Sentenza n. 25/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 303/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
della legge 14 giugno 1974, n. 303 (Trattamento di previdenza, di
quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle
istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto
superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri), promosso
con ordinanza emessa il 30 giugno 1990 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Maria Luisa Calabrese e
l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione di Maria Luisa Calabrese e
dell'I.N.A.D.E.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per Maria Luisa Calabrese e
l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Torino - nel corso di un giudizio promosso da
una dipendente di una U.S.L., avente ad oggetto la misura
dell'indennità premio di fine servizio - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303.
Nell'ordinanza di rimessione si espone che l'attrice del giudizio
a quo, già dipendente dell'I.N.A.I.L., era transitata al servizio di
una U.S.L. ed aveva optato - come gli consentiva l'art. 3 della legge
n. 303 del 1974 - per il trattamento di fine servizio previsto per i
dipendenti dell'I.N.A.I.L. anziché per il trattamento erogato
dall'I.N.A.D.E.L., che avrebbe potuto scegliere nella sua qualità di
dipendente di una U.S.L. Essendo divenuto quest'ultimo trattamento, a
seguito della sentenza n. 236 del 1986 della Corte costituzionale,
più favorevole di quello prescelto (e già percepito), l'attrice
aveva chiesto la riliquidazione dell'indennità di fine servizio,
sulla base del trattamento più favorevole, previa declaratoria
d'inefficacia dell'opzione a suo tempo effettuata in quanto viziata
da errore di diritto. In subordine chiedeva la remissione degli atti
alla Corte costituzionale, deducendo l'illegittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge n. 303 del 1974.
Il giudice a quo, dopo avere rilevato la mancanza delle condizioni
per annullare la dichiarazione di opzione sotto il profilo
dell'errore di diritto ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 303 del
1974, deducendone la irrazionalità, nella parte in cui "consente che
il lavoratore possa effettuare l'opzione per il sistema di calcolo
dell'indennità premio di servizio più sfavorevole e non consente al
lavoratore di chiedere ex post la riliquidazione dell'anzidetto
trattamento, ove il sistema di calcolo già oggetto di opzione abbia
dato luogo, anche in relazione al consolidamento di un certo
indirizzo di interpretazione giuridica, ad un risultato meno
favorevole".
2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o manifestamente infondata e riservandosi di illustrare
con successiva memoria le proprie ragioni.
Si è costituita pure la parte privata, chiedendo che la norma
impugnata sia dichiarata illegittima, nella parte in cui non consente
di chiedere la riliquidazione del trattamento di fine rapporto, nel
caso in cui il trattamento prescelto, in concreto, si sia rivelato
meno favorevole.
L'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali
(I.N.A.D.E.L.), costituitosi anch'esso in giudizio, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata.
Con memoria depositata il 19 novembre 1990 la parte privata ha
dedotto che la norma impugnata va interpretata nel senso che al
dipendente spetta il trattamento di maggior favore, tra quello che
gli sarebbe spettato presso l'ente di provenienza e quello
spettantegli presso l'ente nel quale è transitato. Ove questa Corte
non aderisca a tale interpretazione, ha chiesto che la norma
impugnata sia dichiarata illegittima nei sensi indicati
nell'ordinanza di rimessione.
L'Avvocatura generale dello Stato, in data 27 novembre 1990, ha a
sua volta depositato una memoria per il Presidente del Consiglio dei
ministri, insistendo nelle proprie richieste e sostenendo, in
particolare, che con l'ordinanza di rimessione si chiede una
pronuncia additiva inammissibile. Considerato in diritto
1. - Pregiudizialmente deve dichiararsi la irricevibilità
dell'atto di costituzione dell'Istituto nazionale assistenza enti
locali (I.N.A.D.E.L.), depositato dopo la scadenza del termine
perentorio previsto dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
2. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303, nella parte in cui:
a) consente al personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, della Croce rossa
italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in
enti ospedalieri (e poi incorporate nelle Unità sanitarie locali),
"di effettuare l'opzione per il sistema di calcolo dell'indennità
premio di servizio più sfavorevole"; b) "non consente al lavoratore
di chiedere ex post la riliquidazione dell'anzidetto trattamento, ove
il sistema di calcolo già oggetto di opzione abbia dato luogo, anche
in relazione al consolidamento di un certo indirizzo di
interpretazione giuridica, ad un risultato meno favorevole".
Secondo quanto esposto nell'ordinanza di rimessione la normativa
contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, mettendo capo a un
risultato "decisamente irrazionale".
3. - La questione, come ha eccepito l'Avvocatura generale dello
Stato, è inammissibile.
Infatti, con l'ordinanza di rimessione, nel prospettare la censura
di costituzionalità, non si deduce un tertium comparationis rispetto
al quale la disposizione impugnata sia discriminatoria, ponendo in
essere un'irragionevole differenza di trattamento; si chiede, invece,
un intervento additivo, di contenuto complesso, diretto a modificare
la struttura della norma - così come interpretata dal giudice a quo,
- ricomprendendovi una specifica e dettagliata disciplina di
situazioni in essa non contemplate.
In tal modo si chiede alla Corte un intervento volto a determinare
profili normativi, con la determinazione di fattispecie rimesse a
valutazioni riservate alla discrezionalità del legislatore, con la
conseguente inammissibilità della questione sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 3
della legge 14 giugno 1974, n. 303 (Trattamento di previdenza, di
quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle
istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto
superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri), questione
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte