Sentenza n. 251/1995
Altra decisione · depositata il 16/06/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
citata
- art. 0317r.d. 1398/1930
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
notificato il 4 giugno 1994, depositato in Cancelleria il 13 giugno
1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del
Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Direzione
centrale III, Divisione 36, dell'11 febbraio 1994, prot. n. 0317 cp/1
ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1994;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano solleva conflitto di
attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri in
relazione al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione,
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, Direzione centrale III, Divisione 36, dell'11 febbraio
1994, prot. n. 0317 cp/1, che nomina i componenti del Comitato
provinciale di Bolzano per l'albo delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ritenendo
lese le sue attribuzioni, di tipo esclusivo, in materia di
comunicazioni e trasporti di interesse provinciale (Statuto speciale
Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 n. 18, e
16). Secondo la ricorrente, non spetta al Ministero dei trasporti
provvedere alle nomine dei componenti di detto Comitato provinciale -
senza peraltro neanche rispettare il principio della rappresentanza
proporzionale dei gruppi linguistici - né spetta al Ministero
affidare le funzioni di segreteria a uffici periferici della
motorizzazione civile.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo nel senso dell'inammissibilità e, comunque,
dell'infondatezza del ricorso.
3. - Nell'imminenza dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano
ha presentato memoria, osservando come nelle more del giudizio il
decreto impugnato sia stato rimosso dall'amministrazione statale
(decreto del 1 settembre 1994, prot. n. 2058 cp/1, emanato dallo
stesso direttore centrale del Ministero dei trasporti che aveva
adottato l'atto fonte del conflitto) e ritenendo dunque cessata la
materia del contendere. Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano solleva conflitto di
attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri in
relazione al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione,
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, Direzione centrale III, Divisione 36, dell'11 febbraio
1994, prot. n. 0317 cp/1, che nomina i componenti del Comitato
provinciale di Bolzano per l'albo delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ritenendo
lese le sue attribuzioni in materia di comunicazioni e trasporti di
interesse provinciale (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670, artt. 8 n. 18, e 16). Sottolinea la
ricorrente che il Ministero dei trasporti non ha titolo per nominare
i componenti del Comitato provinciale, né ha il potere di affidare
le funzioni di segreteria a uffici periferici della motorizzazione
civile.
2. - Successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero
dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Direzione
centrale III, Divisione 36, con decreto del 1 settembre 1994, prot.
n. 2058, ha ritirato il decreto impugnato. Nell'udienza pubblica
entrambe le parti hanno convenuto che sia cessata la materia del
contendere, chiedendo che questa Corte si pronunci
conseguenzialmente.
Preso atto che il decreto ministeriale che aveva dato luogo al
conflitto è stato rimosso dall'amministrazione statale competente,
va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte