Sentenza n. 25/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1968 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180, primo
comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto di
autore ed altri diritti connessi al suo esercizio), promosso con
ordinanza emessa il 21 marzo 1966 dal giudice conciliatore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Pappalettera Nicola e la Società
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), iscritti al n. 107 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 156 del 25 giugno 1966.
Visti gli atti di costituzione di Pappalettera Nicola e della
S.I.A.E.;
udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1968 la relazione del
Giudice Angelo De Marco;
uditi l'avv. Piero Schlesinger, per il Pappalettera, e l'avvocato
Antonio Sorrentino, per la S.I.A.E.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto 15 luglio 1963, Nicola Pappalettera, domiciliato in
Milano, conveniva davanti al giudice conciliatore di quella città la
S.I.A.E. perché sentisse convalidare l'offerta reale di lire 6.070, da
esso Pappalettera effettuata e, conseguentemente sentisse dichiarare
l'offerente libero da ogni altro obbligo a titolo di diritti di autore,
in dipendenza della installazione e del funzionamento di due
elettrogrammofoni a gettone, in due esercizi pubblici, da esso gestiti
in Milano, rispettivamente, in Via Mecenate 2 ed in Via Ajaccio 1.
Nel corso del giudizio, così instaurato, il giudice adito, con
ordinanza 21 marzo 1966 dichiarava non manifestamente infondata e
rilevante ai fini del giudizio la eccezione di incostituzionalità, per
contrasto con l'art. 18 della Costituzione, dell'art. 180, primo comma,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, sollevata dal patrocinio del
Pappalettera.
Più precisamente, il giudice conciliatore, riteneva non
manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità,
considerando che l'art. 180, nel comma richiamato, riconosce alla
S.I.A.E. il diritto esclusivo di rappresentare gli autori e, quindi,
impedisce a costoro di riunirsi in altre associazioni, che li possano
rappresentare, costringendoli, in conseguenza o ad agire direttamente
per far valere i loro diritti o ad iscriversi alla S.I.A.E. se,
ritengono più opportuno farsi rappresentare, nel che ravvisa
violazione della libertà di associazione garantita dall'art. 18 della
Costituzione.
In ordine alla rilevanza, poi, il giudice conciliatore, rigettava
l'eccezione di difetto d'interesse nel Pappalettera a proporre la
questione di incostituzionalità, perché non autore e considerava che,
invece, se l'art. 180 fosse riconosciuto incostituzionale, la S.I.A.E.
sarebbe automaticamente privata della legittimazione passiva e
necessariamente il processo non potrebbe essere definito.
Eseguite le notificazioni e pubblicazioni di legge, si sono
costituiti in giudizio il Pappalettera, patrocinato dagli avvocati
Francesco Amoia di Milano ed Emanuele Guerrieri di Roma, in unione con
l'avv. prof. Piero Schlesinger di Milano e la S.I.A.E., patrocinata
dagli avvocati Antonio Sorrentino ed Achille Chiocci di Roma.
Con le deduzioni di costituzione, il Pappalettera si riporta,
approvandone ed illustrandole, alle considerazioni contenute
nell'ordinanza di rinvio per motivare la non manifesta infondatezza
delle proposte questioni di illegittimità costituzionale.
Alla sua volta, il patrocinio della S.I.A.E. con le deduzioni di
costituzione, chiariti i termini della controversia, nel corso della
quale è stata emessa l'ordinanza di rinvio, eccepisce:
a) in via pregiudiziale, l'insussistenza della rilevanza,
rilevabile prima facie in quanto il Pappalettera, non essendo autore,
non era legittimato a lamentare la violazione dell'art. 18 della
Costituzione, in quanto, avendo la S.I.A.E. agito in base ad un mandato
affidatogli dagli autori interessati, era pienamente legittimata ad
agire per la realizzazione dei diritti dei suoi mandanti, senza che in
alcun modo potesse venire in rilievo la libertà di associarsi di
questi; in quanto, avendo il Pappalettera instaurata la lite, non aveva
alcun interesse a contestare la legittimazione passiva della S.I.A.E.,
che esso stesso aveva chiamata in giudizio;
b) nel merito l'evidente infondatezza della questione di
incostituzionalità sollevata, in quanto l'art. 18 della Costituzione
pone alla libertà di associazione il limite che i fini perseguiti non
siano vietati agli associati dalla legge penale e l'art. 172 della
legge sul diritto di autore, la cui costituzionalità non viene posta
in discussione in questa sede, dispone che è punito con l'ammenda
chiunque eserciti l'attività di intermediario in violazione degli
artt. 180 e 181 della legge stessa.
Con memoria illustrativa, depositata in termini, il patrocinio del
Pappalettera a confutazione delle eccezioni sollevate dal patrocinio
della S.I.A.E. deduce, in sostanza, quanto segue:
a) in ordine alla rilevanza:
poiché nel corso del giudizio instaurato dal Pappalettera non era
emerso né chi fossero gli autori delle composizioni registrate negli
elettrogrammofoni, né tanto meno che si trattasse di autori che
avevano dato mandato alla S.I.A.E. di rappresentarli, la legittimazione
passiva della detta S.I.A.E. veniva posta in discussione, non soltanto
ai fini meramente processuali, ma anche a quelli sostanziali, in quanto
si contestava la esclusiva attribuita alla S.I.A.E. e, quindi,
l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 180, che
tale esclusiva accorda, faceva venire meno anche il diritto a
richiedere più di quanto il Pappalettera aveva offerto;
b) in ordine alla fondatezza:
richiamata la sentenza 26 giugno 1962, n. 69, di questa Corte,
circa la natura sia positiva sia negativa del diritto di associazione,
si pone in rilievo che l'art. 180 viola sia il diritto di associarsi,
sia quello di non associarsi.
Quello di associarsi, in quanto vieta agli autori di associarsi,
anche al fine di far valere i loro diritti attraverso un intermediario
diverso dalla S.I.A.E. ed il sostenere, che tale fine sia contrario
alla legge penale costituisce un manifesto sofisma, dato che l'art. 172
punisce chi viola l'art. 180, cosicché dichiarato incostituzionale
questo articolo, viene meno l'oggetto del reato.
Quello di non associarsi, in quanto, esclusa la possibilità di
ricorrere ad altro intermediario, essendo pressocché impossibile, in
linea di fatto, far valere direttamente i propri diritti, l'autore, per
farli valere è costretto ad iscriversi alla S.I.A.E., ed a subire
tutte le imposizioni, che tale iscrizione comporta.
Anche il patrocinio della S.I.A.E. ha depositato una memoria
illustrativa, con la quale si insiste nelle eccezioni già sollevate
con le deduzioni di costituzione. Considerato in diritto :
1. - Anzitutto deve essere esaminata la pregiudiziale sollevata dal
patrocinio della S.I.A.E., con la quale si sostiene l'inammissibilità
della questione proposta con l'ordinanza di rinvio, per difetto della
rilevanza nel giudizio de quo, che sarebbe accertabile prima facie in
questa sede.
È ben vero che la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 14
del 1964, n. 13 del 1965, n. 43 del 1966, n. 118 del 1967) ha ammesso,
in casi di estrema evidenza, un siffatto principio, ma è vero anche,
che non è stata, con ciò, negata la regola generale della
insindacabilità nel merito del giudizio di rilevanza, congruamente
motivato, contenuto nell'ordinanza di rinvio.
Nella specie tale giudizio è stato espresso ed è stato motivato
in modo tale, che non si può disattenderlo prima facie, occorrendo,
invece, a tal fine, una indagine così intima e penetrante, anche in
relazione alle deduzioni svolte dai patroni delle parti in questa sede,
che andrebbe ad incidere, necessariamente, nel merito del giudizio di
rilevanza, che l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, riserva al giudice
a quo.
La proposta pregiudiziale, pertanto, si appalesa infondata.
2. - Si può, quindi, passare all'esame della proposta questione di
costituzionalità.
La norma denunziata, con riferimento all'art. 18 della
Costituzione, è l'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con il
primo comma del quale è riservata in via esclusiva all'E.I.D.A. (Ente
italiano per il diritto di autore) ora S.I.A.E. (Società italiana per
gli Autori ed Editori) "l'attività di intermediario, comunque attuata,
sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione,
mandato, rappresentanza ed anche di cessione per i diritti di
rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e
di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate".
Si sostiene, più precisamente, che con tale norma si viola la
libertà di associazione, garantita dal citato art. 18, sia in quanto
non si consentirebbe agli autori di associarsi per il fine di
esercitare i loro diritti, senza avvalersi dell'intermediazione della
S.I.A.E., sia in quanto, praticamente, per fare valere tali diritti,
detti autori sarebbero costretti ad associarsi alla S.I.A.E.
Ma, nei termini nei quali è stata proposta, la questione non può
riconoscersi fondata.
La legge 22 aprile 1941, n. 633, come risulta dalla sua
intitolazione, ha per oggetto "la protezione del diritto di autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio".
Di significativo rilievo è, al riguardo, il capo terzo del titolo
terzo, riguardante le "difese e sanzioni giudiziarie", diviso in due
sezioni, la prima disciplinante le "difese e sanzioni civili" la
seconda le "difese e sanzioni civili" la seconda le "difese e sanzioni
penali". In questa seconda sezione è, infatti, compreso l'art. 172,
che contempla la punizione con l'ammenda fino a lire 10.000, tra
l'altro, per chiunque eserciti l'attività di intermediario in
violazione del disposto degli artt. 180 e 183.
Dal complesso delle norme contenute nella legge in esame, fino al
titolo quinto, di cui si parlerà in seguito, risulta, quindi, in modo
non equivoco, che il legislatore ha ritenuto la tutela e l'esercizio
del diritto di autore di tale rilevanza di interesse generale, e,
quindi, pubblico, da non esitare a prevedere particolari forme di
reato, che, espressamente, sono predisposte ad assicurarne la difesa.
Evidentemente, allo stesso scopo sono predisposte le norme contenute
nel titolo quinto, che s'inizia appunto col contestato art. 180 e che
si intitola: "Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio
del diritto di autore".
Dunque, l'attribuzione in via esclusiva alla S.I.A.E., sicuramente
Ente di diritto pubblico, non importa indagare, ai fini del giudizio,
se a carattere istituzionale o a carattere associativo, è determinata
esclusivamente dalla esigenza di assicurare, nel modo evidentemente
ritenuto migliore dal legislatore, la protezione e l'esercizio del
diritto di autore.
Così chiarito il contenuto e la finalità della norma denunziata,
risulta in modo evidente che non può ritenersi in contrasto con l'art.
18 della Costituzione.
In primo luogo, come esattamente oppone il patrocinio della
S.I.A.E., dall'art. 180 non è affatto limitato il diritto degli autori
di associarsi come meglio credono, per la tutela del loro diritti e del
loro interessi, anche, ad esempio, al fine di controllare se la
S.I.A.E. eserciti legittimamente l'attività di intermediazione ad essa
riservata in esclusiva.
Né può dirsi che la riserva alla S.I.A.E. dell'attività in
questione sia lesiva dell'art. 18 della Costituzione, dato che tale
norma non esclude, che certe attività siano riservate a pubblici
poteri e che, come nella specie, tale riserva sia protetta penalmente.
D'altra parte, non è esatto che, comunque, l'art. 180 violerebbe
il citato art. 18, nel senso, che obbligherebbe gli autori, che
volessero far valere i loro diritti a mezzo di intermediario, ad
associarsi alla S.I.A.E.: come risulta dagli artt. 4 e 17, comma primo,
del suo statuto, la S.I.A.E., infatti, può esercitare la sua attività
di intermediario, anche per autori non soci o non iscritti, che gliene
conferiscano il mandato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 180, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, con
riferimento all'art. 18 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte