Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 60legge 4/1929
  • art. 21legge 4/1929
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 61 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa

il 24 novembre 1981 dal Tribunale di Udine, nel procedimento penale a

carico di Fassanelli Mario, iscritta al n. 28 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 del

12 maggio 1982.

Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 24

novembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), in

riferimento all'art. 24 Cost.: argomentando che "nella procedura

d'accertamento tributario" le norme impugnate "non prevedono né la

notificazione dell'avviso di accertamento, né la possibilità di

ricorrervi contro ai soggetti medesimi, i quali, assoggettati dall'art.

56, terzo comma d.P.R. citato a sanzioni penali nel caso di

responsabilità per le ipotesi ivi menzionate, non possono difendersi

nel procedimento stesso in relazione a fatti che - accertati nel corso

del medesimo - diventano vincolanti per il giudice penale e possono

costituire il presupposto di fatto per l'accertamento di

responsabilità penali";

e che nel presente giudizio nessuno si è costituito, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato - con sentenza n.

88 del 1982 - "la illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21,

terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui

prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa

sovraimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato

nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle

leggi tributarie in materia di imposte dirette";

e che, per altro, l'ordinanza di rimessione non motiva circa la

pregiudizialità della questione sollevata (limitandosi ad assumere che

l'eccezione "appare rilevante e decisiva ai fini del giudizio in

corso"), né precisa quale ipotesi di responsabilità penale ricorresse

nel caso in esame, né in qual senso i fatti accertati nel previo

procedimento tributario avrebbero potuto "costituire il presupposto di

fatto" per l'eventuale condanna dell'imputato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale

di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte