Corte costituzionale

Ordinanza n. 251/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1994 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

citata

  • art. 80legge 331/1993
  • art. 69legge 331/1993
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione

del contenzioso tributario, e 12, comma 2, del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario,

come modificato dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,

con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427, promosso con

ordinanza emessa il 18 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Ambroso Vincenzo

contro l'Ufficio Imposte Dirette di Arona, iscritta al n. 15 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania

ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636, e 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 546, come modificato dal decreto-legge 30 agosto 1993, n.

331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427,

nella parte in cui dette norme non riservano esclusivamente agli

avvocati e ai procuratori legali "l'assistenza tecnica" davanti alle

Commissioni tributarie;

che a parere del giudice a quo i soggetti abilitati

all'assistenza e rappresentanza nel giudizio in argomento,

appartenendo a categorie professionali eterogenee e potendo anche non

essere iscritti ad alcun albo o ruolo, non garantirebbero la

preparazione giuridica necessaria per osservare le regole del

processo;

che tale estensione dell'a'mbito dei difensori svelerebbe un

vizio di ragionevolezza, confermato dalla più recente normativa

impugnata, concretando altresì una disparità di trattamento

rispetto ad altri organi di giurisdizione speciale e sacrificando il

diritto di difesa;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità

ovvero per l'infondatezza della questione;

Considerato che, ai termini dell'art. 80, comma 2, del citato

decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 69 del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,

nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, le nuove disposizioni sul

processo tributario avranno effetto dalla data d'insediamento dei

nuovi organi giurisdizionali, e cioè dal 1 ottobre 1994, come già

rilevato da questa Corte (cfr. ordinanza n. 502 del 1993 e sentenza

n. 107 del 1994);

che pertanto la remittente Commissione non può allo stato

applicare l'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1993, e dunque

la relativa questione è manifestamente inammissibile per

irrilevanza;

che, con riguardo all'art. 30 del d.P.R. n. 636 del 1972, questa

Corte, sulla base del più volte affermato principio, secondo cui il

diritto di difesa è diversamente modulabile dal legislatore nel

rispetto delle garanzie fondamentali (cfr. sentenza n. 188 del 1980 e

ordinanza n. 48 del 1988), ha ritenuto non irragionevole la facoltà,

attribuita dal primo comma della norma de qua al contribuente, di

difendersi personalmente "in un procedimento .. vertente

prevalentemente su fatti" ed altresì "caratterizzato da forme

semplificate" (v. ordinanza n. 685 del 1988);

che a fortiori non può ritenersi irragionevole la facoltà,

prevista dal successivo terzo comma, di farsi "assistere e

rappresentare in giudizio" da altri soggetti (come nella specie i

ragionieri) dotati di cognizioni tecniche per la loro qualità

professionale;

che, pertanto, la prospettata questione è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636, sollevata dalla Commissione stessa con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte