Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 58 e 65

legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina della locazione di immobili

urbani) promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1983 dal Tribunale

di Firenze nel procedimento civile vertente tra Hurtado Rampoldi Cesare

e Figna Maria Enrichetta, iscritta al n. 1336 del registro ordinanze

1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 bis

dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra

Hurtado Rampoldi Cesare, conduttore di un immobile adibito ad uso

abitativo, e Figna Maria Enrichetta, locatrice, ed avente per oggetto

licenza per finita locazione, il Tribunale di Firenze con ordinanza del

17 ottobre 1983 (reg. ord. n. 1336 del 1984) sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n.

392, in riferimento all'art. 3 Cost.;

che il Tribunale rilevava come, nell'ambito dei contratti in corso

al momento dell'entrata in vigore della l. cit., l'art. 58 prevedesse

un'ulteriore proroga dei contratti che vi erano già soggetti mentre,

per quelli con termine finale successivo alla scadenza prevista

dall'ultimo provvedimento vincolistico (d.l. n. 298 del 1978 conv. in

l. n. 395 del 1978), l'art. 65 non prevedeva alcuna proroga;

che questa differenza di trattamento sembrava al Tribunale

ingiustificata, e perciò in contrasto col principio d'eguaglianza,

quando le condizioni di reddito del conduttore fossero le stesse in

entrambi i tipi di contratti, tenuto conto della circostanza puramente

accidentale costituita dalla data convenzionale di scadenza.

Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata

con la sentenza 6 dicembre 1984 n. 281;

che in questa si è rilevata la non omogeneità dei due tipi di

contratto considerati dai giudici rimettenti, poiché solo per quelli

già soggetti a proroga nella precedente legislazione vincolistica si

poneva, per il legislatore del 1978, il problema di attuare

gradualmente il passaggio al nuovo regime: problema risolto appunto con

la nuova (ultima) proroga prevista nell'art. 58;

che l'art. 65 ha, per contro, disciplinato contratti non

precedentemente prorogati, sottoponendoli al nuovo regime, più

favorevole al conduttore rispetto a quello della precedente

legislazione;

che nella citata sentenza si è concluso che, per la diversità

delle situazioni prese in esame, non è ravvisabile alcuna violazione

del principio di eguaglianza;

che perciò la questione sollevata attualmente dev'essere

dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392,

sollevata in riferimento all'art, 3 Cost. dal Tribunale di Firenze con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con sentenza n.

281 del 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte