Sentenza n. 252/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1999 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 20 marzo
1997, con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni
espresse dall'on. Boato nei confronti del dott. Salvini, promosso con
ricorso del Tribunale di Milano, notificato l'11 marzo 1998,
depositato in cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 10 del
registro conflitti 1998.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore
Annibale Marini;
Udito l'avvocato Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile di risarcimento del danno
promosso dal dott. Guido Salvini nei confronti dell'on. Marco Boato,
il tribunale di Milano ha proposto conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato avverso la delibera del 20 marzo 1997 con la quale
la Camera dei deputati ha dichiarato che i fatti per i quali pende il
procedimento civile n. 10890/1990 dinanzi al citato organo
giurisdizionale concernono opinioni espresse da un parlamentare
nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione.
2. - Il giudizio dinanzi al tribunale ricorrente trae origine da
dichiarazioni rese dall'on. Boato sia in qualità di testimone, nel
corso del dibattimento relativo al processo penale a carico di
Adriano Sofri (celebratosi presso la Corte di assise di Milano per
l'omicidio del commissario di pubblica sicurezza Calabresi), sia in
interviste rilasciate ad organi di stampa, con le quali il
parlamentare accusava il dott. Guido Salvini (giudice istruttore nel
procedimento penale a carico di Sofri) di avere - durante un
colloquio informale con un detenuto - tentato di far confessare a
quest'ultimo che l'on. Boato era il mandante dell'omicidio
Calabresi.
2.1. - La Camera dei deputati, su proposta della Giunta per le
autorizzazioni a procedere, nella seduta del 20 marzo 1997 ha
deliberato - ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione -
che i fatti per i quali pende il suddetto giudizio civile
costituiscono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio
delle sue funzioni.
A sostegno dell'affermata insindacabilità delle dichiarazioni rese
dall'on. Boato, la Giunta, nella relazione, in primo luogo,
sottolineava, quale fatto notorio, la "battaglia politica" condotta
"da moltissimi anni" dall'on. Boato "sui temi della giustizia, su
quelli, in particolare, delle garanzie difensive nel processo penale
e sulla ricostruzione delle vicende relative alle numerose stragi che
si sono verificate nel nostro paese nel corso degli ultimi decenni".
Aggiungeva, quindi, che le dichiarazioni dell'on. Boato si inserivano
nell'ambito di un processo, quello per l'omicidio del commissario
Calabresi, che aveva assunto in quegli anni "una straordinaria
rilevanza politica, sia perché collegato a vicende propriamente
politiche, sia perché incentrato, per quanto riguarda le regole del
processo, sul ruolo dei collaboratori di giustizia e sull'utilizzo
che di tale strumento ha fatto la magistratura nel corso di questi
anni". Assumeva pertanto che l'episodio contestato all'on. Boato
costituisse "nella sua sostanza una denuncia di chiara ed evidente
natura politica, giacché intesa a denunciare un preteso uso distorto
delle regole processuali sull'uso dei collaboratori di giustizia,
materia questa oggetto da anni di ampio dibattito politico e
giuridico".
3. - Ritiene il tribunale che la Camera dei deputati non abbia
legittimamente esercitato il potere valutativo che le compete ai
sensi dell'art. 68 della Costituzione, in quanto la condotta tenuta
dall'on. Boato sarebbe del tutto estranea ai concetti di "opinione" e
di "esercizio delle funzioni" parlamentari di cui al citato art. 68
Cost.
3.1. - Osserva innanzitutto il tribunale ricorrente che le
argomentazioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere, fatte
proprie dall'Assemblea parlamentare, danno per scontato il
superamento del problema dell'estensione dell'area di
insindacabilità dall'esercizio delle funzioni tipicamente
parlamentari, o paraparlamentari, allo svolgimento di attività
politica, anche genericamente intesa, né funzionale né
astrattamente collegabile al mandato parlamentare. Superamento che
nella dottrina costituzionalistica non costituirebbe un dato
acquisito e che non sarebbe agevolmente ravvisabile neppure nella
giurisprudenza di questa Corte.
3.2. - Non sarebbe in ogni caso possibile, ad avviso dello stesso
tribunale, ricondurre la condotta dell'on. Boato nell'ambito delle
attività parlamentari o politiche in considerazione della natura
della notizia (che riguardava personalmente il parlamentare), della
fonte (un colloquio con un professionista che in nessun modo
risulterebbe collegato allo svolgimento di attività parlamentari),
del lasso di tempo trascorso tra l'acquisizione della notizia
(risalente al 1986) e l'inizio della sua divulgazione (23 febbraio
1990) e, infine, del fatto che le dichiarazioni sono state rese dal
parlamentare nel corso di un esame testimoniale in cui vi è
l'obbligo del teste di dire la verità e non di esprimere opinioni.
3.3. - Trattandosi della concreta attribuzione di un fatto
determinato, astrattamente idoneo - nella sua specificità e gravità
- ad integrare un illecito, la sua cognizione, conclude il tribunale,
dovrebbe essere dunque riservata, anche in forza dei precetti
costituzionali di cui agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione,
all'autorità giudiziaria ordinaria.
4. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile, nella prima fase
di delibazione sommaria, con ordinanza n. 37 del 1998.
5. - Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati
evidenziando, innanzitutto, la correttezza dell'iter argomentativo
seguito dall'Assemblea parlamentare a sostegno dell'insindacabilità
della condotta dell'on. Boato.
5.1. - Sostiene in proposito la Camera che, ai fini della
prerogativa dell'insindacabilità, l'Assemblea di appartenenza, per
la sua origine elettiva, è la sola che può stabilire - caso per
caso - se siano stati travalicati i limiti delle funzioni
parlamentari cui il deputato è legittimato in forza del mandato
elettivo.
Ferma in ogni caso restando che l'insindacabilità verrebbe meno in
caso di "manifesti eccessi dalla funzione parlamentare".
Ritiene peraltro la Camera che la motivazione espressa dalla Giunta
per le autorizzazioni a procedere e fatta propria dall'Assemblea
parlamentare non possa ritenersi manifestamente arbitraria od
implausibile.
Quanto alle modalità con le quali si è estrinsecata la condotta
dell'on. Boato, la difesa della Camera sostiene che "anche la materia
della testimonianza può essere supporto dell'attività politica" e
che "l'insindacabilità della relativa manifestazione è essa stessa
garanzia della verità del contenuto che altro teste non garantito
potrebbe temere di esprimere".
Su di un piano ancor più generale, aggiunge la Camera, non
varrebbe il riferimento a pretese lesioni all'onore o alla
reputazione del dott. Salvini, essendo prevalente, per il rilievo che
la vicenda assume, la necessità di tutelare l'esercizio della
funzione parlamentare.
Infine, a convalidare i risultati cui sono pervenuti sia la Giunta
per le autorizzazioni a procedere che l'Assemblea, "nel senso di
riconoscere il rispetto da parte del Boato dei limiti costituzionali
del mandato parlamentare", vi sarebbe - a giudizio della Camera - la
completa estraneità del parlamentare alle vicende legate
all'omicidio Calabresi, avendo il tribunale di Milano (recte: il
giudice istruttore) disposto l'archiviazione del procedimento a suo
tempo instaurato a carico del deputato.
6. - In prossimità della udienza pubblica la Camera dei deputati
ha depositato una memoria, ribadendo quanto già affermato nel
precedente atto di costituzione e svolgendo ulteriori considerazioni
a sostegno della correttezza della delibera di insindacabilità.
Osserva, in primo luogo, la Camera che la funzione parlamentare,
avendo natura politica, non potrebbe essere negata anche quando, come
nel caso in esame, non si esprima in comportamenti tipici, dovendosi
- proprio per le sue connotazioni politiche - adattare alle
divenienti realtà ed assumere di volta in volta forme e dimensioni
adeguate alle singole vicende. A siffatta affermazione non osterebbe
la sentenza di questa Corte n. 289 del 1998, in quanto tale decisione
- che avrebbe comunque confermato sia la natura libera dell'attività
parlamentare che la competenza della sola Assemblea di appartenenza a
conoscerne - aveva ad oggetto un caso diverso da quello per cui è
oggi conflitto.
Assume inoltre la Camera che, rientrando nell'esercizio del mandato
parlamentare non solo la funzione legislativa ma anche quella
ispettiva, ne conseguirebbe la possibilità di controllo e denuncia
di fatti che, pur riguardando personalmente il parlamentare, abbiano
comunque rilevanza generale, come la denuncia delle "deviazioni"
della magistratura in materia "di uso dei collaboratori di giustizia"
formulata dall'on. Boato.
Osserva ancora la Camera che l'omicidio del commissario Calabresi,
il conseguente processo, l'accusa (risultata infondata) rivolta
all'on. Boato di esserne il mandante, avevano assunto - per gli
effetti che ne derivavano all'accusato - una evidente rilevanza
politica e che dalle dichiarazioni rese dallo stesso on. Boato nel
corso dell'esame testimoniale dinanzi alla Corte di assise, nonché
in altre occasioni precedenti e susseguenti al processo, emergerebbe
la volontà del parlamentare di denunciare l'uso distorto, da parte
della magistratura, dei collaboratori di giustizia. Materia, questa,
oggetto da anni di un ampio dibattito politico e giuridico.
Nel contestare le argomentazioni svolte dal tribunale di Milano, la
difesa della Camera dei deputati rileva, infine, l'evidente
erroneità dell'affermazione secondo cui la Giunta per le
autorizzazioni a procedere avrebbe dato per scontato il superamento
dell'estensione dell'area di insindacabilità dall'esercizio delle
funzioni tipicamente parlamentari, o paraparlamentari, allo
svolgimento di attività politica, poiché al contrario l'intera
motivazione della predetta Giunta riguarderebbe l'ambito
dell'attività parlamentare, e non soltanto politica, dell'on.
Boato. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto
dal tribunale di Milano con ricorso notificato l'11 marzo 1998,
riguarda la deliberazione del 20 marzo 1997 con la quale la Camera
dei deputati ha ritenuto che i fatti in relazione ai quali l'on.
Marco Boato è stato convenuto in giudizio dinanzi a quel tribunale
dal magistrato Guido Salvini, concernono opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del
primo comma dell'art. 68 della Costituzione.
2. - Il conflitto è inammissibile.
3. - In allegato alla memoria depositata nell'imminenza
dell'udienza pubblica la difesa della Camera dei deputati ha prodotto
una copiosa documentazione relativa all'attività parlamentare svolta
dall'on. Boato, in un arco di tempo di oltre sedici anni, al fine di
dimostrare la particolare attenzione da questi costantemente dedicata
al tema delle garanzie difensive nel processo penale e, quindi, il
nesso funzionale tra le dichiarazioni rilasciate, in sede giudiziaria
ed extragiudiziaria, dall'on. Boato e l'esercizio della funzione
parlamentare. Da tale documentazione emerge, peraltro, che l'on.
Boato, all'epoca dei fatti per i quali è stato convenuto in giudizio
dinanzi al tribunale di Milano (febbraio 1990), era membro di una
Camera - il Senato - diversa da quella che ha adottato la delibera di
insindacabilità.
Preliminarmente ad ogni altra questione, sorge pertanto la
necessità di stabilire, in via generale, nell'ipotesi di mutamento
della Camera di appartenenza del parlamentare, se la delibera di
insindacabilità debba essere adottata dalla Camera a cui il
parlamentare apparteneva al momento del fatto o da quella di
appartenenza del parlamentare al momento di adozione della delibera.
Accertamento che, incidendo, come si vedrà, sull'ammissibilità del
conflitto e, quindi, su materia sottratta al potere dispositivo delle
parti, deve essere effettuato da questa Corte ex officio.
3.1 - In proposito, va ribadito che l'insindacabilità di cui al
primo comma dell'art. 68 della Costituzione è diretta a garantire,
in via primaria, non già la persona del parlamentare, ma la libertà
e l'autonomia delle Camere. Sotto un diverso e concorrente aspetto la
garanzia, investendo le opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni parlamentari, ha necessariamente riguardo alle funzioni
esercitate dal deputato o dal senatore nel momento in cui le opinioni
stesse vengono espresse.
Non ha invece alcun rilievo - a differenza di quanto si verifica
per la prerogativa di cui al secondo comma dell'art. 68 della
Costituzione - la qualità che il soggetto rivesta nel momento in cui
è chiamato in giudizio.
È pertanto alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento
del fatto, e ad essa sola, che competono - come appare del resto
acquisito, dopo talune oscillazioni, nella stessa più recente prassi
parlamentare - i poteri connessi alla prerogativa
dell'insindacabilità, ed innanzitutto il potere di valutare la
riconducibilità delle opinioni all'esercizio delle funzioni
parlamentari.
3.2. - Competente a pronunciarsi sulla insindacabilità delle
opinioni espresse dall'on. Boato, in relazione alle quali pende
giudizio civile dinanzi al tribunale di Milano, è dunque il Senato
della Repubblica, cui il parlamentare apparteneva all'epoca in cui
rese le dichiarazioni stesse, e non la Camera dei deputati.
3.3. - La inesistenza, nella specie, di una delibera della Camera
di appartenenza del parlamentare, facendo mancare la materia stessa
del conflitto, non può non comportarne la dichiarazione di
inammissibilità. Resta ovviamente impregiudicato il potere della
Camera competente di deliberare in argomento; come resta
impregiudicato quello dell'autorità giudiziaria di giudicare sui
fatti, e anche di valutare autonomamente la loro riconducibilità
alle funzioni parlamentari e di contrastare eventualmente una diversa
valutazione della Camera stessa, se e quando essa sopravvenga, con lo
strumento del conflitto di attribuzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri
dello Stato proposto dal tribunale di Milano nei confronti della
Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte