Sentenza n. 25/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/02/1970 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168,
capoverso, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 25 aprile 1968 dal pretore di Empoli nel procedimento penale
a carico di Tonchi Paolo, iscritta al n. 154 del registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del
14 settembre 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In sede di esame di ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi
dell'art. 207 del codice di procedura penale, il pretore di Empoli, con
ordinanza del 14 novembre 1967, dichiarava inammissibile l'appello
proposto da Tonchi Paolo avverso la sentenza di condanna da lui emessa
in data 10 ottobre 1967. Dopo la notificazione dell'ordinanza, che
veniva eseguita nella residenza del condannato il 23 novembre 1967,
mediante consegna di copie alla madre convivente, il pretore emetteva
contro il Tonchi ordine di carcerazione per la esecuzione della
sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi uno di reclusione.
Avverso tale provvedimento il Tonchi proponeva incidente di
esecuzione deducendo, tra l'altro, la nullità (per mancanza
dell'estremo della convivenza) della notificazione dell'ordinanza di
inammissibilità dell'appello, eseguita ai sensi dell'art. 169 del
codice di procedura penale, mentre egli era detenuto, sin dal 12
novembre 1967, in esecuzione di altro ordine di carcerazione.
Il pretore, con ordinanza emessa il 25 aprile 1968, dopo aver
rilevato che le argomentazioni svolte dal condannato non avevano "
alcuna possibilità di essere accolte allo stato della legislazione
vigente ", in quanto, secondo l'interpretazione giurisprudenziale,
aderente del resto alla formulazione letterale dell'art. 168, cpv., del
codice di procedura penale, è immune da nullità la notificazione
eseguita nella casa di abitazione dell'imputato a persona diversa dallo
stesso, quando dagli atti non risulti lo stato di detenzione
dell'imputato, né questo fu fatto presente dalla persona che ricevé
la copia, proponeva d'ufficio, ritenendola rilevante e non
manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 168, cpv. c.p.p., nella parte in cui subordina l'obbligo
della notificazione in mani proprie dell'imputato alla condizione che
lo stato di detenzione risulti dagli atti del procedimento, in
relazione all'art. 24 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la dedotta questione di legittimità
costituzionale è rilevante ai fini della decisione dell'incidente di
esecuzione, perché dalla regolarità della notificazione
dell'ordinanza di ammissibilità dell'appello, dipende il passaggio in
giudicato della sentenza vale a dire l'esistenza del titolo esecutivo
contro il condannato.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, rileva il
pretore che le ragioni che hanno indotto il legislatore a stabilire la
diversa disciplina per le notificazioni all'imputato detenuto valgono
anche nel caso in cui l'imputato è detenuto per causa diversa dal
procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione; in questa
ipotesi invece l'art. 168, cpv., c.p.p., subordina la notificazione in
mani proprie del detenuto alla condizione che lo stato di detenzione
risulti dagli atti. Questa disposizione, in mancanza di un sistema
automatico di registrazione sul casellario giudiziario di tutti i casi
di detenzione, costituisce, ad avviso del pretore di Empoli, una grave
limitazione del diritto di difesa, considerato diritto inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento, dall'art. 24 della Costituzione.
L'ordinanza, comunicata e notificata nelle forme di rito, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14
settembre 1968.
2. - Con atto di intervento e deduzioni del 7 agosto 1968, si è
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo
della Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la Corte
costituzionale dichiari infondata la questione di legittimità proposta
dal pretore di Empoli.
Secondo l'Avvocatura, la norma impugnata rappresenta una puntuale
applicazione del principio secondo cui l'efficacia e la legittimità
della notificazione vanno considerate alla stregua delle condizioni
esistenti e note al giudice al momento in cui le notificazioni sono
state disposte ed eseguite.
Ora, a prescindere dal fatto che nella fattispecie sottoposta
all'esame del giudice a quo, il detenuto era a conoscenza del
procedimento a suo carico ed aveva quindi l'onere di comunicare o far
comunicare alla autorità giudiziaria competente il suo stato di
detenzione, l'Avvocatura ritiene che, anche prendendo in considerazione
tutti gli altri casi ipotizzabili, non possa verificarsi una violazione
del diritto di difesa.
Riconosce l'Avvocatura che, in pratica, la privazione della
libertà personale può risolversi nella pratica impossibilità di
assicurare convenientemente la propria difesa e persino in una perdita
del diritto di impugnazione e di altri diritti per decadenza; ciò non
toglie però che tali eccezionali ipotesi possano essere ricondotte
negli schemi della forza maggiore, per i quali la legge assicura la
tutela del diritto di difesa con l'istituto della rimessione in
termini, previsto dall'art. 183 bis del codice di procedura penale. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Empoli ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 168, comma secondo, del codice di procedura
penale in rapporto all'art. 24 della Costituzione.
Argomenta il pretore che se le notificazioni all'imputato detenuto
debbono essere effettuate, perché si abbia conoscenza certa da parte
di lui, mediante consegna della copia dell'atto alla persona, non si
giustifica l'eccezione per la quale la notifica può invece aver corso
nelle forme ordinarie quando si riferisca a processo diverso da quello
per cui l'imputato è detenuto e dagli atti di questo non risulti il
suo stato di detenzione.
La notifica effettuata in tal modo, aggiunge il pretore, potrebbe
sfuggire alla conoscenza del detenuto, e quindi il suo diritto di
difesa restarne menomato.
La questione, così prospettata, può ritenersi solo parzialmente
fondata.
2. - La notifica nelle forme ordinarie, nei confronti di chi sia
detenuto per altro processo, non importa menomazione del suo diritto di
difesa fin quando viene eseguita alle persone e nei luoghi con cui è
ragionevole presumere l'imputato conservi, nonostante il suo stato di
detenzione, contatti e rapporti.
Così deve ritenersi accada quanto alla notifica effettuata ai
sensi dell'art. 169 del codice di procedura penale, e cioè mediante
consegna della copia nei luoghi ove l'imputato ha residenza o dimora;
oppure per quella effettuata ai sensi dell'art. 171 c.p.p. nei luoghi
ove l'imputato, prima che il suo stato di detenzione intervenisse,
aveva eletto domicilio. In entrambi i casi le persone cui la copia è
consegnata, o per i vincoli e i rapporti che esse hanno con l'imputato
e sono dalle leggi indicati, o per la scelta fiduciaria che egli stesso
ebbe a farne, è da ritenere inoltreranno a lui l'atto notificato. In
altri termini, la notifica in tal modo effettuata deve considerarsi
valida a raggiungere l'imputato perché cade nel suo ambiente di vita
col quale il suo stato di detenzione non ha reciso ogni legame.
Diversamente è a dirsi invece per quanto concerne la notifica
eseguita ai sensi dell'art. 170 c.p.p. relativa all'imputato
irreperibile.
Com'è noto, la giurisprudenza dei giudici ordinari è orientata
nel senso della validità di tale forma di notificazione anche nei
confronti di imputato detenuto per altro processo e il cui stato di
detenzione non risulti dagli atti.
Ma, in termini di ragionevolezza e di giustizia, stridente appare
il contrasto fra la dichiarata condizione di irreperibilità
dell'imputato e il suo reale stato di permanente reperibilità
determinato dal fatto della sua detenzione. Né la ignoranza che in
realtà l'autorità procedente, per la complessità dell'organizzazione
giudiziaria e il rilevante numero dei detenuti, può avere della sua
condizione di ristretto in carcere, può rendere legittima una
dichiarazione di irreperibilità con conseguenze così gravi per la
tutela del suo diritto di difesa. E ciò tanto più che quella
ignoranza, come pure è stato osservato, può essere superata, mediante
opportuni strumenti d'indagine che rendano possibile e sicuro
l'accertamento dello stato di detenzione nel quale può venirsi a
trovare l'imputato.
Né, secondo l'Avvocatura osserva, potrebbe al caso di cui alla
proposta questione di legittimità costituzionale, porre rimedio
l'istituto della remissione in termini reintrodotta nell'ordinamento
dall'art. 183 bis c.p.p., perché la stessa giurisprudenza ordinaria
ritiene che quell'istituto non possa avere applicazione a causa di
mancata notizia da parte dell'interessato di atti che siano stati a lui
regolarmente notificati nelle forme previste dalla legge.
In tali limiti la questione proposta dal pretore di Empoli è da
ritenersi fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 168, comma
secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui,
subordinando l'obbligo della notificazione in mani proprie
dell'imputato alla condizione che lo stato di detenzione risulti dagli
atti del procedimento, consente che all'imputato detenuto la notifica
possa venir effettuata anche nelle forme di cui all'art. 170 del codice
di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE -
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte