queste stesse ragioni è da
escludere l'ipotesi che, a causa dell'espresso riferimento che la legge
fa alla L.A.N.M.I.C., possa essere prescelto il medico di questa anche
dopo la eventuale perdita di ogni sua capacità rappresentativa.
4. - Nell'ambito delle questioni fin qui considerate non sussiste,
pertanto, disparità di trattamento tra la L.A.N.M.I.C. e le altre
associazioni, e poiché il giudice a quo ricollega a tale ipotizzata
disparità la violazione non solo dell'art. 3, ma anche degli artt. 2,
4 e 18 della Costituzione, vien meno la premessa che avrebbe reso
necessario esaminare se la denunziata diseguaglianza comporti anche una
lesione dei beni protetti da tali norme.
Ma una questione più ampia, e sostanzialmente diversa, vien
sollevata dall'ordinanza di rimessione allorché, in sede di
motivazione della violazione dell'art. 97 della Costituzione, si
osserva che la presenza di un medico della L.A.N.M.I.C. nelle
commissioni non costituisce "una sicura garanzia di indipendenza e di
serenità di giudizio", atteso che "se egli è medico della Libera
associazione, dovrà di tale organismo tutelare e difendere i diritti".
È chiaro che la censura, anche se esemplificata con riferimento alla
L.A.N.M.I.C., investe il sistema stesso predisposto dalla legge:
denunzia, cioè, il pericolo di parzialità dell'azione amministrativa
e la disparità fra le varie associazioni determinati dal fatto che
queste non concorrono nella designazione e che il medico di una sola di
esse vien nominato componente delle commissioni.
La questione appare fondata.
Non vi è dubbio che, al fine di assicurare il buon andamento dei
pubblici uffici, il legislatore può legittimamente disporre che
determinati organi collegiali vengano composti anche con la
partecipazione di membri che provengano da gruppi sociali operanti nel
settore, e ciò al fine di rendere possibile una più efficiente
rilevazione degli interessi da soddisfare e di consentire l'apporto di
concrete esperienze relative alla materia sulla quale la pubblica
Amministrazione è chiamata a provvedere. Tuttavia, quando nella
realtà sociale agisca una pluralità di gruppi, in contrapposizione o
in concorrenza fra loro, la legge, ad evitare che i componenti abbiano
ad agire nell'interesse particolare del gruppo di provenienza piuttosto
che nell'interesse obbiettivo dell'Amministrazione, deve predisporre un
sistema che assicuri la parità fra i gruppi stessi: questa, infatti,
diventa condizione essenziale di un'organizzazione che, come l'art. 97
della Costituzione richiede, garantisca l'imparzialità amministrativa.
Nel caso in esame manca ogni concorso delle varie associazioni
nella designazione del componente delle Commissioni provinciali o
centrale, la cui nomina deve essere effettuata, secondo quanto innanzi
si è detto, esclusivamente in base al maggior grado di
rappresentatività di una sola associazione rispetto a ciascuna delle
altre: e ciò comporta la conseguenza che queste ultime vengono del
tutto escluse dal procedimento di formazione dell'organo anche se, per
ipotesi, fossero in grado, mediante accordi, di offrire una
designazione più ampiamente rappresentativa; mentre, di contro,
l'associazione relativamente più rappresentativa viene in certa guisa
riconosciuta come unico centro di rappresentazione degli interessi
dell'intero settore. Da ciò discende che il componente del collegio,
scelto esclusivamente in virtù della sua appartenenza ad una
determinata associazione, non offre le necessarie garanzie di
imparzialità e che, di conseguenza, l'organizzazione dell'ufficio non
risponde al canone prescritto dall'art. 97, comma primo, della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi primo
e quinto, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente
"provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili", nella parte
in cui dispone che un medico nominato componente delle Commissioni
provinciali e della Commissione centrale sia "della Libera associazione
nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni
più rappresentativi";
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma secondo, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in
riferimento agli artt. 3, 2, 4 e 18 della Costituzione.
Casi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte