Sentenza n. 251/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1996 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 299/1991
- art. 3d.P.R. 643/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del
decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti
l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a
seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei
fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché
altredisposizioni tributarie urgenti), convertito in legge 18
novembre 1991, n. 363, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno
1995 dalla commissione tributaria di primo grado di Biella sul
ricorso proposto da Mario Ferragut n.q. contro l'ufficio del
registro di Biella, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La commissione tributaria di primo grado di Biella, con
ordinanza emessa il 15 giugno 1995 - nel giudizio promosso da Mario
Ferragut, quale socio amministratore della "Ferragut e Ramella
s.n.c." avverso l'amministrazione finanziaria, per il rimborso delle
maggiori imposte pagate per INVIM straordinaria, rispetto a quelle
derivanti dalle rendite catastali relative all'INVIM sulle
alienazioni intervenute fino al 31 dicembre 1991 - ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge
13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione
nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito
delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati
e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni
tributarie urgenti), convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363.
Premette l'ordinanza che la disposizione censurata, nel far
riferimento, per l'INVIM straordinaria sugli immobili posseduti alla
data del 31 ottobre 1991, all'ammontare delle rendite catastali
revisionate in base al decreto ministeriale 20 gennaio 1990, richiama
parametri che, in base al decreto ministeriale 27 settembre 1991,
risultano applicabili per gli altri tributi solo a decorrere dal 1
gennaio 1992. Da ciò deriverebbe "una illegittima retroattività
della norma fiscale riferita esclusivamente alle società ed enti che
si trovano nelle condizioni temporali previste" dal decreto-legge n.
299 del 1991, con un conseguente trattamento deteriore dei soggetti
interessati, che comporta violazione del "principio di eguaglianza
previsto dall'art. 3 della Costituzione e del principio di
proporzionalità rispetto alla capacità contributiva previsto
dall'art. 53 della Costituzione stessa".
2. - Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Rilevato che l'art. 1 del decreto-legge n. 299 del 1991 è una
norma di carattere straordinario che anticipa al 31 ottobre 1991 la
scadenza del periodo (di norma decennale) per l'applicazione
dell'INVIM a carico di società ed enti di cui all'art. 3 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643, ovviamente ancorando alla stessa data il
valore finale, l'Avvocatura dello Stato osserva che la disposizione
stessa contiene una norma di beneficio per il contribuente, giacché
consente la determinazione di un valore tabellare anche inferiore a
quello di mercato, che non può essere assoggettato a rettifica.
Ciò premesso, l'interveniente, nell'eccepire l'inammissibilità
della questione, perché l'ordinanza non contiene alcuna motivazione
o spiegazione sulla rilevanza, o comunque la sua infondatezza,
osserva che non può parlarsi di retroattività, ma solo di diversa
decorrenza delle nuove rendite catastali. Rilevato che non è
consentito "alcun confronto fra la INVIM straordinaria per decorso
decennio (o periodo abbreviato) e la INVIM ordinaria per
trasferimento ed altre imposte", si deduce che, se per le imposte sul
reddito (di periodo) la decorrenza delle nuove rendite andava
stabilita all'inizio del periodo di imposta e alla stessa data era
opportuno far riferimento anche per le imposte di registro e di
successione, "era al contrario bene giustificato che l'imposta
straordinaria (anticipata rispetto alla scadenza ordinaria per
evidente urgenza del gettito) avesse decorrenza più ravvicinata". Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe, la commissione tributaria di
primo grado di Biella ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299
(Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art.3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, i
versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in
aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi,
nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito in legge
18 novembre 1991, n. 363.
Detta disposizione è contenuta in un provvedimento con il quale è
stata introdotta una "INVIM straordinaria", per decorso del tempo di
possesso, che comporta, secondo quanto disposto dall'art. 1,
l'anticipazione del pagamento dell'INVIM decennale, ancorché non sia
decorso il decennio, per gli immobili posseduti alla data del 31
ottobre 1991 da parte di società ed enti di cui all'art. 3 del
d.P.R. n. 643 del 1972.
Forma, in particolare, oggetto di censura, il comma 8 dell'art. 1,
il quale, con riguardo alla predetta anticipata imposizione, dispone
che il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in
catasto, posseduti dai suddetti soggetti, non è sottoposto a
rettifica se è dichiarato in misura non inferiore a quello che
risulta applicando le rendite catastali determinate a seguito del
decreto ministeriale 20 gennaio 1990 e poi dal decreto ministeriale
27 settembre 1991.
2. - Secondo il giudice rimettente, la disposizione denunciata, nel
far riferimento alle rendite catastali revisionate in base al decreto
ministeriale 20 gennaio 1990, richiama parametri che avrebbero dovuto
trovare applicazione solo dal 1 gennaio 1992. Di qui "una illegittima
retroattività della norma fiscale", per le società e gli enti che
si trovano nelle condizioni temporali previste dal decreto-legge n.
299 del 1991, con conseguente lesione del principio di eguaglianza
previsto dall'art. 3 della Costituzione e del principio di
"proporzionalità rispetto alla capacità contributiva prevista
dall'art. 53 della Costituzione stessa".
3. - La questione non è fondata.
Come emerge dai lavori parlamentari in sede di conversione del
decreto-legge qui in esame, la previsione dell'anticipato pagamento
dell'INVIM decennale per gli immobili posseduti alla data del 31
ottobre 1991 dagli enti di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 643 del 1972,
si collega ad una manovra finanziaria del Governo volta a reperire
5.000 miliardi, e può altresì essere messa verosimilmente in
relazione alla abolizione dell'imposta, sostituita gradualmente
dall'ICI, per effetto dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Si tratta, dunque, di un'imposizione di carattere straordinario
che, proprio in ragione delle sue peculiarità, rende di per sé
discutibile il confronto con la disciplina applicabile alle imposte
ordinarie. Ma, a parte detta considerazione d'ordine generale, sta di
fatto che il riferimento a quelle stesse tariffe d'estimo che, sulla
base dell'art. 4, comma 4, della legge n. 405 del 1990, dovevano
entrare in vigore il 1 gennaio 1992, lungi dal concretare, come
reputa il giudice rimettente, una ingiustificata e discriminatoria
retroattività dei nuovi parametri, indica, più esattamente, una
diversa decorrenza dei criteri di congruità del valore dichiarato,
ponendosi come ovvia e conseguente implicazione dello stesso
peculiare meccanismo che regola il tributo qui in esame.
Gli stessi criteri informatori dell'imposta, infatti, tali da
comportare l'individuazione di una base imponibile determinata, per
differenza, fra il valore iniziale del bene e gli incrementi di
valore verificatisi per il decorso del tempo, dimostrano, da un lato,
che l'introduzione della c.d. INVIM straordinaria a carico di
società ed enti si è risolta in una mera parziale anticipazione
cronologica di quell'imposizione tributaria che si sarebbe, comunque,
verificata alla scadenza del decennio, e, dall'altro, che il
parametro preso a riferimento risponde, come risulta dai lavori
preparatori, ad "evidenti ragioni di armonizzazione", solo a
considerare che, se l'anticipazione non vi fosse stata, le nuove
rendite avrebbero, in prosieguo, al verificarsi dell'ordinario
presupposto impositivo, costituito in ogni caso il riferimento per il
potere di rettifica degli uffici.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299
(Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in
aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi,
nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito in legge
18 novembre 1991, n. 363, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di
Biella, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte