Sentenza n. 25/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/02/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 942/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l. 23
dicembre 1977 n. 942 (Provvedimenti in materia previdenziale) conv. con
modificazioni nella l. 27 febbraio 1978 n. 41 e 16, secondo comma,
della l. 21 dicembre 1978 n. 843, promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 maggio 1981 dal Pretore di Siena nel
procedimento civile vertente tra Lifodi Luigi ed altri e Monte dei
Paschi di Siena ed altra, iscritta al n. 477 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297
dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 5 ottobre 1982 dal Pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Del Mela Serafino e il Fondo di
Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze,
iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Lifodi Luigi, del Monte dei
Paschi di Siena, del Fondo di previdenza per il Personale della Cassa
di Risparmio di Firenze e di Del Mela Serafino, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
uditi gli avv.ti Marco Comporti per Lifodi Luigi, Giuseppe Feri per
il Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di
Firenze e l'avvocato dello Stato Piergiorgio Ferri per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 16 maggio 1981 (R.O. n. 477 del 1981)
il Pretore di Siena, nel procedimento civile vertente tra Lifodi Luigi
ed altri e Monte dei Paschi di Siena ed altra, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, degli artt.1 d.l.23 dicembre 1977 n. 942 convertito con
modificazioni, nella l. 27 febbraio 1978 n. 41 e 16, secondo comma,
della l. 21 dicembre 1978 n. 843, nella parte in cui escludono dai
benefici della perequazione automatica ivi prevista i dipendenti
collocati in quiescenza nel secondo semestre 1977.
Richiamato il complesso normativo costituito dalle norme
sopraccennate che modificano la preesistente disciplina contenuta nella
seconda parte del penultimo comma dell'art. 10 l. 3 giugno 1975, n.
160, l'ordinanza rileva che restano esclusi, dalla decorrenza data alla
perequazione automatica dalla nuova normativa, i collocati in pensione
nel secondo semestre del 1977, con una disparità di trattamento che
appare irrazionale ed irrispettosa dell'art. 3 della Costituzione.
Analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Firenze, con
ordinanza emessa il 5 ottobre 1982 (R.O. n. 8 del 1983), nel
procedimento civile vertente tra Del Mela Serafino e, il Fondo di
previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze,
limitatamente, peraltro, all'art. 1, terzo comma, del decreto legge
sovracitato.
Osserva questa seconda ordinanza che l'art. 1, terzo comma, del
d.l. 23 dicembre 1977 n. 942 ha operato - rispetto all'indicato art. 10
della l. n. 160 del 1975, che escludeva la perequazione automatica per
le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da
cui ha effetto l'aumento - una deroga in favore dei titolari di
pensioni presso fondi sostitutivi o integrativi i cui ordinamenti
prevedano meccanismi perequativi, limitatamente, tuttavia, alle
pensioni liquidate nel primo semestre 1977.
Il Pretore di Firenze ritiene che il criterio seguito, " pur nella
apparente oggettività e neutralità, si presta alla discriminazione di
situazioni che sono, nella sostanza, del tutto analoghe, adottando
oltretutto, un criterio temporale contrario rispetto a quello della
irretroattività ".
Di qui la questione di legittimità costituzionale in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
2. - Nel primo giudizio (R.O. n. 477 del 1981) si è costituito il
Lifodi rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Comporti il quale con
memoria depositata il 17 novembre 1981 ha chiesto che la Corte
costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità delle norme
impugnate.
Nel secondo giudizio (R.O. n. 8 del 1983) si è costituito il Del
Mela, rappresentato e difeso dall'avv.to Mattia Persiani, il quale ha
presentato, in data 1 dicembre 1983, una memoria secondo la quale la
disparità di trattamento realizzata dal legislatore ordinario " non
appare sorretta da alcuna giustificazione anche perché in essa non è
dato di ravvisare né diversità di condizioni soggettive tra i
beneficiari delle prestazioni previdenziali, né diversità di
condizioni oggettive alle quali debbano riferirsi due distinte
discipline giuridiche ".
Nel medesimo giudizio si è costituito il Fondo di previdenza per
il personale della Cassa di Risparmio di Firenze, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Agostino Bisori e Giuseppe Feri, i quali hanno
presentato in data 19 gennaio 1983, una memoria in cui si sostiene
l'infondatezza della questione, trattandosi di una norma transitoria
che ha lo scopo di regolare il passaggio dall'uno all'altro
ordinamento.
Rammentato che, secondo l'insegnamento della Corte, in materia di
disciplina delle situazioni pregresse il legislatore non è vincolato
da alcun limite di carattere costituzionale, la difesa del Fondo
osserva, anche, che il criterio adottato per le pensioni decorrenti dal
primo semestre del 1977 non fa che ridurre il periodo di
irretroattività della legge generale da un anno a sei mesi e
d'altronde solo limitatamente all'ipotesi in cui un aumento perequativo
fosse già previsto nell'ordinamento speciale cui il pensionato è
iscritto.
Una giustificazione del criterio che attua una irretroattività non
totale della nuova legge, sarebbe, poi, facilmente individuabile nella
intenzione del legislatore di favorire i pensionati che, in rapporto
all'epoca del loro collocamento in quiescenza, abbiano avuto
presumibilmente un trattamento pensionistico inferiore, perché
liquidato con riferimento ad una retribuzione inferiore, appunto,
rispetto a quella con riferimento alla quale sono state liquidate le
pensioni aventi decorrenza più recente.
L'avv.to Persiani ha presentato, per il Del Mela, una memoria
aggiuntiva, considerando ivi che il limite alla discrezionalità del
legislatore è segnato dalla ragionevolezza della differenziazione,
inesistente nel caso di specie; ricordando, indi, che tutte le forme di
tutela previdenziale tendono a realizzare gli obiettivi dell'art. 38
Cost. definiti in funzione del principio di cui al precedente art. 3,
sicché non vi è ragione alcuna di mantenere regimi diversificati di
tutela previdenziale là dove si tratti di perseguire identici
obiettivi.
Il Fondo di previdenza ha presentato anch'esso, in data 6 novembre
1985, una memoria aggiuntiva: con essa si chiarisce che la disciplina
dettata dalla norma della cui legittimità si discute differisce da
quella di carattere generale stabilita dal penultimo comma dell'art. 10
della legge 3 giugno 1975, n. 160 in quanto limita ad un semestre il
periodo di maturazione della pensione escluso, in via generale, dal
primo aumento perequativo, concedendo invece tale aumento ai titolari
delle pensioni maturate nell'altro e precedente semestre, quando
ricorra la condizione di legge che " tale effetto sia già previsto
dalle discipline in vigore nei rispettivi ordinamenti ".
Ricorrendo, pertanto, tale condizione, il trattamento operato dalla
norma in questione sarebbe più favorevole rispetto a quello previsto
per il complesso dei pensionati dell'assicurazione generale
obbligatoria e non potrebbe certamente essere dichiarata illegittima
una norma che specificamente attui un sistema più vantaggioso per la
categoria; mentre risponde ad una scelta legislativa non sindacabile la
precisazione normativa del rispetto, nell'ambito dei periodi di
pensionamento, di una aspettativa dei titolari di pensione, sul comune
presupposto che la pensione più recente è più favorevole, di regola,
di quella maturata precedentemente.
3. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato. Nell'atto di intervento si nega vi sia disparità di
trattamento tra gli attori del giudizio, collocati in quiescenza nel
secondo semestre del 1977 e gli altri soggetti fruenti di pensione,
giacché il sistema di adeguamento ben doveva avere dei limiti
temporali entro i quali operare. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di rimessione concernono una identica questione.
I relativi giudizi vanno quindi riuniti e definiti con unica decisione.
2. - Le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, convertito con
modificazioni nella l. 27 febbraio 1978 n. 41 (l'ordinanza del Pretore
di Siena anche dell'art. 16, secondo comma della l. 21 dicembre 1978 n.
843), nella parte in cui vengono ad essere esclusi dai benefici della
perequazione automatica i dipendenti - fruenti di pensioni erogate
dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative
dell'assicurazione generale obbligatoria - collocati in quiescenza nel
secondo semestre del 1977.
Quanto ai termini esatti della questione, va considerato che l'art.
10 della l. 3 giugno 1975 n. 160, dopo aver previsto al primo comma che
l'adeguamento automatico dei trattamenti di quiescenza del fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti ha effetto dal l gennaio di ciascun
anno, esclude (penultimo comma) dall'applicazione del meccanismo di
perequazione " le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno
anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento ". Ma tale principio
generale risulta derogato dall'art. 1, appunto, del d.l. 23 dicembre
1977 n. 942, il quale dispone - per i fondi sostitutivi di cui innanzi
- che gli aumenti dal l gennaio 1978 spettano, in sede di prima
applicazione, anche alle pensioni liquidate nel primo semestre del
1977, sempreché tale effetto sia già previsto, peraltro, dalla
disciplina vigente nei rispettivi ordinamenti; risulta poi superato, in
via generale, dall'art. 16, secondo comma, della l. 21 dicembre 1978
n. 843, a tenore del quale la disciplina perequativa si applica - con
effetto anche per le pensioni aventi decorrenza dall'anno 1978 - a
partire dal l gennaio dell'anno sucessivo a quello di inizio della
pensione.
Occorre chiarire, ancora, che la normativa impugnata è connessa al
sistema con il quale il legislatore intese perseguire l'obiettivo di
adeguare, attraverso il meccanismo della cosiddetta perequazione
automatica, i trattamenti di pensione all'aumento del costo della vita.
3. - La normativa generale (art. 10 della l. 3 giugno 1975, n. 160)
comportò, adunque, che le pensioni dell'assicurazione generale
obbligatoria venissero rivalutate, secondo un criterio di gradualità,
a decorrere dal l gennaio del secondo anno successivo a quello di
decorrenza del pensionamento.
E nell'ambito della riconosciuta discrezionalità del legislatore,
ai fini di adeguamento delle posizioni pensionistiche, si colloca anche
la normativa sospettata di incostituzionalità, sia pure con un
criterio di adeguamento temporalmente difforme da quello - qui
esaminato - della legge del 1975, ma in un certo qual modo più
favorevole.
In particolare, la citata norma di cui all'art. 1 del d.l. n.
942/1977 (che è quella in specifico riferimento, concernendo le
doglianze la sfera di applicazione riferita ai soli iscritti a fondi
sostitutivi o integrativi) invece di costringere i pensionati ivi
contemplati alla attesa di almeno un anno, per fruire del primo
adeguamento perequativo, limita ad un solo semestre - il secondo del
1977 - il periodo di maturazione della pensione escluso dal primo
aumento perequativo stesso. Questo, evidentemente, sul presupposto che
la pensione più lontana sia meno favorevole di quella maturata in
epoca successiva. Trattasi, come è evidente, di scelta anch'essa
discrezionale, avente effetto meramente per la salvaguardia, come ivi
espressamente sancito, dei regimi che ciò avessero previsto;
necessitata fors'anche dalla considerazione che la realizzazione in
questa materia di una perfetta identità di trattamento presupporrebbe
l'emanazione di normativa del tutto singolari: riferibili cioè - ove
ciò fosse possibile - a ciascuna concreta situazione. Ma anche in tal
modo la perfetta parità non verrebbe giammai realizzata poiché
proprio ad accogliersi, in via di mera ipotesi, le pretese dei
ricorrenti, estendendo il meccanismo di perequazione automatica anche
alla categoria dei pensionati del secondo semestre del 1977, è da
presumere che sarebbe poi proprio quest'ultima categoria a conseguire
maggiori vantaggi, scavalcando l'altra (quella del primo semestre), per
la più elevata base di calcolo alla quale verrebbe ad essere
commisurata la rispettiva pensione.
Nei sensi di cui sopra devono ritenersi sufficientemente
giustificate le disposizioni portate all'esame della Corte, dal momento
che la definizione della sfera temporale di applicazione della
disciplina in esame non esula, per quanto esposto e come circoscritta,
da un ragionevole impiego della discrezionalità legislativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 d.l. 23 dicembre 1977 n. 942,
convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e 16,
secondo comma, della l. 21 dicembre 1978 n. 843, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Siena e di
Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte