Sentenza n. 250/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/05/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Sicilia approvata il 23 dicembre 1992 dall'Assemblea regionale avente
per oggetto: "Norme per l'immissione in organico del personale
tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a
termine", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione Sicilia notificato il 2 gennaio 1993, depositato in
cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi
1993;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e
gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la
Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 97, primo e terzo comma, 81, quarto comma e
119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 23 dicembre 1992, recante norme per l'immissione in organico del
personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con
contratto a termine.
Per quanto attiene alla presunta violazione degli artt. 3 e 97
della Costituzione, il ricorrente osserva che i venti tecnici di cui
ora si prevede l'immissione in ruolo erano stati assunti, con
contratto a tempo determinato, per la realizzazione di un programma
di opere irrigue previsto e finanziato dalla legge regionale 15
maggio 1986, n. 24. Le prove contemplate dal bando per l'assunzione a
contratto di tali tecnici si ricollegano alle predette finalità,
contingenti e specifiche, essendo riservati i compiti generali
dell'Ente ai tecnici del ruolo ingegneristico. I contrattisti, per
effetto della normativa denunziata, sarebbero poi inseriti in ruolo
con la qualifica di ingegneri superiori o di sezione (livello VIII) e
con anzianità decorrente dalla data di prima immissione in servizio,
con ulteriore lesione del principio di buon andamento
dell'amministrazione.
Le norme impugnate peccherebbero comunque di "anodinità
sostanziale": se i venti contrattisti - afferma il ricorrente -
saranno tutti inquadrati nella carriera direttiva, verrà meno
l'utilità del concorso pubblico nel frattempo bandito, e ancora in
itinere, per posti del ruolo ingegneristico. In caso contrario, essi
saranno redistribuiti tra le due fasce (dirigenziale e direttiva)
senza alcun esplicito criterio.
Da queste circostanze il Commissario dello Stato deduce che il
legislatore regionale non ha tenuto conto delle effettive esigenze
operative dell'Ente e dell' attuale consistenza della pianta
organica. L'assunzione definitiva in ruolo avverrebbe inoltre dopo la
scadenza dei contratti, con decorrenza 1° luglio 1993, e cioè in un
periodo in cui le amministrazioni non possono assumere personale: la
legge impugnata elude, quindi, il divieto posto dalla normativa
statale, con conseguente violazione anche del principio posto
dall'art. 119 della Costituzione, che impone il coordinamento della
politica finanziaria locale con quella nazionale.
Si denunzia, infine, la violazione dell'art. 81, quarto comma,
della Costituzione, in quanto non sarebbero indicati i mezzi con i
quali far fronte al mantenimento in servizio dei tecnici oltre il 30
giugno 1993.
2. - Si è costituita la Regione siciliana, sostenendo
l'infondatezza del ricorso sotto tutti i profili denunziati.
Non sussiste contrasto con gli artt. 3 e 97, primo e terzo comma,
della Costituzione: grazie all'immissione in ruolo dei tecnici,
l'Ente potrà infatti fronteggiare l'attuale grave carenza di
personale, che ne compromette il funzionamento.
Anche qualora si dovessero immettere in ruolo, oltre ai venti
tecnici laureati, i vincitori del concorso pubblico bandito nel 1988
per undici posti del ruolo ingegneristico, tuttora in fase di
svolgimento, sarebbero ricoperti trentasette dei trentotto posti
dell'organico. L'immissione nel ruolo ingegneristico dei tecnici
laureati costituisce dunque, sotto il profilo oggettivo, una deroga
razionale e non arbitraria alla regola del pubblico concorso.
Sotto il profilo soggettivo, la deroga è ugualmente giustificata,
dal momento che il personale in questione è stato inizialmente
assunto, con contratto a termine, a seguito di un regolare concorso
pubblico (si richiedeva la laurea in ingegneria, l'abilitazione
all'esercizio professionale, l'iscrizione all'albo e, infine, il
superamento di prove concorsuali particolarmente rigorose, che non
risultano affatto circoscritte all'attuazione delle finalità di cui
alla legge regionale n. 24 del 1986). Tale personale ha svolto, poi,
compiti importanti in seno all'Ente, acquisendo un'esperienza che
sarebbe irrazionale non utilizzare, ed è in grado di assicurare la
continuità dei servizi tecnici nel settore delle infrastrutture
irrigue.
In ogni caso, il legislatore regionale, nell'esercizio ragionevole
della sua discrezionalità, ha ritenuto che le prove concorsuali già
superate siano state tali da consentire la verifica delle attitudini
e competenze necessarie per l'adempimento dei compiti d'istituto (si
cita al riguardo la sentenza di questa Corte n. 81 del 1983). Del
pari, è riconducibile alla discrezionalità la scelta di attribuire
ai tecnici, una volta immessi in ruolo, un'anzianità di carriera
risalente al momento della prima assunzione.
La difesa della Regione osserva, inoltre, che è privo di
consistenza il rilievo del ricorrente circa la supposta immissione in
ruolo dei tecnici con la qualifica di ingegneri superiori o di
sezione (livello VIII), non contenendo la legge impugnata simile
previsione. Così come del tutto estranea alla disciplina legislativa
è il rilievo secondo cui i venti soggetti saranno distribuiti in
modo arbitrario tra le due fasce (dirigenziale e direttiva) senza
alcun criterio: la legge autorizza soltanto l'immissione in ruolo dei
contrattisti, e sarà poi l'Ente, nella sua autonomia, a disporre di
conseguenza.
La Regione ritiene altresì infondate le censure mosse con
riguardo agli artt. 119 e 81, quarto comma, della Costituzione: sia
perché specifiche norme legislative possono derogare al "blocco
delle assunzioni", sia perché si tratta di coprire posti previsti in
organico con la dotazione di bilancio dell'Ente, assicurata dagli
stanziamenti disposti annualmente dalla Regione.
3. - In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la
Regione siciliana ricorda come per l'assunzione dei venti tecnici,
con contratto a termine, l'Ente abbia seguito la procedura del
pubblico concorso, anziché quella celere e semplificata autorizzata
dall'art. 28 della legge regionale n. 21 del 1965: tale decisione
sottendeva la convinzione di poter immettere in ruolo i venti tecnici
allo spirare del contratto triennale; e, non a caso, l'Ente ha
successivamente bandito un concorso per soli 11 posti nei ruoli di
ingegnere per la copertura dei 31 posti allora vacanti, oggi
ulteriormente cresciuti a 33.
La difesa della Regione osserva, infine, come sia del tutto fuori
luogo il riferimento all'art. 119 della Costituzione, evocato dal
Commissario dello Stato per censurare l'immissione in ruolo dei
tecnici in violazione del blocco delle assunzioni: la Regione, nel
quadro delle proprie risorse, ha esercitato la sua competenza
legislativa sulla base di valutazioni che sono espressione del suo
ambito di autonomia. Considerato in diritto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23
dicembre 1992, che reca norme per l'immissione in organico del
personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con
contratto a termine.
La questione sottoposta all'esame di questa Corte si scinde in due
distinti profili.
Il ricorrente denunzia, in primo luogo, l'illegittimità
costituzionale dell'immissione in ruolo dei tecnici laureati che
hanno superato la prova concorsuale per essere assunti con contratto
a tempo determinato. Tale immissione, disposta dal comma 1 dell'art.
1 della legge impugnata, recherebbe violazione agli articoli 3, 97
primo e terzo comma, 81 quarto comma e 119 della Costituzione.
È impugnato, altresì, il comma 2 del citato art. 1, che prevede
il riconoscimento, ai fini della progressione in carriera, del
servizio prestato dai contrattisti anteriormente all'immissione in
ruolo.
2. - Sono infondate le censure mosse al comma 1 in esame, con
riguardo agli articoli 3, 97 primo e terzo comma, della Costituzione.
Secondo la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, l'esame
della costituzionalità delle leggi sotto il profilo della pretesa
violazione dei principi di imparzialità e buon andamento delle
amministrazioni pubbliche comporta la verifica della "non
irragionevolezza" e della "non arbitrarietà" della normativa
denunziata (v. sentt. nn. 369, 295 e 187 del 1990; 21 del 1989; 1130,
964 e 331 del 1988; 217 del 1987).
Ora, con riguardo ai profili che attengono ai soggetti da inserire
in ruolo, va rilevato che il personale in questione è stato assunto,
con contratto a termine, a seguito di un regolare concorso pubblico,
superando prove il cui oggetto non era circoscritto all'attuazione di
finalità particolari: non è quindi irragionevole la ponderazione
effettuata dal legislatore regionale nel ritenere che tali prove
concorsuali abbiano adeguatamente verificato attitudini e competenze
necessarie; tanto meno può dirsi che la norma abbia assicurato
un'ingiustificata posizione di privilegio a favore del personale in
questione.
Occorre poi considerare che l'immissione in ruolo dei tecnici non
eccede l'organico dell'Ente, di cui la legge qui in esame non impone,
d'altronde, l'integrale copertura (si veda, su tale punto, la sent.
n. 197 del 1992).
È dunque pienamente salvaguardato quel rapporto tra dotazione
organica e servizi che è presupposto indispensabile al buon
andamento delle pubbliche amministrazioni, di cui al primo comma
dell'art. 97 della Costituzione (secondo quanto chiarito dalla
giurisprudenza di questa Corte, in particolare dalle sentenze nn. 1
del 1989 e 728 del 1988).
Neppure può dirsi violato il principio del concorso pubblico
(terzo comma dell'art. 97 della Costituzione), poiché sussistono
nella fattispecie disciplinata dal legislatore regionale quei
requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari a garantire l'interesse
pubblico alla scelta dei soggetti più idonei all'espletamento delle
funzioni amministrative (si vedano, in special modo, le sentenze di
questa Corte nn. 487 del 1991, 187 e 161 del 1990).
3. - Si denunzia poi, sempre con riguardo al comma 1, la
violazione dell'art. 119 della Costituzione.
Anche tale censura è infondata.
Il ricorrente ritiene che la norma impugnata comporti una
sostanziale elusione della normativa statale che detta il "blocco
delle assunzioni": anziché denunciare la violazione di tale
normativa, si appella all'art. 119 della Costituzione, sotto il
profilo del mancato coordinamento della politica finanziaria locale
con quella nazionale. E va a tal proposito considerato che, con
riguardo al "blocco delle assunzioni", questa Corte ha già precisato
che il silenzio della legge non si può interpretare nel senso della
mancata previsione del potere regionale di deroga, per quanto attiene
al personale della regione stessa (sent. n. 407 del 1989).
Il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, esclude
d'altronde dal "blocco" le assunzioni consentite da specifiche norme
legislative; e, certo, fra le norme legislative che vengono in
rilievo vi sono quelle adottate dalla Regione nella disciplina del
proprio personale.
4. - È del pari infondata la censura mossa con riferimento
all'art. 81, quarto comma, della Costituzione: l'immissione in ruolo
avviene nei limiti dei posti previsti in organico presso l'Ente, e le
spese relative sono spese proprie dell'Ente, la cui copertura è
correttamente offerta dagli stanziamenti disposti annualmente dalla
Regione, in sede di bilancio, per il suo funzionamento (v. l'art. 1
della legge regionale 28 gennaio 1972, n. 1).
5. - Va invece accolto il ricorso per quanto attiene al comma 2
dell'art. 1, che fa decorrere l'anzianità di carriera del personale
in questione "dalla data dell'avvenuta assunzione". Con tale formula,
il legislatore regionale ha statuito il riconoscimento del servizio
pre-ruolo, non solo ai fini economici, ma pure ai fini della
progressione in carriera, come se l'immissione in ruolo potesse
retroagire nel tempo e rivalutare - anche per l'"anzianità di
carriera" - il periodo a contratto.
Che sia questa la finalità effettivamente perseguita dal comma 2
è fuori d'ogni dubbio, come è dimostrato dal ricorrere della parola
assunzione sia al comma 1 ("assunti con contratto a termine") sia al
comma 2, e dalla considerazione che, diversamente interpretando
quest'ultima norma, la si priverebbe di significato normativo, al
punto da ridurla a enunciato pleonastico.
Così letta esegeticamente, la disposizione presenta un evidente
vizio di legittimità costituzionale, alla luce dell'art. 97, primo
comma, della Costituzione: essa compromette la posizione dei soggetti
nel frattempo assunti a seguito di regolare concorso pubblico e in
generale determina quelle anomalie rilevate dal Commissario dello
Stato, recando così lesione al principio di buon andamento
dell'amministrazione (v., da ultimo, la sent. n. 43 del 1993).
Deve quindi dichiararsi l'illegittimità costituzionale del comma
2 della legge in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 23 dicembre 1992 (Norme per l'immissione in organico del
personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con
contratto a termine);
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 1, della legge citata, sollevata, con il ricorso
indicato in epigrafe, dal Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, in riferimento agli articoli 3, 97 primo e terzo comma, 81
quarto comma e 119 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte