Sentenza n. 251/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 2legge 81/1987
- art. 6legge 81/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 447, 448 e
563 del codice di procedura penale, in relazione al combinato
disposto degli artt. 2, comma primo, prima parte e n. 45, della legge
16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e
6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali), promosso con ordinanza
emessa il 13 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura di Roma nel procedimento penale a carico di Fagotti
Giuseppe ed altro iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Giuseppe
Fagotti e Cosimo Andreocci, imputati del reato di costruzione
abusiva, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Roma - dopo aver ricevuto, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, richiesta congiunta dal pubblico ministero e dagli
imputati di applicazione della pena di venti giorni di arresto e di
otto milioni di ammenda - ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del
13 dicembre 1990 (R.O. n. 98 del 1991), la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 dello stesso codice, per
violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, in relazione al
combinato disposto dell'art. 2, primo comma, prima parte e n. 45,
della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale) e dell'art. 6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 848
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), nella parte in cui
le norme denunciate "non prevedono che nella fase delle indagini
preliminari la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale sia
emessa in pubblica udienza".
In premessa il giudice remittente richiama una recente pronuncia
della Corte di cassazione (Sez. I, 19 febbraio 1990, ric. Migliardi)
secondo cui la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale non comporterebbe un accertamento della
responsabilità dell'imputato in ordine al reato addebitatogli e non
sarebbe, pertanto, da ricomprendere tra le sentenze di condanna.
Dissentendo da tale orientamento, il giudice a quo ritiene che la
sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale sia,
invece, da qualificare come sentenza di condanna, in quanto
l'applicazione di una sanzione penale non potrebbe scaturire altro
che da un accertamento di responsabilità compiuto dal giudice: e
ciò sia alla luce dei principi sanciti dagli artt. 27, primo comma,
25 e 101 della Costituzione, sia in base all'art. 6, primo comma,
della legge 4 agosto 1955, n. 848, concernente la ratifica della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, dove si
attribuisce soltanto al giudice la valutazione della responsabilità
penale e della fondatezza delle accuse. Nell'ordinanza di rinvio si
aggiunge anche che la natura di sentenza di condanna della pronunzia
emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di rito sarebbe stata da
parte di questa Corte già adombrata nella sentenza n. 66 del 1990 e
successivamente chiarita in termini definitivi nella sentenza n. 313
del 1990.
Tanto premesso, il giudice remittente ravvisa un contrasto tra gli
artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale - che prevedono
il rito in camera di consiglio per l'adozione, nel corso delle
indagini preliminari, della sentenza di cui all'art. 444 dello stesso
codice - e la regola dettata dall'art. 6 della citata Convenzione,
dove si prevede che la sentenza deve essere resa pubblicamente,
mentre le eccezioni alla regola della pubblicità devono essere
valutate in concreto dal giudice solo in relazione a singole
fattispecie, richiamate dalla norma in vista della tutela di
interessi specifici. La pubblicità dell'udienza - ad avviso del
giudice a quo - dovrebbe, pertanto, valere per ogni tipo di giudizio
nel corso del quale debba emettersi una sentenza che dichiari la
colpevolezza dell'imputato, dal momento che la pubblicità realizza
il fine precipuo della garanzia di trasparenza del processo nei
confronti sia dell'imputato che della collettività.
Di conseguenza, il legislatore delegato, nell'emanare le
disposizioni impugnate, non si sarebbe attenuto alla "direttiva
primaria" espressa dall'art. 2, primo comma, prima parte, della legge
di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, secondo cui "il codice di
procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e
adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate
dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo
penale". Le norme denunciate non sarebbero altresì conformi alla
direttiva di cui all'art. 2, n. 45, della stessa legge di delegazione
che, nel dettare le caratteristiche del procedimento preordinato
all'applicazione della pena su richiesta delle parti, individuerebbe
nella pubblicità - pur senza prevederla esplicitamente - un
requisito necessario della procedura. Da qui il sospetto di
violazione dell'art. 76 della Costituzione.
Infine, le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto -
sempre secondo il giudice remittente - anche con l'art. 3 della
Costituzione, poiché in base ad esse "la medesima pena per un
identico reato può essere inflitta ad un imputato senza la garanzia
della pubblicità dell'udienza rispetto ad un altro imputato
giudicato con rito ordinario".
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione
sia dichiarata infondata.
Nel suo atto di intervento l'Avvocatura richiama, in particolare,
la tesi della derogabilità del principio della pubblicità dei
dibattimenti giudiziari, quando ricorrano obbiettive e razionali
giustificazioni nell'interesse del funzionamento della giustizia. Considerato in diritto
1. - La questione in esame investe la legittimità costituzionale
degli artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale, in tema di
applicazione della pena su richiesta delle parti nel corso delle
indagini preliminari. Ad avviso del giudice remittente, tali articoli
- nella parte in cui non prevedono l'emanazione in pubblica udienza
della sentenza che dispone, in tale fase, l'applicazione della pena
su richiesta delle parti - verrebbero a violare:
a) l'art. 76 della Costituzione, in relazione al combinato
disposto dell'art. 2, comma primo, prima parte e n. 45, della legge
16 febbraio 1987, n. 81, e dell'art. 6, comma primo, della legge 4
agosto 1955, n. 848, dal momento che la sentenza emessa ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, dovendosi qualificare
come vera e propria sentenza di condanna, fondata sull'accertamento
della responsabilità dell'imputato, dovrebbe "essere resa
pubblicamente", secondo quanto previsto sia dall'art. 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (recepito nel diritto interno a seguito della
legge n. 848 del 1955 e operante come direttiva di portata generale
per la riforma del codice di procedura penale) sia dalla direttiva n.
45 della legge di delegazione n. 81 del 1987;
b) l'art. 3 della Costituzione, per il fatto di determinare una
disparità di trattamento tra persone sottoposte a giudizio,
conseguente al fatto che una stessa pena per un identico reato
potrebbe essere inflitta ad un imputato senza la garanzia della
pubblicità e ad un altro, giudicato con il rito ordinario, con il
rispetto di tale garanzia.
2. - La questione non è fondata.
L'ordinanza di rinvio individua il profilo preminente
dell'eccezione sollevata nella natura di sentenza di condanna che
andrebbe riferita alla pronuncia di applicazione della pena su
richiesta delle parti, nonché nell'"eccesso di delega" che, in
relazione a tale natura, verrebbe a inficiare le norme impugnate,
specialmente in relazione all'art. 6, primo comma, della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, dove, in materia giurisdizionale, viene stabilito il
diritto di ogni persona "ad un'equa e pubblica udienza", quando si
tratti di determinare la "fondatezza di un'accusa penale", con la
conseguenza che la sentenza penale "deve essere resa pubblicamente",
salvo eccezioni particolari disposte, di volta in volta, dall'organo
giudicante ai fini della tutela di interessi specificamente indicati
dalla stessa norma.
In proposito, va rilevato che - come ricorda l'ordinanza in esame
- questa Corte ha già avuto modo di soffermarsi sui caratteri della
sentenza che, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti: ora
sottolineando le analogie e le diversità tra il rito previsto per il
giudizio abbreviato e quello relativo al "patteggiamento", entrambi
fondati "sull'accordo tra accusa e difesa", ma differenziati nel
contenuto dell'accordo, che, nel primo caso, attiene soltanto alle
norme processuali da adottare, mentre, nel secondo, investe anche il
merito del processo e la misura della pena (v. sent. n. 66 del 1990);
ora ponendo in luce la natura giurisdizionale e non meramente
"notarile" della funzione esercitata dal giudice nell'applicazione
della pena richiesta dalle parti, dal momento che, ai sensi dell'art.
444, secondo comma, del codice di procedura penale, spetta all'organo
giudicante valutare motivatamente, oltre che la necessità di
addivenire ad un proscioglimento a norma dell'art. 129 dello stesso
codice, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto,
l'applicazione e la comparazione delle circostanze, nonché la
congruità della pena indicata dalle parti (v. sent. n. 313 del
1990).
La giurisprudenza costituzionale richiamata non ha inteso,
peraltro, riferire alla sentenza adottata a seguito di
"patteggiamento" la natura propria della sentenza di condanna
disposta sulla base di un accertamento pieno della fondatezza
dell'accusa e della responsabilità dell'imputato. Al contrario, nei
precedenti ricordati, questa Corte ha ripetutamente sottolineato come
l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, anziché
comportare un accertamento pieno di responsabilità, basato sul
contraddittorio tra le parti, trovi il suo fondamento primario
nell'"accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito
dell'imputazione (responsabilità dell'imputato e pena conseguente)"
(sent. n. 66 del 1990), dal momento che chi chiede la pena pattuita
"rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa" (sent.
n. 313 del 1991).
Nella costruzione del rito speciale regolato dagli artt. 444 e 448
del codice di procedura penale, viene, dunque, a emergere - pur in
presenza di autonomi e consistenti poteri di controllo dell'organo
giudicante - un profilo di "negozialità" che spiega il fatto che, in
questo rito, proprio in conseguenza dell'accordo raggiunto tra le
parti sulla specie e la misura della pena, l'indagine del giudice in
ordine alla responsabilità dell'imputato possa essere limitata a
profili determinati, senza investire quell'accertamento pieno e
incondizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta, nel rito
ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione
penale. D'altro canto, è pur sempre il rilievo dato alla volontà
delle parti - ed in particolare, a quella dell'imputato - che conduce
anche ad attenuare, nel procedimento speciale di cui è causa,
quell'esigenza di garanzia a favore della persona perseguita da
un'accusa penale cui risulta collegato, nell'art. 6 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il requisito della
pubblicità dei processi: attenuazione che, se non porta certo a
qualificare la pubblicità del processo come diritto disponibile da
parte dell'imputato (stante anche la presenza di un interesse
oggettivo connesso al controllo sociale sul processo), consente,
peraltro, di giustificare la deroga apportata nell'ambito di un rito
quale quello in esame, dove la scelta dell'imputato, anche ai fini
degli effetti del giudizio, assume un rilievo particolare e dove
l'assenza di pubblicità può talvolta rappresentare uno degli
elementi incentivanti o "premiali" atti a favorire tale scelta.
Del resto, l'impossibilità di riferire alla sentenza di cui
all'art. 444 del codice di procedura penale la natura di vera e
propria sentenza di condanna trova una conferma diretta anche nella
disciplina espressa nell'art. 445 dello stesso codice, dove la
sentenza che dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti
viene "equiparata" a determinati fini, ma non identificata con la
sentenza di condanna: con la conseguenza che a tale pronuncia non
vengono collegati alcuni degli effetti tipici della condanna, quali
il pagamento delle spese processuali (salvo la limitata eccezione in
tema di spese processuali a favore della parte civile, di cui alla
sentenza di questa Corte n. 443 del 1990) o l'applicazione delle pene
accessorie e delle misure di sicurezza.
Escluso, dunque, che la sentenza adottata ai sensi dell'art. 444
del codice di rito possa assumere le caratteristiche proprie di una
sentenza di condanna basata sull'accertamento pieno della "fondatezza
dell'accusa penale", viene anche a perdere valore il riferimento,
operato nell'ordinanza di rinvio, all'art. 6, primo comma, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (resa esecutiva
dalla legge n. 848 del 1955) come norma interposta ai fini della
configurazione dell'"eccesso di delega" che è stato denunciato.
Né maggior valore può assumere, a questo fine, il richiamo -
sempre espresso nell'ordinanza - alla direttiva n. 45 della legge di
delegazione n. 81 del 1987 dove sono stati formulati i principi ed i
criteri direttivi in tema di "patteggiamento". Tale direttiva,
infatti, enuncia il principio che "il giudice, in udienza, applichi
la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza
inappellabile", ma non offre alcuna indicazione per la soluzione del
problema in esame, dal momento che non esprime né una scelta
esclusiva a favore dell'udienza pubblica né una preclusione per il
rito camerale. Al contrario, la stessa direttiva, nel prevedere che
il "patteggiamento" possa essere richiesto al giudice fino
all'apertura del dibattimento, viene a convalidare la soluzione
adottata dall'art. 447 del codice di procedura penale con riferimento
all'ipotesi di richiesta avanzata nel corso delle indagini
preliminari, nonché quella delineata nell'art. 448, primo comma,
dello stesso codice, dove la pronuncia della sentenza di applicazione
della pena "patteggiata" viene riferita a diverse fasi di sviluppo
del processo, implicando, di conseguenza, una diversificazione delle
forme attraverso cui la stessa sentenza dev'essere adottata.
3. - Del tutto infondato risulta, infine, il profilo enunciato in
relazione all'asserita lesione dell'art. 3 della Costituzione. Il
fatto che una stessa pena per uno stesso reato possa scaturire da
processi dove l'elemento della pubblicità risulti diversamente
regolato rappresenta, infatti, una mera eventualità connessa alla
diversificazione dei riti, ma in nessun caso può configurare una
disparità di trattamento imputabile agli enunciati della legge e
suscettibile di riflettersi significativamente all'interno di una
stessa categoria di giudicabili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Roma nei confronti degli
artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevedono che, nella fase delle indagini preliminari, la
sentenza di applicazione della pena su richiesta dalle parti, ai
sensi dell'art. 444 dello stesso codice, sia emessa in pubblica
udienza, per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, in
relazione al combinato disposto dell'art. 2, comma primo, prima parte
e n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e dell'art. 6, comma
primo, della legge 4 agosto 1955, n. 848.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte