Sentenza n. 253/1989
Altra decisione · depositata il 18/05/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13
dicembre 1988, avente per oggetto: "Variazioni al bilancio della
Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della
Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 - Assestamento"
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
Sicilia notificato il 21 dicembre 1988, depositato in cancelleria il
29 dicembre 1988 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1988;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il ricorrente, e
l'avvocato Giuseppe Fazio per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 21 dicembre 1988, il Commissario dello
Stato per la regione Siciliana ha impugnato davanti a questa Corte
l'art. 14 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana
nella seduta del 13 dicembre 1988 e recante "Variazioni al bilancio
della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali
della Regione siciliana per l'anno finanziario 1988 - Assestamento",
deducendone l'illegittimità costituzionale per violazione degli
artt. 81, terzo e quarto comma, 5, 97 e 128 della Costituzione, in
relazione ai limiti posti alla legislazione regionale dall'art. 14
dello Statuto.
La disposizione impugnata prevede la proroga fino al 30 giugno
1989 delle garanzie occupazionali - già disposte da precedenti leggi
- a favore di taluni lavoratori degli ispettorati ripartimentali
delle foreste, nonché dei contratti a termine stipulati dai Comuni -
ai sensi delle leggi regionali nn. 37 del 1985 e 26 del 1986 - per
prestazioni tecniche relative alle procedure di sanatoria edilizia.
La norma, nel presupposto che la legge di assestamento abbia la
stessa natura giuridica della legge di bilancio, viene censurata in
quanto, introducendo una nuova spesa, violerebbe il terzo comma
dell'art. 81 della Costituzione. Per la sua natura sostanziale, si
porrebbe poi in contrasto anche con il quarto comma dello stesso art.
81, non prevedendo un'adeguata copertura in relazione agli oneri
derivanti dalla proroga delle garanzie occupazionali e dei predetti
contratti a termine. In tal senso, infatti, in assenza di qualsiasi
seppur generico riferimento a nuove o maggiori entrate, il mero
"riscontro" della spesa nel bilancio pluriennale non costituirebbe
un'idonea indicazione dei mezzi atti a farvi fronte.
Peraltro, nella parte in cui dispone la proroga dei contratti a
termine (che l'art. 14 della legge regionale n. 26 del 1986 prevedeva
di durata biennale e non rinnovabili) stipulati da Comuni per
prestazioni tecniche relative alle procedure di sanatoria edilizia,
la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio
di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non
risponderebbe alle effettive esigenze dei comuni che potrebbero, in
ipotesi, aver già esaurito la fase istruttoria delle predette
procedure, ma bensì al mero interesse dei singoli dipendenti al
mantenimento del posto di lavoro.
Dalla indiscriminata e diretta operatività della proroga dei
contratti a termine deriverebbe, altresì, la lesione dell'autonomia
comunale garantita dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, mentre
l'applicabilità di detta proroga anche ai contratti scaduti alla
data di entrata in vigore della legge violerebbe il principio
generale della certezza del diritto evidenziando l'abnormità della
disposizione impugnata.
Si è costituita in giudizio la Regione Sicilia sostenendo
l'infondatezza di tutte le censure suesposte e chiedendo che venga
conseguentemente dichiarata la legittimità costituzionale della
norma impugnata. Considerato in diritto Va anzitutto rilevato che, nelle more del presente giudizio, il
testo legislativo contenente la disposizione denunciata, approvato
dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 13 dicembre 1988
e recante "Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio
dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per
l'anno finanziario 1988 - Assestamento", è stato (ai sensi dell'art.
29 dello Statuto speciale) promulgato (legge 1° febbraio 1989, n. 3)
ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione,
avvenuta nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 6, del 7
febbraio 1989.
Successivamente, il legislatore regionale, con legge 20 febbraio
1989, n. 4 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione
siciliana, n. 9 del 21 febbraio 1989 ed entrata in vigore nello
stesso giorno), ha espressamente abrogato (art. 5, comma quinto)
l'art. 14 della legge n. 3 del 1989, la norma cioè oggetto del
presente giudizio, provvedendo a sostituirne la disciplina con altra
che non appare censurabile alla luce delle deduzioni svolte dal
Commissario di Governo nel suo ricorso introduttivo, e la cui
efficacia, peraltro, retroagisce alla data del 1° gennaio 1989 (art.
9 legge 20 febbraio 1989, n. 4).
Poiché dunque l'art. 5 della legge regionale siciliana n. 4 del
1989, non solo abroga la norma impugnata in via preventiva dal
Governo, ma, innovandone il contenuto con efficacia retroattiva, ne
impedisce anche qualsiasi possibile effetto successivo alla sua
promulgazione, viene meno la materia del contendere e ne deve
conseguentemente essere dichiarata la cessazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso col
quale il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha promosso
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge
approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 dicembre 1988,
recante "Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio
dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per
l'anno finanziario 1988 - Assestamento".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte