Sentenza n. 250/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 613/1966
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Pretore di Bergamo nel
procedimento civile vertente tra Assandri Antonio e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Bergamo
nel procedimento civile vertente tra Tinazzo Alda e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento civile promosso da Assandri Antonio nei
confronti dell'I.N.P.S. per ottenere l'integrazione al trattamento
minimo della pensione di reversibilità erogatagli dalla Gestione
speciale commercianti, in presenza di cumulo con pensione diretta di
invalidità a carico della medesima Gestione, l'adito Pretore di
Bergamo, con ordinanza in data 20 luglio 1988 (R.O. n. 795 del 1988),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19,
secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la suddetta
integrazione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca
di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo.
Ha rilevato il giudice a quo che nella specie non risultano
applicabili le varie declaratorie di illegittimità costituzionale
dei divieti di integrazione al trattamento minimo, in caso di cumulo
di pensioni, mentre la logica sottesa a siffatte declaratorie appare
trasponibile anche al caso controverso, al fine di evitare violazioni
del principio di eguaglianza, fino all'entrata in vigore del decreto
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la
materia.
2. - Lo stesso Pretore, con successiva ordinanza in data 30
settembre 1988 (R.O. n. 796 del 1988), ha nuovamente censurato la
medesima norma, ma nella parte in cui esclude l'integrazione al
minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione
speciale commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: e ciò sempre in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, per ragioni identiche a
quelle già esplicitate con la precedente ordinanza.
3. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte nessuno si è
costituito né è intervenuto. Considerato in diritto
1. - I due giudizi, che prospettano analoga questione, vanno
riuniti e decisi con un unico provvedimento per la evidente
connessione.
1.1 - Il giudice remittente dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613, nella parte in cui esclude: a) l'integrazione al minimo
della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale
commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta di
invalidità nella medesima Gestione (R.O. n. 795 del 1988); b)
l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata
dalla Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione
diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (R.O. n.
796 del 1988). Risulterebbe, invero, a suo avviso, violato l'art. 3
della Costituzione per l'irrazionale disparità di trattamento che si
determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni le quali, pur
in presenza di cumulo di più trattamenti pensionistici, non
implicano esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche
per effetto delle sopravvenute declaratorie di illegittimità
costituzionale degli originari divieti.
2. - La questione sollevata con l'ordinanza n. 796 del 1988 ed
esposta sub lettera b) del precedente numero è manifestamente
inammissibile poiché questa Corte, con la sentenza n. 1086 del 1988,
ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma
censurata, nella medesima parte (divieto di integrazione al minimo di
pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale
commercianti per i titolari di pensione diretta a carico
dell'I.N.P.S.).
3. - Fondata è, invece, la questione sollevata con l'ordinanza n.
795 del 1988 ed esposta sub lettera a) del n. 1.1. La norma censurata
è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in
riferimento ai diversi casi del divieto di integrazione per la
pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale commercianti in
caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, delle
Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con qualsiasi trattamento a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184 del
1988), nonché degli analoghi divieti concernenti l'erogazione, da
parte della medesima Gestione, della pensione di invalidità in caso
di cumulo con pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982),
della pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione
diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086 del 1988, cit.) e, infine, della
pensione di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta di
vecchiaia a carico della stessa Gestione speciale commercianti
(sentenza n. 179 del 1989).
Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la
Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione
all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più
pensioni (allorché, per effetto del cumulo, venisse superato il
trattamento minimo garantito), così rendendo possibile la
titolarità di più integrazioni fino all'entrata in vigore del
decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha
disciplinato ex novo la materia e che è stato in parte qua anche
riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988).
Anche nel caso in esame deve farsi applicazione dei medesimi
principi, in quanto la residua operatività della norma denunziata
risulta chiaramente incompatibile con il principio di eguaglianza.
Detta norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente
illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali,
esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a
carico della Gestione speciale commercianti, per chi sia titolare
anche di pensione diretta di invalidità nella medesima Gestione,
qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti
superiore al minimo anzidetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma,
della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli
esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della
pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale
commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidità a carico
della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il
complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto;
b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata
dal Pretore di Bergamo con ordinanza in data 30 settembre 1988 (R.O.
n. 796 del 1988), perché già dichiarato costituzionalmente
illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 1086 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte