Sentenza n. 25/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 3 maggio 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di
Perugia nel procedimento penale a carico di Crisafulli Enrico,
iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 prima serie speciale
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 3 maggio 1988 il Giudice Istruttore di Perugia
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 cod.
proc. pen. nella parte in cui prevede l'emissione del mandato di
accompagnamento anche per sottoporre l'imputato a piede libero a
perizia psichiatrica, e anche al fine di compiere la perizia
psichiatrica delegata dal giudice del dibattimento ai sensi dell'art.
455, secondo co. cod. proc. pen. : e ciò per contrasto con l'art.
13, secondo co. Cost.
Riferiva il Giudice nell'ordinanza che il Tribunale di Perugia, in
un processo penale per un caso di calunnia, aveva disposto procedersi
a perizia psichiatrica sull'imputato delegando all'incombente esso
Giudice Istruttore. Il perito nominato da quest'ultimo nel depositare
la propria relazione, giustificava la sommarietà e superficialità
degli accertamenti svolti segnalando che l'imputato non si era mai
presentato agli appuntamenti fissati per procedere alle necessarie
visite.
Il Tribunale allora ordinava la rinnovazione della perizia,
nuovamente delegando il Giudice Istruttore e suggerendo che, ove
fosse persistito il rifiuto dell'imputato a comparire, si sarebbero
potuti applicare gli art. li 317, co. terzo, e 318, secondo comma, n.
3 codice di procedura penale.
Ma il Giudice Istruttore, con ordinanza 18 dicembre 1987,
denunziava conflitto di competenza nei confronti del Tribunale,
ritenendo di non poter disporre dei poteri coercitivi segnalati dal
Tribunale e quindi di non poter procedere alla richiesta
rinnovazione.
A sua volta la Corte di Cassazione, I Sezione penale, con sentenza
del 22 febbraio 1988 n. 589, ritenuta in rito l'ammissibilità del
conflitto, lo risolveva a favore del Tribunale di Perugia disponendo
la trasmissione degli atti per l'espletamento della perizia
psichiatrica.
Quanto alle modalità attraverso le quali procedere
coercitivamente alla perizia, la Corte le individuava nel mandato di
accompagnamento (art. 261 c.p.p.), strumento indicato come idoneo ad
ottenere la contemporanea presenza del perito e del periziando
davanti al giudice.
2. - A questo punto, però, il Giudice Istruttore, ritenendo che
la Corte di Cassazione abbia per tal modo dato dell'art. 261 cod.
proc. pen. una lettura contrastante con l'art. 13, secondo co. Cost.,
sollevava l'enunciata questione di legittimità costituzionale.
Secondo il giudice istruttore l'interpetrazione corretta dell'art.
261 cod. proc. pen. , giusta quanto risulta dal dato letterale e
dalla collocazione sistematica della norma, porterebbe a ritenere che
il mandato di accompagnamento sia finalizzato alla contestazione del
reato, e perciò strumento per ottenere la presenza dell'imputato ai
fini del suo interrogatorio. Ogni allargamento interpetrativo di tale
finalizzazione introdurrebbe poteri coercitivi non espressamente
previsti dalla legge e perciò in contrasto con il parametro
invocato.
Ritiene, infine, il giudice istruttore, pur riconoscendo di non
essere dominus del processo, di essere ciononostante legittimato a
sollevare la questione di legittimità costituzionale in quanto
titolare di un procedimento incidentale, nel quale si propone come
autore di provvedimenti restrittivi della libertà personale che, per
loro natura, sono discrezionali, almeno limitatamente alle modalità
di esecuzione.
3. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte
Costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.
Secondo l'Avvocatura, il potere del Giudice di sottoporre
l'imputato non detenuto a perizia psichiatrica è espressamente
previsto dall'art. 318 n. 3 cod. proc. pen.; norma che rimarrebbe
inoperante se non fosse data facoltà di avviare alla visita medica
l'imputato renitente o restio con l'unico strumento offerto
dall'ordinamento a questo scopo, e cioè con il mandato di
accompagnamento previsto dall'art. 261 c.p.p. Considerato in diritto Come esposto in narrativa, il giudice istruttore di Perugia,
delegato da quel Tribunale all'espletamento di perizia psichiatrica,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 261
c.p.p., dopo che la Corte di Cassazione, da lui stessa investita per
conflitto di competenza, ha ritenuto nella specie legittima
l'emanazione di un mandato di accompagnamento, quale strumento idoneo
per ottenere la presenza, dinanzi al giudice ed al perito, del
periziando a piede libero.
Simile decisione, ai sensi dell'art. 54 quarto comma del codice di
rito, ha autorità di cosa giudicata nel procedimento a quo, per modo
che una qualsiasi pronuncia di questa Corte relativa alla norma
denunziata, che appunto disciplina i casi nei quali il mandato in
questione può essere emesso, non potrebbe spiegarvi alcuna influenza
(cfr. sentt. nn. 132 del 1970, 218 e 237 del 1976 e, per un'ipotesi
di dichiarazione di difetto di giurisdizione, 609/1988). Ne deriva
l'irrilevanza ex actis della questione proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 261 cod. proc. pen. proposta con l'ordinanza
in epigrafe dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Perugia, in
riferimento all'art. 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte