Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 576/1975

usata come parametro

citata

  • art. 4d.P.R. 597/1973
  • art. 1d.P.R. 597/1973
  • art. 1legge 751/1976

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, della

legge 2 dicembre 1975, n. 576 ("Disposizioni in materia di imposte

sui redditi e sulle successioni") e 1, terzo comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi"), promosso con ordinanza

emessa il 9 gennaio 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Venezia sul ricorso, proposto da Grammatica Giuseppe, iscritta al

n. 1193 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 59- bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Venezia,

con ordinanza emessa il 9 gennaio 1978, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53

della Costituzione, degli artt. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 576

e 1, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte

in cui imputano ai genitori, nella determinazione del reddito

imponibile ai fini dell'IRPEF, anche i redditi di lavoro dei figli

minori conviventi.

Considerato che l'art. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 è

stato abrogato dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, che lo ha

sostituito con il nuovo testo dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597, al quale è ora coordinata la previsione dell'art. 1,

terzo comma, del medesimo d.P.R., relativa all'obbligo di includere

detti redditi nella dichiarazione;

che, peraltro, alla fattispecie oggetto del giudizio di rinvio

risulta applicabile l'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre

1976, n. 751, destinata a disciplinare in via transitoria le

situazioni reddituali relative al 1974 ed anni precedenti;

che analoga questione, prospettata in riferimento alle norme

citate da ultimo, è stata dichiarata infondata dalla Corte con

sentenza n. 85 del 27 marzo 1985.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4 della legge 2 dicembre 1975,

n. 576 e 1, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,

sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia con

l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

1 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte