Sentenza n. 250/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 5d.P.R. 373/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento
notificato il 5 agosto 1994, depositato in Cancelleria il 22 agosto
1994, per conflitto di attribuzione in relazione all'art. 5, comma 5,
del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 concernente il "Regolamento recante
definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e
per il riordino della relativa disciplina" ed iscritto al n. 30 del
registro conflitti 1994;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
Renato Granata;
Udito l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento;
Motivazione
Ritenuto in fatto La Provincia autonoma di Trento solleva conflitto di attribuzione
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione
all'art. 5, comma 5, del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante il
regolamento per la definizione delle funzioni dei Comitati
interministeriali soppressi e per il riordino della relativa
disciplina.
Osserva la Provincia che l'art. 1, comma 24, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, ha demandato al Governo il compito di
procedere con regolamenti a definire le funzioni dei Comitati
interministeriali soppressi dal comma 21 dell'art. 1 - fra i quali il
Comitato interministeriale prezzi - e a "riordinare organicamente la
disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso
le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie",
conformemente ad una serie di criteri, tra i quali assume rilievo
quello di cui alla lettera d) dello stesso comma, così formulato:
"attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare
nelle materie esercitate dai soppressi comitati, che rientrino nella
sfera di competenza delle regioni stesse".
In particolare l'art. 5, comma 5, del citato regolamento - oggetto
del conflitto - ha stabilito che i comitati provinciali dei prezzi,
di cui all'art. 3 del d.lgs.lgt. 19 ottobre 1944, n. 347, sono
soppressi, con attribuzione delle "residue funzioni" agli uffici
provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e che
la Commissione centrale prezzi di cui all'art. 2 del d.lgs.lgt. 19
ottobre 1944, n. 347, è pure soppressa. Ricorda però la Provincia
che in precedenza l'art. 52, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 616
del 1977 aveva delegato alle regioni, a far tempo dal 1 gennaio 1979,
l'esercizio delle funzioni amministrative relative "all'attività dei
comitati provinciali per i prezzi". Inoltre l'art. 111 dello stesso
d.P.R. n. 616 del 1977 aveva trasferito alle regioni vari uffici
periferici dello Stato, fra cui i comitati provinciali prezzi
(tabella A, n. 12), stabilendo che l'esercizio delle funzioni
amministrative che continuavano ad essere attribuite dalle leggi e
dai regolamenti all'epoca vigenti agli uffici trasferiti, quali
organi dello Stato, in materie diverse da quelle contemplate dal
citato decreto, era delegato alle regioni, se non diversamente
disposto. Riguardo - poi - alle Province autonome di Trento e di
Bolzano il d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 - recante norme di
attuazione dello Statuto d'autonomia che hanno disciplinato il
trasferimento delle funzioni amministrative alla Provincia, fra
l'altro in materia di commercio (art. 1) - ha da una parte previsto
la delega alle Province dell'"esercizio delle funzioni amministrative
relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi" a far
tempo dal 1 novembre 1979 (non essendo intervenute le norme di
riforma del sistema dei prezzi controllati ivi previste, e che
avrebbe potuto disporre diversamente); d'altra parte ha disposto che
nella Regione Trentino-Alto Adige gli uffici provinciali industria,
commercio e artigianato fossero soppressi e che le funzioni
amministrative, non rientranti nelle competenze provinciali,
esercitate da detti uffici quali uffici statali decentrati presso la
Camera di commercio, fossero esercitate, "per delega dello Stato,
dalle Camere medesime", ad eccezione di quelle riguardanti la difesa
nazionale, attribuite al Commissario del Governo. La Provincia ha poi
provveduto ad istituire il comitato provinciale prezzi per
l'esercizio delle funzioni delegate dello Stato, e a disciplinarne
composizione e funzionamento con legge provinciale 2 giugno 1980, n.
15; e ad esso ha attribuito ulteriori funzioni con legge provinciale
3 gennaio 1983, n. 3.
Tutto ciò premesso, la difesa della Provincia dubita - in linea
generale - che il Governo possa sopprimere uffici già trasferiti
alle regioni e che siano in realtà identificabili "residue funzioni"
dei Comitati provinciali prezzi che non risultino essere già state
delegate alle regioni. Per quanto, poi, in particolare riguarda la
Regione Trentino-Alto Adige torna a sottolineare che in questa gli
Uffici provinciali industria, commercio e artigianato - ai quali,
secondo la norma impugnata dovrebbero essere devolute tali funzioni
"residue" - sono stati soppressi dall'art. 4 delle disposizioni di
attuazione dello Statuto di cui al d.P.R. n. 1017 del 1978, con
delega delle loro funzioni alle Camere di commercio, sicché potrebbe
dubitarsi che la disposizione impugnata riguardi anche la Provincia.
Peraltro, se ritenuta invece a questa applicabile, la disposizione
stessa sarebbe illegittima perché lesiva della autonomia
provinciale. Infatti la disposta soppressione dei Comitati
provinciali prezzi e la devoluzione delle "residue funzioni" agli
Uffici provinciali industria, commercio e artigianato (in
Trentino-Alto Adige però soppressi e sostituiti dalle Province e
dalle Camere di commercio) - dovrebbe intendersi come implicita
revoca della delega conferita alla Provincia con l'art. 11 del d.P.R.
n. 1017 del 1978. Ma tale delega non avrebbe potuto essere revocata
liberamente, senza violare l'autonomia provinciale, trattandosi di
delega volta a consentire l'organico esercizio delle competenze
statutarie e, comunque, non avrebbe potuto essere revocata con atto
non legislativo, quale è il regolamento impugnato, mentre la norma
legislativa sulla cui base il regolamento stesso è stato emanato non
prevede tale soppressione.
Vi sarebbe inoltre la lesione dell'autonomia legislativa e
amministrativa della Provincia in materia di ordinamento degli uffici
provinciali (art. 8, n. 1 dello Statuto speciale). Considerato in diritto
1. - Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, in sede di interventi correttivi di finanza
pubblica, la legge 24 dicembre 1993, n. 537 ha previsto (all'art. 1)
un'ampia delega al Governo per la riorganizzazione della pubblica
amministrazione ed in quel contesto, per un verso, ha soppresso il
Comitato interministeriale prezzi unitamente ad altre strutture
analoghe e, per altro verso, ha assegnato ad uno o più regolamenti
la determinazione della sorte delle competenze e delle attribuzioni
dei Comitati soppressi. Tali regolamenti, ancorché delegati ad
innovare anche con forza di legge, devono essere in particolare
rispettosi dei criteri e principi ispiratori espressamente e
specificamente fissati dal comma 24 del medesimo articolo. Da una
parte l'attribuzione delle competenze è modulata su un duplice
livello: uno generale relativo alle funzioni in materia di
programmazione e di politica economica nazionale e comunitaria
(assegnato al Comitato interministeriale per la programmazione
economica) ed uno specifico relativo alle funzioni ed ai compiti
settoriali (assegnati ai singoli ministeri secondo la materia di
competenza). D'altra parte dalle competenze dei Comitati soppressi
devono essere enucleate quelle materie che rientrino nella sfera di
competenza delle regioni per essere attribuite alla loro potestà,
sia legislativa che regolamentare.
Quindi in sostanza nel disegno riformatore del legislatore le
competenze dei Comitati interministeriali soppressi, tra cui il CIP,
sono destinate ad essere frammentate e riassegnate (ad opera dei
regolamenti delegati) secondo una direttrice sia verticale (tra CIPE
e ministeri) che orizzontale (tra Stato e regioni); sicché - può
subito rilevarsi - le attribuzioni delle regioni non soltanto sono
rispettate, ma anzi accresciute; inoltre, sia il comma 7 che il comma
19 (ancorché in altra materia), fanno salve, tra l'altro, le
competenze delle province autonome, così testimoniando la volontà
del legislatore più in generale, di muoversi nel rispetto di tali
competenze.
2. - Orbene il regolamento delegato impugnato (d.P.R. 20 aprile
1994, n. 373), nel disciplinare la devoluzione delle funzioni dei
Comitati soppressi, in particolare ha (all'art. 5) operato, quanto al
CIP, la prevista ripartizione tra le funzioni attribuite al CIPE
(soprattutto poteri di indirizzo e di direttiva) e quelle assegnate
ai singoli ministeri (nella specie al ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, al ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, al ministro delle poste e delle
telecomunicazioni). Inoltre, nel sopprimere anche i Comitati
provinciali dei prezzi, quale logica conseguenza della soppressione
del CIP, la citata disposizione si è anche fatta carico della
devoluzione delle funzioni di tali organismi decentrati,
attribuendole agli uffici provinciali (del ministero) dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
3. - La doglianza che muove la Provincia autonoma di Trento si
fonda sul presupposto che la soppressione dei Comitati provinciali
prezzi di cui al citato art. 5 riguardi non soltanto quelli di cui
alle funzioni delegate ex art. 52, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 616
del 1977 (uffici trasferiti alle regioni ordinarie in forza del
successivo art. 111, ma le cui competenze hanno continuato ad essere
regolate dalla normativa statale: d.lgs.lgt. nn. 347 del 1944, 363
del 1946 e 896 del 1947), ma anche quelli le cui funzioni sono state
delegate alle province di Trento e Bolzano dall'art. 11 del d.P.R. 31
luglio 1978, n. 1017, recante norme di attuazione dello Statuto
d'autonomia, e che attualmente risultano disciplinati, quanto alla
provincia di Trento, dalle leggi provinciali n. 15 del 1980 e n. 3
del 1983. Ma così non è, come emerge dalla stessa disposizione
censurata che - attribuendo, come si è appena rilevato, le funzioni
residue agli uffici provinciali (del ministero) dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - presuppone che tali uffici esistano.
Invece nelle province autonome tali uffici sono stati soppressi
dall'art. 4 del d.P.R. n. 1017 del 1978 cit.; né è ipotizzabile che
essi rivivano perché ciò non è contemplato nei criteri e nei
principi dettati dal comma 24 dell'art. 1 della legge n. 537 del 1993
cit., né è affatto previsto dal successivo regolamento. Stante
quindi la contraddittorietà della devoluzione delle funzioni del
Comitato provinciale prezzi di Trento ad uffici da tempo soppressi,
deve ritenersi che l'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 5,
cit. non possa riguardare il Comitato provinciale prezzi, attualmente
regolato dalle citate leggi provinciali n. 15 del 1980 e n. 3 del
1983 ed attributario, per delega, delle funzioni previste dall'art.
11 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; conclusione - questa - del
resto suffragata anche dal diverso rango della fonte dell'originaria
delega delle funzioni (prevista in questo caso da una norma di
attuazione dello Statuto di autonomia e, nel caso delle regioni
ordinarie, da un decreto delegato) e dalla già evidenziata volontà
della stessa legge di delega n. 537 del 1993 di rispettare le
competenze delle province autonome.
Conclusivamente il Comitato provinciale prezzi di Trento rimane
fuori dall'intervento riorganizzativo descritto e quindi ad esso non
si applica il regolamento censurato in parte qua. Pertanto,
rettificato il presupposto interpretativo da cui muove il ricorso, si
ha che la norma regolamentare censurata non è invasiva delle
competenze della Provincia di Trento; consegue l'inammissibilità del
conflitto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto nei
confronti dello Stato, in relazione all'art. 5, comma 4, del d.P.R.
20 aprile 1994, n. 373 (Regolamento recante la definizione delle
funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino
della relativa disciplina), dalla Provincia autonoma di Trento con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte