Sentenza n. 251/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo
comma, codice di procedura civile promossi con cinque ordinanze emesse
il 28 dicembre 1984 dal Pretore di Legnano nei procedimenti civili
vertenti tra S.p.a. Autoservizi Maggiore e Gallazzi Giacomo, s.n.c.
Clebet, Tripicchio Amerigo, Rossi Luigi e Pisciottano Francesco
iscritte ai nn. 420,421,422 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 99 e
100 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella G.U. n. 279 bis
dell'anno 1985 e nn. 27/1 s.s. e 30/1 s.s. dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1986 il giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con atto notificato il 9 ottobre 1984 la s.p.a. Autoservizi
Maggiore, esercente la propria attività nel campo degli autonoleggi -
premesso che aveva noleggiato per più periodi le proprie autovetture a
Giacomo Gallazzi, residente in Busto Arsizio, via Meda 10, rimasto
debitore di lire 155.226 - lo convenne avanti il pretore di Legnano
chiedendone la condanna al pagamento del debito in una con gli
interessi e la rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali
ISTAT al saldo effettivo, le spese diritti e onorari di causa.
All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore, dopo aver verificato
la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, ha dichiarato
la contumacia del Gallazzi non comparso.
1.2. - Con atti regolarmente notificati ai sensi dell'art. 140
c.p.c. il 9 ottobre 1984, la s.p.a. Autoservizi Maggiore, che aveva
noleggiato autovetture alla s.n.c. Clebet di Clerici e C., con sede in
Busto Arsizio, viale Duca d'Aosta 15, rimasta debitrice di lire
379.615, convenne la or menzionata società e Giovanni Clerici,
residente in Busto Arsizio, via L. Galvani 9, avanti il Pretore di
Legnano per "accertato l'inadempimento della parte convenuta,
condannarla al pagamento della somma di lire 379.615, oltre interessi e
rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT del costo
della vita e oltre le spese diritti ed onorari di causa. Sentenza con
clausola". All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore ha
dichiarato la contumacia della società convenuta e non anche di
Giovanni Clerici del quale non è constatata la non comparizione.
1.3. - Con atto notificato per mezzo del servizio postale il 9
ottobre 1984 al cui originale non è allegato l'avviso di ricevimento,
la s.p.a. Autoservizi Maggiore, che aveva noleggiato autovetture ad
Amerigo Tripicchio, residente in Voghera, corso 24 marzo 35, rimasto
debitore di lire 192.102, lo convenne avanti il Pretore di Legnano
chiedendone la condanna al pagamento del debito, oltre interessi e
rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT del costo
della vita a saldo effettivo e le spese, diritti e onorari di causa.
All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore ha dichiarato la
contumacia del Tripicchio non comparso dopo aver verificato la
regolarità della notificazione dell'atto di citazione.
1.4. - Con atto regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140
c.p.c., la s.p.a. Autoservizi Maggiore che aveva noleggiato proprie
autovetture a Luigi Rossi, residente in Gallarate, via Grandi, rimasto
debitore di lire 140.860, lo convenne avanti il Pretore di Legnano
chiedendone la condanna al pagamento del debito oltre interessi e
rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT del costo
della vita al saldo effettivo e oltre le spese, diritti e onorari di
causa. All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore verificata la
ritualità della notificazione dell'atto di citazione, ha dichiarato la
contumacia del Rossi non comparso.
1.5. - Con atto, notificato per mezzo del servizio postale il 9
ottobre 1984 al cui originale non è allegato l'avviso di ricevimento,
la s.p.a. Autoservizi Maggiore che aveva noleggiato proprie autovetture
a Francesco Pisciottano, rimasto debitore di lire 106.093, lo convenne
avanti il Pretore di Legnano chiedendone la condanna al pagamento del
debito, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici
nazionali ISTAT del costo della vita al saldo effettivo e oltre le
spese diritti ed onorari di causa. All'udienza del 21 dicembre 1984
l'adito Pretore ha dichiarato la contumacia del Pisciottano non
comparso dopo aver verificato la ritualità della notificazione
dell'atto di citazione.
2. - Il Pretore ha sollevato d'ufficio e dichiarato non
manifestamente infondata in riferimento agli artt. 24 comma secondo e
25 comma primo Cost., la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38 comma terzo c.p.c., nella parte in cui preclude al Giudice
di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio nel
procedimento in contumacia del convenuto.
La motivazione in diritto e il dispositivo di rimessione sono
collocati in distinte ordinanze rese sotto la stessa data del 28
dicembre 1984: I) notificata il 17 e comunicata il 21 gennaio 1985;
pubblicata nella G.U. n. 279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta al n.
420 R.O. 1985 rimessa alla Corte nel giudizio tra la s.p.a.
Autoservizi Maggiore e Giacomo Gallazzi (supra l.1.); II) notificata il
17 e comunicata il 21 gennaio 1985; pubblicata nella G.U. n. 279 bis
del 27 novembre 1985 e iscritta al n. 421 R.O. 1981, rimessa alla Corte
nel giudizio tra la s.p.a. Autoservizi Maggiore e la s.n.c. Clebet e
Giovanni Clerici (supra 1.2.); III) notificata il 17 e comunicata il 21
gennaio 1985; pubblicata nella G.U. n. 279 bis del 27 novembre 1985 e
iscritta al n. 422 R.O. 1985, rimessa alla Corte nel giudizio tra la
s.p.a. Autoservizi Maggiore e Amerigo Tripicchio (supra l.3.); IV)
notificata il 15 e comunicata il 21 gennaio 1986, pervenuta alla Corte
il 12 febbraio 1986, pubblicata nella G.U. n. 27/1 s.s. dell'11 giugno
1986 e iscritta al n. 99 R.O. 1986, rimessa alla Corte nel giudizio
tra la s.p.a. Autoservizi Maggiore e Luigi Rossi (supra 1.4.); V)
notificata il 15 e comunicata il 21 gennaio 1986, pervenuta alla Corte
il 12 febbraio 1986; pubblicata nella G.U. 30/1 s.s. del 25 giugno 1986
e iscritta al n. 100 R.O. 1986, rimessa alla Corte nel giudizio tra la
s.p.a. Autoservizi Maggiore e Francesco Pisciottano (supra 1.5.).
3.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti dei giudizi a quibus si
è costituita; per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato
intervento l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo
con tre atti depositati il 17 dicembre 1985 negli incidenti iscritti ai
nn. 420, 421 e 422 R.O. 1985, con atto depositato il primo luglio 1986
nell'incidente iscritto al n. 99 R.O. 1986 e con atto depositato il 15
luglio 1986 nell'incidente iscritto al n. 100 R.O. 1986, per la
infondatezza della proposta questione.
3.2. - Alla pubblica udienza dell'11 novembre 1986, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui cinque incidenti,
l'avv. Stato Vittoria si è rimesso allo scritto. Considerato in diritto :
4.1. - Il Pretore di Legnano, dopo aver constatato che su ognuno
dei cinque giudizi sarebbe stato per territorio incompetente a
conoscere delle domande proposte dalla s.p.a. Autoservizi Maggiore, ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38 (Incompetenza) comma terzo ("L'incompetenza per
territorio, fuori dei casi previsti nell'articolo 28, può essere
eccepita soltanto nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo
atto difensivo del giudizio di primo grado. La eccezione si ha per non
proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene
competente. Quando le altre parti aderiscono a tale indicazione, la
competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta
entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo") c.p.c., nella parte in
cui preclude al Giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza
per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto in
riferimento agli artt. 24 comma secondo ("La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento") e 25 comma primo
("Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge") della Costituzione della Repubblica, sul riflesso che a) "in
ossequio ad un elementare principio di civiltà giuridica per cui chi
è convenuto deve essere posto in condizioni di agevolmente difendersi
"è dettato "il principio generale di competenza territoriale" che
"è dato dalla residenza, domicilio o sede della persona convenuta
(artt. 18 e 19 c.p.c.)", ma le "regole di competenza territoriale
possono d'altra parte essere derogate dalle parti, non coinvolgendo
interessi pubblici di distribuzione di materie e funzioni tra uffici
giudiziari, ma solo il privato interesse di difesa" b) "la connessione
tra non rilevabilità d'ufficio e derogabilità della competenza per
territorio viene meno nel caso di contumacia del convenuto, non
potendosi su di essa ragionevolmente fondare una presunzione di
accettazione della competenza. Al contrario semmai proprio il mancato
rispetto della regola di competenza territoriale può aver causato la
contumacia, rendendo non agevole e non conveniente la difesa in
giudizio in luogo diverso dalla residenza del convenuto e non
determinato da altri elementi di connessione con la causa", di talché
- sempre a giudizio del Pretore di Legnano - "con il meccanismo
dell'art. 38 c.p.c., l'attore può arbitrariamente scegliere come luogo
del giudizio una sede talmente disagevole per il convenuto da poter
confidare per la sua contumacia", c) "analoghe considerazioni possono
svolgersi in relazione al principio del Giudice naturale precostituito
per legge, sancito dall'art. 25 della Costituzione".
4.2. - Dal suo canto l'Avvocatura generale dello Stato obietta al
Pretore di Legnano che a) mere difficoltà di ordine pratico
conseguenti a disposizioni di per sé incensurabili possono dar luogo a
questioni di legittimità costituzionale sol qualora siano tanto gravi
da vanificare del tutto i diritti attribuiti dalle norme costituzionali
assunte a parametro, b) nel caso di specie non si ravvisano conseguenze
di tale natura perché l'onere di costituirsi dinanzi ad un giudice
diverso da quello di residenza, dato l'attuale grado di sviluppo delle
comunicazioni, non rende eccezionalmente difficile la difesa in
giudizio, c) l'art. 38 comma terzo c.p.c. non impedisce al contumace
tardivamente costituitosi in primo grado, ancorché non rimesso in
termini ex art. 294 c.p.c., di sollevare l'eccezione nella sua prima
difesa e il contumace, rimesso in termini, è abilitato a sollevare
l'eccezione d'incompetenza pure in sede di appello, d) pertanto, se il
convenuto, insistendo nella contumacia, non si avvale di tale facoltà,
sembra ragionevole vedere in siffatto atteggiamento una rinunzia alla
eccezione, che non riveste significato sostanzialmente diverso da
quello assegnato alla sua mancata proposizione nella prima difesa da
parte del convenuto ritualmente costituitosi.
5. - L'analisi dei motivi cui il Pretore di Legnano ha affidato il
sospetto di incostituzionalità dell'art. 38 comma terzo c.p.c. per
contrasto con gli artt. 24 comma secondo e 25 comma primo Cost. (supra
4.1.) ne pone in luce la inconsistenza.
Ad a) Non si può ravvisare in residenza, dimora e sede del
convenuto l'espressione di un principio di civiltà giuridica senza
ignorare altri fori che nel campo della competenza territoriale
prorogabile gli si affiancano (foro facoltativo per le cause relative
ai diritti di obbligazione (art. 201), foro stabilito per l'accordo
delle parti (art. 281).
Ad b) Equivoca è la illazione di contestazione della competenza
del giudice adito desunta dalla contumacia del convenuto, dalla quale
può pur ricavarsi l'accettazione di tale competenza, seppure non è
tempo di rilevare che l'indizio peraltro tutt'altro che univoco, che si
può ricavare dalla contumacia del convenuto, riflette la scarsa
fiducia nella fondatezza delle proprie ragioni nel merito, che può
indurre il convenuto a disertare il campo di battaglia.
Ad c) Le superiori considerazioni svolte in riferimento all'art. 24
comma secondo valgono a negare fondamento al sospetto di illegittimità
dell'art. 38 comma terzo, a sostegno del quale il Pretore di Legnano si
limita a richiamare i motivi addotti riguardo all'art. 25 comma primo,
seppur non è lecito chiosare che la nozione di giudice naturale
precostituito per legge nulla ha da vedere con la ripartizione della
competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo
anteriore alla istituzione del giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38 comma terzo c.p.c. nella parte in cui preclude al Giudice
di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio nel
procedimento in contumacia del convenuto, sollevata dal Pretore di
Legnano in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 25 comma primo
Cost. con le ordinanze iscritte ai nn. 420, 421 e 422 R.O. 1985 e 99 e
100 R.O. 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE
BORZELLINO - FRANCESCO GRECO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte