Sentenza n. 250/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 58, 59, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 65 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili
urbani) promossi con le ordinanze emesse il 10 novembre 1980 dal
Pretore di Gorizia, il 15 gennaio 1981 dal Pretore di Voltri, il 2
febbraio 1981 dal Giudice conciliatore di Milano, il 30 gennaio 1981
dal Pretore di Rieti, il 16 luglio 1981 dal Pretore di Milano, il 16
febbraio 1982 dal Tribunale di Milano, il 26 novembre 1981 dal Pretore
di Milano e il 15 giugno 1982 dal Giudice conciliatore di Ferrara,
rispettivamente iscritte al n. 912 del registro ordinanze 1980, ai nn.
143, 211 e 309 del registro ordinanze 1981 ed ai nn. 237, 377, 608 e
755 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 70, 151, 207 e 262 del 1981, nn. 262 e 317 del
1982 e nn. 39 e 88 del 1983.
Visti l'atto di costituzione di Leardi Leardo e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore
Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile in cui Barnaba Maria Rosa,
proprietaria di un appartamento d'abitazione dato in locazione a Leardi
Leardo con contratto in corso al momento di entrata in vigore della l.
n. 392 del 1978 e non soggetto a proroga, chiedeva al conduttore il
rilascio dell'appartamento affermando la necessità di disporne per
abitazione propria ed offrendo in cambio altro immobile idoneo, il
Pretore di Gorizia, con ordinanza del 10 novembre 1980 (in G. U. n. 70
dell'11 marzo 1981; reg. ord. n. 912 del 1980), sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 58, 59 n. 2 e 65 l. cit., in
riferimento all'art. 3 Cost. Dubitava il Pretore che il combinato
disposto dei detti articoli, escludendo nei contratti non soggetti a
proroga la potestà di recesso del locatore che avesse offerto al
conduttore altra abitazione idonea, attuasse un'ingiustificata
discriminazione rispetto ai locatori con contratto soggetto a proroga,
vale a dire con conduttore meno abbiente e perciò non meno bisognoso
di tutela.
2. - Le stesse questioni - o analoghe in quanto sempre riferite
all'art. 3 Cost. - venivano sollevate dal Pretore di Voltri con
ordinanza del 15 gennaio 1981 (in G. U. del 3 giugno 1981; reg. ord.
n. 143 del 1981) emessa in causa Sacchi Marilena contro Colombi
Giovanni; dal Pretore di Rieti con ordinanza del 30 gennaio 1981 (in G.
U. n. 262 del 23 settembre 1981; reg. ord. n. 309 del 1981), emessa
nel procedimento civile vertente tra Cellurale Michele, locatore, e
Dall'Orso Onelio, conduttore, nella quale la questione di legittimità
costituzionale aveva per oggetto il combinato disposto degli artt. 58,
59 n. 3 e 65 l. cit. che, per le locazioni non soggette a proroga, a
differenza di quelle prorogate, esclude la potestà di recesso del
locatore per indispensabili lavori di restauro dell'immobile locato o
perché il conduttore dispone di altra abitazione; dal Conciliatore di
Milano con ordinanza del 2 febbraio 1981 (in G. U. n. 207 del 29 luglio
1981; reg. ord. n. 211 del 1981), emessa nel procedimento civile
vertente tra Zanotta Attilio, locatore, e Grasso Giacomo, conduttore.
Qui il magistrato rimettente dubitava della legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 6 e 8, 65 l. n. 392 del
1978, il quale nei contratti non soggetti a proroga, a differenza di
quelli prorogati, non attribuisce al locatore il diritto di recesso
neppure se il conduttore disponga di altro alloggio proprio ovvero non
occupi continuativamente l'immobile locato; dal Pretore di Milano con
ordinanza del 16 luglio 1981 (in G. U. n. 262 del 22 settembre 1982;
reg. ord. n. 237 del 1982) emessa in causa Possomato Vittorio contro
Cerruti Alfredo; dal Tribunale di Milano con ordinanza del 16 febbraio
1982 (in G. U. n. 317 del 27 novembre 1982; reg. ord. n. 377 del 1982)
in causa Giordano Serafina contro Baccaro Leonardo: in questi ultimi
due provvedimenti i giudici rimettenti dubitavano che le norme
impugnate dessero luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento
non solo tra locatori ma anche tra conduttori; dal Pretore di Milano
con ordinanza del 26 novembre 1981 (in G. U. n. 39 del 9 febbraio 1983;
reg. ord. n. 608 del 1982) emessa nella causa tra la società
Immobiliare Greppiana e Mancuso Matteo, nella quale veniva però
impugnato il n. 8 dell'art. 59 (non occupazione continuativa
dell'immobile da parte del conduttore senza giustificato motivo); dal
Conciliatore di Ferrara con ordinanza del 15 giugno 1982 (in G. U. n.
88 del 30 marzo 1983; reg. ord. n. 755 del 1982) emessa nel
procedimento tra Michelini Ermes e Folegani Walter e nella quale l'art.
59 cit. veniva impugnato in tutte le disposizioni contenute dal n. 2 al
n. 8.
3. - Nella causa relativa all'ordinanza n. 912 del 1980 si
costituiva la parte privata Leardi Leardo, che eccepiva anzitutto la
irrilevanza della questione nel giudizio a quo, in cui egli asseriva
trattarsi di contratto rinnovato dopo l'entrata in vigore della legge
n. 392 del 1978 e perciò non soggetto alla disciplina transitoria di
cui agli artt. 58-66. Il Leardi affermava comunque la non fondatezza
della questione stessa poiché il differente trattamento, nella detta
disciplina transitoria, tra contratti soggetti e contratti non soggetti
a proroga non era giustificato - come già stabilito dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 22 del 1980 - quando si trattasse della
necessità del locatore (art. 59 n. 1), ma era giustificato quando si
trattasse della mera volontà del medesimo di recedere dal contratto,
come nel caso dell'art. 59 n. 2.
La stessa ragione di non fondatezza della questione veniva addotta
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, intervenuta in
tutte le cause suddette, osservava anche che la disciplina transitoria
della legge n. 392 del 1978 trattava nel complesso in modo più
favorevole gli inquilini "prorogati", rispetto a quelli "non
prorogati", ciò che giustificava poi un trattamento più sfavorevole
per i primi nei casi previsti dall'art. 59. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in epigrafe sottopongono all'esame della Corte
questioni analoghe o connesse; pertanto i relativi giudizi vanno
riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Si deve preliminarmente osservare che l'ordinanza di
rimessione del Conciliatore di Ferrara ha completamente omesso il
giudizio sulla rilevanza delle sollevate questioni, in quanto essa non
contiene alcun riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio e non
specifica quale ipotesi, tra quelle previste nell'art. 59 dal n. 2 al
n. 8, ricorra nel caso concreto. Pertanto, non essendo stato osservato
il disposto dell'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87, le questioni sollevate
con il predetto provvedimento debbono essere dichiarate inammissibili.
3. - Rileva quindi la Corte che con le residue ordinanze i giudici
a quibus dubitano, com'è specificato nella superiore narrativa, della
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59
nn. 2, 3, 6 e 8 nonché dell'art. 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, secondo
il quale il locatore può esercitare il diritto di recesso per le varie
cause previste dai nn. 2, 3, 6 e 8 del richiamato art. 59 se trattasi
di contratti già prorogati nel momento di entrata in vigore della
stessa legge n. 392 del 1978 (art. 58), mentre il recesso non è
consentito per i contratti non soggetti a proroga a norma delle leggi
anteriori, ma la cui efficacia viene pur sempre autoritativamente
protratta dal citato art. 65.
Si tratta - rilevano le ordinanze di rimessione - di una mera
differenza terminologica tra le suddette categorie di contratti, ma la
situazione è sostanzialmente analoga nei due casi, essendovi in
entrambi un intervento normativo che protrae coattivamente il rapporto
locatizio, sicché non è giustificata la diversa disciplina prevista
dalla legge in tema di recesso del locatore, che viene ammesso nel
primo caso mentre viene escluso nel secondo.
Le stesse ordinanze ricordano che questa Corte, proprio sul
presupposto della sostanziale identità delle due ricordate categorie,
con sentenza 22 febbraio 1980 n. 22 ha dichiarato l'illegittimità
della stessa previsione normativa relativamente al recesso per
necessità del locatore (art. 59, n. 1) ed aggiungono che la medesima
ratio ricorre rispetto alle altre cause di recesso previste nell'art.
59 nn. 2, 3, 6 e 8: perciò esse impugnano, deducendo una
ingiustificata diversità di trattamento, lo stesso articolo in ordine
alle cause ora indicate.
3. - La parte costituita in giudizio Leardo Leardi ha dedotto
l'inammissibilità per irrilevanza della questione sollevata nel
giudizio principale che la riguarda in quanto, a suo dire, il giudice a
quo avrebbe errato nel ritenere che il contratto di locazione, su cui
l'avversario fonda la sua pretesa, sia compreso nella categoria
prevista dall'art. 65 l. n. 322 del 1978. Ma la qualificazione del
rapporto giuridico dedotto rientra fra i compiti esclusivi del giudice
rimettente e come tale non risulta sindacabile in questa sede.
4. - Passando al merito, è opportuno premettere che la ricordata
sent. n. 22 del 1980 -, che ha preso in considerazione soltanto il caso
dedotto della necessità del locatore ex n. 1 dell'art. 59 - concerne
tutti i contratti non soggetti a proroga e non soltanto quelli relativi
a conduttori con reddito superiore a otto milioni di lire. Qualche
sporadico dubbio, che al riguardo è stato avanzato, non sembra avere
ragione d'essere in presenza di un inequivocabile dispositivo, al
quale, com'è noto, bisogna fare riferimento per stabilire la portata
della pronunzia di illegittimità costituzionale. Con esso, infatti, la
Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 legge sull'equo canone 27 luglio
1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per
necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio
1978 e non soggetti a proroga".
Peraltro il riportato dispositivo è del tutto coerente con la
motivazione, in quanto da essa risulta chiaramente che la ratio
decidendi concerne l'intera categoria dei contratti non soggetti a
proroga e non soltanto le locazioni con conduttori aventi un reddito
superiore a otto milioni.
È ben vero che nella indicata motivazione vengono più volte
richiamate tali locazioni, ma ciò dipende dal fatto che le ordinanze
di rimessione si riferivano soltanto ad esse, mentre la effettiva ratio
decidendi risiede nella considerazione che, in presenza di una
protrazione autoritativa del rapporto locatizio, comunque denominata e
articolata, non sono consentite, stante la sostanziale identità delle
situazioni, discipline differenziate rispetto al potere di recesso da
parte del locatore. Il che, in particolare, viene esplicitamente
espresso nella parte finale e conclusiva della stessa motivazione, ove
è detto che "il recesso deve trovare applicazione necessaria nei
rapporti in corso in virtù di una protrazione imposta
autoritativamente dalle leggi, restandone esclusi soltanto quelli
pendenti per effetto dell'autonomia negoziale delle parti".
5. - Ora, la Corte ritiene di dover confermare la sua precedente
pronuncia, per cui non è possibile distinguere tra i vari casi di
contratti non soggetti a proroga (di cui le ordinanze di rimessione
deducono tre ipotesi e cioè, oltre quella relativa al reddito del
conduttore superiore agli otto milioni, anche l'altra concernente la
scadenza convenzionale successiva al 30 luglio 1978 e quella, ritenuta
dal giudice a quo, ex art. 1 l. n. 351 del 1974), ponendosi egualmente
il problema per l'intera categoria, la quale, ai fini che qui vengono
in rilievo, si presenta con indubbio carattere unitario. Tale problema,
pertanto, deve essere analogamente risolto nel senso che la coattiva
protrazione del rapporto, imposta per disposizione di legge al di là
del termine stabilito dalle parti, non consenta una diversità di
disciplina: altrimenti risulterebbe violato il principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. perché a situazioni
ontologicamente identiche corrisponderebbe un trattamento
differenziato, che chiaramente si porrebbe in contrasto con il
ricordato principio.
6. - Ciò posto, osserva la Corte che, nel solco di quanto deciso
con la più volte ricordata sent. n. 22 del 1980 per il recesso ex art.
59 n. 1, deve ritenersi illegittima la (tacita) esclusione delle altre
cause di recesso previste dai nn. 2, 3, 6 e 8 dello stesso art. 59.
È ben vero che nelle previsioni contenute nei suddetti numeri
dell'art. 59 sono presi in considerazione dal legislatore interessi di
varia natura, ma la rilevata eterogeneità non ha qui alcuna incidenza
perché, se le varie cause suindicate, pur - ripetesi - nella loro
varietà, sono state tutte ritenute egualmente idonee dal legislatore a
giustificare il recesso del locatore per una categoria di contratti,
non è consentito poi negare la loro operatività per le locazioni che
hanno una caratteristica fondamentale comune, consistente nella
protrazione del rapporto locativo imposta dalla legge.
Una disciplina discriminatrice, come quella denunziata, viola
apertamente il principio di eguaglianza e pertanto le sollevate
questioni risultano fondate.
In conseguenza della decisione adottata va anche dichiarata, ex
art. 27 l. n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del residuo
disposto dell'art. 59 ossia quello contenuto nei nn. 4, 5 e 7 di detta
norma, non essendone possibile, per evidenti ragioni logico -
giuridiche, l'ulteriore persistenza nell'ordinamento. Con la pronuncia
di illegittimità di tutte le disposizioni previste nei nn. da 2 a 8
del cit. art. 59 la normativa viene a ricomporsi armonicamente,
risultando in tal modo i contratti di cui all'art. 58 e quelli di cui
all'art. 65 egualmente disciplinati ai fini del recesso del locatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Conciliatore di Ferrara con l'ordinanza 15
giugno 1982 indicata in epigrafe;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonché 65 della legge 27 luglio
1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del
locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai
contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a
proroga;
3) dichiara, in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87,
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58,
59 nn. 4, 5 e 7 nonché 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella
parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi
indicati nel cit art. 59 nn. 4, 5 e 7, dai contratfi in corso alla data
del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte