Sentenza n. 25/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 898/1986
usata come parametro
citata
- art. 73legge 142/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1986 n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 ottobre 1986 n. 701, recante misure urgenti in
materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio
di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti
comunitari al settore agricolo.), promosso con ordinanza emessa il 27
marzo 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
di Matera nel procedimento penale a carico di Saponara Marco,
iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A conclusione di un procedimento di indagine relativo a fatti
commessi sino all'anno 1991, per i quali era stata ipotizzata la
violazione dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 (che
prevede sanzioni penali e amministrative per l'indebita percezione,
mediante esposizione di dati o notizie falsi, di erogazioni a carico
del Fondo europeo agricolo), il Pubblico Ministero presso la Pretura
circondariale di Matera ha trasmesso gli atti al giudice per le
indagini preliminari con richiesta di archiviazione, in quanto, nella
specie, non concorrevano entrambe le condizioni previste dalla norma
- secondo l'interpretazione autentica di essa fornita dall'art. 5,
comma 3- bis, della legge 4 novembre 1987 n. 460 - perché possa
essere erogata la sanzione penale e cioè che la somma percepita
risulti pari o superiore a un decimo del beneficio legittimamente
spettante e, al contempo, che la stessa sia superiore a venti milioni
di lire. In via pregiudiziale, il Pubblico Ministero ha peraltro
sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art.
2 della legge n. 898 del 1986, per contrasto con l'art. 3, primo
comma, della Costituzione, in ragione della incongrua diversità di
trattamento che la norma impugnata riserva a coloro che indebitamente
percepiscono aiuti comunitari per l'agricoltura mediante esposizione
di dati falsi, rispetto agli autori del reato di truffa.
Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che l'eccezione
fosse rilevante e non manifestamente infondata e ne ha quindi rimesso
l'esame a questa Corte con ordinanza del 27 marzo 1993 (r.o. n. 272
del 1993).
Il giudice a quo osserva - richiamando al riguardo giurisprudenza
di legittimità e di merito - che il reato previsto e punito
dall'art. 2 della legge n. 898 del 1986 presenta due elementi
specializzanti, rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 del
codice penale, ed in particolare rispetto all'ipotesi di truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui
all'art. 640- bis del codice penale: il primo è collegato alla
peculiarità degli artifici e raggiri, che debbono consistere nella
produzione di una documentazione ideologicamente, ovvero, in
determinati casi, materialmente falsa; il secondo è invece riferito
al soggetto passivo del reato, che, nella ipotesi speciale, è
rappresentato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.
Si tratta palesemente di elementi che - secondo il giudice a quo -
non valgono a diversificare la fattispecie speciale rispetto a quella
generale sotto alcun profilo rilevante ai fini della valutazione
della gravità del reato. Notevole è, invece, la diversità del
trattamento che il legislatore ha previsto per la fattispecie
speciale: in primo luogo, la punibilità dell'illecito è connessa
all'effettivo (e non anche al solo tentato) conseguimento delle
indebite sovvenzioni; in secondo luogo è previsto che l'indebita
percezione sia penalmente rilevante soltanto quando essa sia
superiore a venti milioni di lire e, al contempo, a un decimo del
beneficio spettante, mentre, al di sotto di tali limiti, vi è
soltanto una sanzione amministrativa; in terzo luogo, le sanzioni
penali previste sono inferiori a quelle comminate dall'art. 640- bis
del codice penale per coloro che commettono il reato di truffa al
fine di ottenere "contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee".
La norma impugnata appare quindi fonte di una ingiustificata
disciplina di favore per una settoriale categoria di truffatori e si
pone pertanto in aperta violazione dei canoni di uguaglianza e
ragionevolezza affermati nell'art. 3 della Costituzione.
Con riferimento alle pronunzie di questa Corte che hanno affermato
il principio di inammissibilità delle questioni di costituzionalità
che incidano sulla sfera riservata alla discrezionalità del
legislatore (nella quale sarebbe compresa la individuazione dei reati
e la determinazione delle relative sanzioni), il giudice a quo
ricorda il carattere primario e fondamentale della Costituzione,
dalla quale, quindi, "bisogna partire non solo al fine
dell'individuazione, nella scala gerarchica dei beni socialmente
rilevanti, di quelli a cui presidio è posta l'extrema ratio
costituita dalla sanzione penale, ma anche per sostenere che a
comportamenti i quali in maniera analoga ledano o mettano in pericolo
beni giuridici di rilievo deve corrispondere una medesima reazione
dell'ordinamento". Non è quindi ammissibile che la disciplina penale
tratti in maniera macroscopicamente disomogenea comportamenti che - a
parte alcuni insignificanti elementi di diversità, attinenti al
"contorno" dei fatti regolamentati - si pongono in sostanziale
identica posizione di conflitto con l'ordinamento giuridico".
Con riferimento alla rilevanza della questione, il giudice a quo
osserva che, se la normativa denunziata venisse espunta
dall'ordinamento, il giudicante potrebbe evitare l'archiviazione
degli atti, perché all'indagato andrebbe ascritto, con le ulteriori
valutazioni del caso (anche in punto di competenza) e sia pur nel
rispetto dei limiti di cui all'art. 2 del codice penale, il reato di
truffa aggravata.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha sostenuto l'inammissibilità della
questione per difetto di rilevanza e l'infondatezza della stessa.
In premessa, l'Avvocatura ricorda che il rapporto tra la norma di
cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986 e quella di cui all'art.
640 del codice penale (e poi dell'art. 640- bis del codice penale,
introdotto con l'art. 22 della legge 19 marzo 1990 n. 55) era stato
inteso all'inizio come rapporto di mera sussidiarietà, ritenendosi
che il suddetto art. 2 fosse stato introdotto al fine di non lasciare
impunite condotte che, seppur fraudolentemente predisposte per il
conseguimento di illeciti risultati, potessero sfuggire alla
repressione penale, non presentando le connotazioni dell'ipotesi
criminosa di cui all'art. 640 del codice penale. Perciò, nel caso
che il conseguimento indebito di contribuzioni comunitarie fosse
avvenuto non solo mediante l'esposizione di notizie false, ma anche
con artifici e raggiri, il fatto doveva intendersi integrare il reato
di truffa, con assorbimento di quello minore previsto e punito dalla
legge n. 898 del 1986. Così si era espressa anche la Cassazione,
seconda sezione penale, con sentenza del 19 ottobre 1988 n. 1023,
imp. Fani.
Altre sentenze di legittimità e di merito avevano peraltro
accolto una interpretazione diversa (quella presupposta dal giudice a
quo) secondo cui la fattispecie di cui all'art. 2 in esame era da
considerarsi non già sussidiaria, ma speciale rispetto a quella
dell'art. 640 del codice penale, nel senso che il reato previsto
dalla prima di tali norme rappresentava una ipotesi particolare di
truffa, contenendo tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo
reato.
È allora intervenuta la legge 19 febbraio 1992 n. 142, che, con
l'art. 73, ha sostituito il precedente testo dell'art. 2 della legge
n. 898 del 1986 con una nuova formulazione da cui risulta
espressamente che la norma trova applicazione solo "ove il fatto non
configuri il più grave reato previsto dall'art. 640- bis del codice
penale".
Ciò premesso, l'Avvocatura rileva che un'eventuale pronunzia di
accoglimento dell'eccezione non potrebbe spiegare effetto nel
giudizio a quo ed in generale rispetto ai fatti commessi prima
dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1992, per effetto
dell'art. 2 del codice penale; né potrebbe avere influenza per i
fatti commessi successivamente, ai quali si applica il nuovo testo
della vecchia norma, che ha eliminato in radice la questione in
esame. Donde l'inammissibilità della questione; e ad uguale
conclusione si perverrebbe anche ove si ritenesse la natura
interpretativa e non innovativa della nuova formulazione della norma
impugnata introdotta con la citata legge n. 142 del 1992.
Nel merito, l'Avvocatura ha sostenuto che non poteva essere
ritenuta irrazionale la depenalizzazione dell'illecito nelle ipotesi
di danno non particolarmente elevato. Resterebbe il dubbio sulla
razionalità della diversità di trattamento fra chi percepisce
indebitamente provvidenze comunitarie esponendo dati o notizie falsi,
punito dall'art. 2 della legge n. 898 del 1986 e chi commette reato
di truffa ordinaria o qualificata, punito dagli artt. 640 e 640- bis
del codice penale. La disarmonia tra le due situazioni (causata
invero da un'interpretazione non del tutto convincente della
normativa allora esistente e venuta ora meno con la modifica
apportata dalla legge n. 142 del 1992) non assurge però - secondo
la Presidenza del Consiglio - al livello di irrazionalità, in quanto
l'art. 2 della legge n. 898 del 1986 prescindeva (nella vecchia
formulazione) e prescinde (nella nuova formulazione) dalla verifica
dell'esistenza di artifici e raggiri e finanche dall'ingiustizia del
profitto, ancorandosi al dato obiettivo della mera esposizione di
dati e notizie falsi: donde la depenalizzazione delle ipotesi di non
rilevante valore economico o (allora, ma non più ora) delle ipotesi
di non rilevante scarto fra quanto effettivamente dovuto e quanto
indebitamente percepito. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari di Matera, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1986 n. 898 (nel testo vigente all'epoca dei fatti
successivamente modificato dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992
n. 142), per il quale, "Chiunque, mediante l'esposizione di dati o
notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti,
premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a
carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e
garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando
la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del
beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire
milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli
articoli seguenti".
Il giudice a quo ritiene, in conformità ad una parte della
giurisprudenza di legittimità e di merito, che tale norma si ponga
in rapporto di specialità rispetto sia all'art. 640 del codice
penale, che prevede il reato di truffa, sia all'art. 640- bis del
codice penale, introdotto dall'art. 22 della legge 19 marzo 1990 n.
55, che prevede il reato di truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche (comprese esplicitamente, in queste ultime,
quelle concesse dalle Comunità europee). Tale interpretazione si
fonda sul presupposto che, in generale, ad integrare l'elemento
costitutivo del reato di truffa rappresentato dagli "artifizi e
raggiri", è sufficiente anche la sola menzogna (e quindi anche la
mera "esposizione di dati e notizie falsi"), quando abbia per effetto
di trarre in errore il soggetto passivo, cosicché gli unici elementi
specializzanti che valgono ad individuare la fattispecie prevista dal
citato art. 2 nell'ambito di quella più generale prevista dagli
artt. 640 e 640- bis del codice penale, consisterebbero nella
specificità degli artifici e raggiri, nell'identità del soggetto
passivo (il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia), nella
natura del contributo richiesto e nel contesto politico-economico nel
quale si inserisce la condotta di frode (così Cass., sez. III pen.,
19-26 agosto 1987, imp. Coluccio). Ne consegue, tra l'altro, secondo
l'orientamento in esame, che, una volta realizzatosi il comportamento
fraudolento descritto dalla norma speciale (l'esposizione di dati o
notizie false) trova comunque applicazione quest'ultima - e non la
norma sul reato di truffa - a nulla rilevando l'eventuale esistenza
di artifici e raggiri ulteriori, anche particolarmente fraudolenti,
salvo che in ordine a tali fatti non siano configurabili altri
specifici reati concorrenti.
Il giudice a quo rileva quindi che gli elementi specializzanti
sopra indicati sono del tutto marginali e non idonei a fornire alcuna
giustificazione razionale ad un trattamento sanzionatorio
notevolmente attenuato, quale è quello previsto dal citato art. 2,
rispetto a quello comminato per il reato di truffa aggravata (minore
entità della pena, depenalizzazione delle ipotesi più lievi e -
secondo il giudice a quo - non punibilità del tentativo).
Il giudice a quo dubita che questo trattamento "macroscopicamente
disomogeneo di condotte identicamente confliggenti con l'ordinamento
giuridico" determini la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
2. - Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di
inammissibilità per irrilevanza sollevata dall'Avvocatura generale
dello Stato, secondo la quale sarebbe precluso alla Corte di
sindacare la legittimità costituzionale delle norme penali di
favore, posto che una eventuale pronunzia di accoglimento non
potrebbe comunque trovare applicazione nel giudizio a quo, in ragione
del principio di irretroattività delle norme penali stabilito
dall'art. 25 della Costituzione.
Fin dalla sentenza n. 148 del 1983, è stato deciso che il
principio costituzionale della irretroattività dei reati e delle
pene non vale ad esonerare dal sindacato della Corte le norme penali
di favore, "quand'anche lesive degli imperativi costituzionali di
eguaglianza in materia penale". Della motivazione di tale pronunzia,
merita particolarmente di essere qui ricordato il passaggio in cui la
Corte afferma che "la tesi che le questioni di legittimità
costituzionale concernenti norme penali di favore non siano mai
pregiudiziali ai fini del giudizio a quo, muove da una visione troppo
semplificante delle pronuncie che questa Corte potrebbe adottare, una
volta affrontato il merito di tali impugnative. La tesi stessa
considera, cioè, la sola alternativa esistente fra una decisione di
accoglimento, nei termini indicati dall'ordinanza di rimessione, ed
una decisione di rigetto, pronunciata sulla base dell'interpretazione
fatta propria dal giudice a quo. Ma questa Corte non è vincolata in
assoluto dalle opzioni interpretative del giudice che promuove
l'incidente di costituzionalità. In altre parole, non può
escludersi a priori che il giudizio della Corte su una norma penale
di favore si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei
sensi di cui in motivazione) o con una pronuncia comunque correttiva
delle premesse esegetiche su cui si fosse fondata l'ordinanza di
rimessione: donde una serie di decisioni certamente suscettibili di
influire sugli esiti del giudizio penale pendente" (nello stesso
senso anche la sentenza n. 167 del 1993).
Questo profilo - come si dirà in seguito - assume specifico
rilievo nel caso in esame.
3. - Ove fosse da condividere l'interpretazione della norma
impugnata - e, più precisamente, dei rapporti di essa con gli
articoli 640 e 640- bis del codice penale - prospettata dal giudice a
quo, non potrebbe negarsi fondamento al dubbio di illegittimità
costituzionale che il medesimo sottopone al vaglio di questa Corte
con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
È pur vero, infatti, che, secondo la costante giurisprudenza
costituzionale, rientra nella discrezionalità del legislatore
stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare
quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare
parità e disparità di situazioni. Ma la Corte ha sempre anche
precisato che l'esercizio di tale discrezionalità può essere
censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e
dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palesemente
irrazionale ed ingiustificata.
Orbene non sarebbe possibile ipotizzare alcuna ragionevole
spiegazione per una norma che riservasse un trattamento sanzionatorio
più favorevole ad una sottospecie del reato di truffa, enucleata
dalla figura generale in ragione di un elemento specializzante
sostanzialmente unico rapprsentato dal fatto che l'ingiusto profitto
perseguito dall'agente sia un'indebita erogazione a carico totale o
parziale del Feoga, anziché, ad esempio, un'indebita erogazione a
carico dello Stato, di altri enti pubblici o di altri organismi delle
Comunità europee.
Ma tale risultato interpretativo non può considerarsi obbligato.
La norma impugnata è stata voluta dal legislatore per ovviare ad
una situazione normativa che permetteva di lasciare impunito il
conseguimento indebito di contributi comunitari mediante la mera
esposizione di dati o notizie falsi. Tale presupposto della
iniziativa legislativa si collegava, come si afferma nella relazione
alla proposta di legge, alla constatata riluttanza, nella pratica
amministrativa ed in quella giudiziaria, ad identificare la mera
esposizione di dati e di notizie falsi con la messa in opera di
"artifizi o raggiri" e quindi a far rientrare il comportamento sopra
descritto, nella figura del reato di cui all'art. 640 del codice
penale. La configurazione di una nuova fattispecie penale, quale
quella descritta dall'art. 2, era quindi diretta a rafforzare la
tutela penale delle sovvenzioni comunitarie colpendo comportamenti
che, altrimenti, sarebbero sfuggiti alla repressione, e non già a
ridimensionare il sistema sanzionatorio (v. intervento del Ministro
dell'agricoltura nella seduta del 17 dicembre 1986 - Camera dei
deputati, IX legislatura, pag. 50918 - nella discussione sulla legge
di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701). Alla norma
veniva così attribuita una funzione sussidiaria rispetto a quella
concernente la truffa.
In sede di applicazione giurisprudenziale della legge
l'impostazione del legislatore venne confermata da una parte della
giurisprudenza della Corte di cassazione, ma fu invece disattesa da
altre pronunzie della stessa Corte, che ravvisarono l'esistenza di un
rapporto di specialità tra il nuovo reato e la truffa, traendo da
ciò le conseguenze di cui già si è fatto cenno. L'ordinanza di
rimessione fa appunto riferimento a questo secondo orientamento.
Il contrasto giurisprudenziale si collegava a sua volta -
principalmente, seppur non esclusivamente - ad un più generale
problema interpretativo, relativo alla idoneità o meno delle
dichiarazioni semplicemente menzognere a concretizzare di per sé
sole la nozione di "artifizi e raggiri", pur in difetto di un quid
pluris, di un ulteriore elemento di frode. Un contrasto non nuovo,
del resto: analoghe discussioni vi furono a proposito del rapporto
tra il reato di truffa e il reato di mendacio bancario, previsto
dall'art. 95 del regio decreto 12 marzo 1936 n. 375 (ora riprodotto
nell'art. 137 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 recante
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Con l'art. 22 della legge 19 marzo 1990 n. 55, nell'intento di
predisporre uno strumento repressivo specifico, il Parlamento ha
introdotto nel nostro codice penale, con l'art. 640- bis, una figura
aggravata di truffa per i casi in cui "il fatto di cui all'art. 640
riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
europee". Per tale ipotesi è comminata la più grave pena della
reclusione da uno a sei anni ed è stabilita la procedibilità
d'ufficio. Ma l'introduzione di questo più severo trattamento
sanzionatorio è caduta su un tessuto normativo nel quale la
persistenza dei due diversi orientamenti sopra menzionati circa la
sussidiarietà o la specialità del reato di cui all'art. 2 della
legge n. 898 del 1986 rispetto al reato di truffa era destinata a
riprodursi in ordine alla nuova fattispecie di truffa aggravata,
così determinando conseguenze che per certi versi finivano per
vanificare l'intento di una maggiore tutela nei confronti delle frodi
comunitarie.
Il legislatore è quindi nuovamente intervenuto con l'art. 73
della legge 19 febbraio 1992, n. 142 che ha modificato l'art. 2 della
legge n. 898 del 1986, esplicitandone il carattere sussidiario,
mediante la formula "Ove il fatto non configuri il più grave reato
previsto dall'art. 640- bis", che precede il restante testo
dell'articolo, riproducente, con qualche modificazione, quello
originario. Nella relazione al disegno di legge n. 5497, presentato
alla Camera dei deputati nella X legislatura, si afferma, infatti,
che per evitare che l'accentuazione del rilievo penale delle frodi in
danno della Comunità, voluta con la citata nuova disposizione
codicistica (l'art. 640- bis) "sia vanificata da una malintesa
specialità del reato meno grave previsto dal succitato art. 2 della
legge n. 898 del 1986 .. è necessario stabilire che questa norma non
è applicabile in luogo dell'art. 640- bis quando la fattispecie
materiale integra gli estremi della truffa".
Questa nuova norma - non considerata dalla ordinanza di remissione
in quanto successiva ai fatti da giudicare - non per questo perde di
rilievo ai fini del presente giudizio. Ed infatti, considerata
insieme alla successione di interventi legislativi che l'ha preceduta
e ai relativi lavori parlamentari, appare palese che, con essa, si è
inteso semplicemente esplicitare, a fronte di contrastanti
interpretazioni applicative, quella che era stata chiaramente, fin
dall'origine, l'intenzione del legislatore e cioè che la condotta
sanzionata dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 fosse
quella consistente nella mera esposizione di dati o notizie falsi,
mentre i fatti connotati da ulteriori elementi di frode continuavano
a ricadere nell'ipotesi di cui all'art. 640 e, successivamente,
dell'art. 640- bis del codice penale.
4. - Né può ritenersi che la disciplina del rapporto tra norma
speciale e norma generale dettata dall'art. 15 del codice penale sia
di ostacolo ad un'interpretazione che si uniformi non solo e non
tanto all'intenzione del legislatore ma anche e soprattutto alla
razionalità intrinseca del sistema ed alla ratio della norma quale
è con certezza desumibile dal quadro normativo in cui essa è
inserita e dal contesto politico-economico alla quale la stessa fa
riferimento.
È chiaro che il problema neppure si pone per coloro che accedono
alla tesi secondo cui il semplice mendacio non è sufficiente ad
integrare gli "artifizi e raggiri" di cui all'art. 640 del codice
penale. Per costoro, infatti, l'art. 2 della legge n. 898 del 1986
colpisce una condotta diversa da quella propria del reato di truffa,
sicché il rapporto tra le due norme non è di specialità, mentre
trova applicazione il principio dell'assorbimento o della consunzione
del reato meno grave in quello più grave allorquando l'esposizione
di dati o notizie falsi si accompagni ad altre modalità ingannevoli.
Ma anche la tesi secondo cui, in generale, il semplice mendacio è
sufficiente ad integrare il delitto di truffa, ove abbia comunque
avuto l'effetto di trarre in errore il soggetto passivo, non è tale
da imporre la soluzione interpretativa presupposta dal giudice a quo.
È infatti sufficiente osservare che, in quest'ottica, la norma di
cui al citato art. 2 configurerebbe un'ipotesi speciale di truffa di
gravità minore, connotata, peraltro, non solo dall'essere il fatto
diretto ad ottenere indebite erogazioni a carico del FEOGA (il che
non sarebbe sufficiente a giustificare l'attenuazione), ma anche dal
ricorso al meno ingannevole tra i comportamenti sussumibili, secondo
questa tesi, nella nozione di artifici o raggiri, e cioè il semplice
mendacio. Tra gli elementi specializzati che concorrono a
distinguere, all'interno della fattispecie di truffa, l'autonoma
figura di reato di cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986, vi
sarebbe quindi anche un elemento negativo, costituito dall'assenza di
elementi o modalità ingannevoli diversi e ulteriori rispetto alla
mera falsa dichiarazione, sì che, all'inverso, la presenza di questi
ultimi determinerebbe anche qui la sussistenza del solo reato più
grave. E, certamente, la minor fraudolenza dei mezzi usati
costituisce, in questa materia, una considerazione idonea a fornire
una giustificazione non irragionevole per un trattamento
sanzionatorio attenuato rispetto a quello normale.
Pertanto, quale che sia l'interpretazione prescelta circa la
nozione di "artifizi o raggiri" agli effetti dell'art. 640 (e, su
questo, la Corte non ha necessità di pronunziarsi), è ben possibile
risolvere il problema dei rapporti tra la norma impugnata e gli
articoli 640 e 640- bis del codice penale in termini diversi da
quelli presupposti dal giudice a quo e tali da non determinare quei
vizi di illegittimità costituzionale che egli ha paventato.
A tal fine è appunto sufficiente interpretare la previsione
dell'art. 2 della legge n. 898 del 1986 nel senso che essa si
riferisce al caso di colui che consegue indebitamente erogazioni a
carico del FEOGA soltanto mediante l'esposizione di dati o notizie
falsi. Tale interpretazione - consentita dal tenore letterale della
disposizione, conforme all'intenzione del legislatore e coerente con
la considerazione sistematica e funzionale della disciplina - è
anche imposta dal fondamentale canone ermeneutico secondo cui, tra
più significativi possibili di una medesima disposizione,
l'interprete deve escludere quello, tra di essi, che non sia coerente
con il dettato costituzionale.
E poiché la norma, interpretata come si è detto, non determina
effetti di irrazionale ed ingiustificata disparità di trattamento
sanzionatorio, l'eccezione di illegittimità costituzionale in esame
deve essere dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1986 n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di
controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.
Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al
settore agricolo) nel testo vigente prima delle modifiche apportate
dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione dal giudice per le indagini
preliminari di Matera con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte