Sentenza n. 252/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1988 dal
Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra I.N.P.D.A.I. e
Sasso Stefano, iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1988;.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.D.A.I.;
Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Udito l'avv. Nunzio Izzo per l'I.N.P.D.A.I.;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.D.A.I. (Istituto Nazionale
Previdenza Dirigenti Aziende Industriali), locatore, aveva richiesto
il rilascio di un immobile deducendo che il convenuto lo abitava
senza esserne il conduttore, il Tribunale di Roma, avendo accertato
che il convenuto era il cognato dell'originario conduttore (il quale
aveva abbandonato l'alloggio lasciandolo in godimento alla sorella e
diversi anni dopo era deceduto) ha sollevato, con ordinanza emessa il
24 maggio 1988, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani), nella parte in cui non prevede la successione nel
contratto di parenti ed affini del conduttore, con lui abitualmente
conviventi, anche nella ipotesi di abbandono dell'immobile o di
recesso dal contratto da parte del titolare del rapporto, in favore
dei parenti ed affini stessi;
Il giudice a quo esclude anzitutto che la successione nella
locazione sia avvenuta ex art. 6, in quanto il convenuto e la moglie
non convivevano con il conduttore al momento del suo decesso e rileva
quindi come i familiari conviventi con il conduttore restino estranei
alla locazione e perciò privi di qualsiasi tutela in tutte le
ipotesi in cui questi abbandoni l'immobile;
Il Tribunale prospetta l'accennata questione anche secondo
un'estensione analogica della ratio che ritiene sottesa alla sentenza
n. 404 del 1988 di questa Corte;
Si è costituito l'I.N.P.D.A.I. chiedendo la declaratoria di
manifesta inammissibilità, ovvero di infondatezza della questione;
Ossserva l'Istituto che la creazione di un nuovo diritto
soggettivo, qual è in sostanza quello prospettato dal giudice a quo,
verrebbe a confliggere con le norme amministrative sull'igiene (che
non consentono di utilizzare l'immobile oltre una certa proporzione
tra superficie ed abitanti), nonché a determinare abusi ed arbitri
specialmente nei confronti della pubblica Amministrazione;
Inoltre il "consolidamento" dei rapporti di locazione a favore di
parenti ed affini del conduttore avrebbe come conseguenza
l'impossibilità, per il locatore-ente pubblico, di disporre di
immobili da destinare agli sfrattati, come la legge viceversa
dispone. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 maggio 1988 (R.O.
n. 718/1988), solleva questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), "nella parte in cui
non prevede la successione nel contratto dei parenti ed affini del
conduttore, con lui abitualmente conviventi, anche nella ipotesi di
abbandono dell'immobile o di recesso dal contratto da parte del
titolare della locazione, in favore dei parenti od affini stessi, per
contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione";
2. - La questione è infondata;
La norma impugnata prevede tre fattispecie: a) la morte del
conduttore; b) la separazione giudiziale, lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio; c) la separazione
consensuale o la intervenuta nullità del matrimonio;
La sentenza di questa Corte n. 404 del 1988 non ha aggiunto alla
previsione della legge ulteriori fattispecie, ma ha soltanto inserito
nell'elenco dei successibili nel contratto per l'ipotesi sub a), il
convivente more uxorio; in quella sub c), il coniuge separato di
fatto, data la irrilevanza del titolo della separazione, consensuale
o di fatto, rispetto alla ratio legis; nonché il convivente se con
prole naturale;
Il giudice a quo, invece, chiede l'addizione di una quarta
fattispecie, qual è quella dell'abbandono dell'immobile o del
recesso dal contratto da parte del conduttore in favore di parenti od
affini, operazione questa che, non essendo suffragata da alcuna
cogente lettura dei parametri costituzionali richiamati, dovrebbe
essere riservata alla discrezionalità legislativa anche ove se ne
rinvenisse una razionale giustificazione;
3. - Occorre, viceversa, precisare, sul tema di causa, che, come
ogni altro diritto sociale, anche quello all'abitazione, è diritto
che tende ad essere realizzato in proporzione delle risorse della
collettività; solo il legislatore, misurando le effettive
disponibilità e gli interessi con esse gradualmente satisfattibili,
può razionalmente provvedere a rapportare mezzi a fini, e costruire
puntuali fattispecie giustiziabili espressive di tali diritti
fondamentali;
In particolare nelle ipotesi di cui all'art. 6 della legge n. 392
del 1978, il diritto sociale all'abitazione viene in considerazione,
secondo l'insegnamento di questa Corte, di cui alla sentenza n. 404
del 1988, quale esigenza di conservare il tetto "fino alla normale
consumazione della durata quadriennale del rapporto, come stabilita
ex lege";
Siffatta delimitazione temporale concorre a descrivere il regime
di "minore compressione del diritto del proprietario-locatore" voluto
dal legislatore con la legge n. 392 del 1978;
Sarebbe pertanto contrario alla ratio legis, tutelare l'ipotesi
del volontario abbandono dell'immobile o del recesso dal contratto da
parte del conduttore in favore di parenti od affini che, anche a
prescindere dal caso di specie (contratto soggetto a proroga con Ente
pubblico locatore), sarebbe fonte di una forte attenuazione del
diritto del locatore al di fuori di situazioni che impongono la
solidarietà sociale;
Il diritto del locatore, infatti, verrebbe a subire gli effetti
compressivi di comportamenti non sempre necessitati, quando non
arbitrari, del conduttore;
La dilatazione delle ipotesi di successione che si realizzerebbe
con la creazione delle nuove situazioni soggettive auspicate dal
giudice a quo indurrebbe nei fatti una circolazione del tutto anomala
delle abitazioni, concorrendo a ridurre ulteriormente un'offerta di
alloggi in locazione già molto rarefatta;
Tale prospettiva appare quindi antitetica a quell'esigenza di
riordino del mercato abitativo che questa Corte (sentenza n. 1028 del
1988) ha auspicato possa realizzarsi onde eliminare il disagio della
categoria dei conduttori "nel quadro di un intervento globale sui
settori dell'edilizia pubblica e privata (postulato dal legislatore
del 1978: cfr. sent. n. 252 del 1983), idoneo ad incrementare
l'offerta di alloggi a canoni economicamente sopportabili".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di
Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte