Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, e

dell'art. 130, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) promosso con ordinanza

emessa il 9 giugno 1994 dal magistrato di sorveglianza di Palermo nel

procedimento di esecuzione nei confronti di Colletti Filippo,

iscritta al n. 754 del registro ordinanza 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Palermo, nell'ambito

di un procedimento di esecuzione della misura di sicurezza personale

della libertà vigilata (disposta nei confronti di Colletti Filippo

con provvedimento del medesimo ufficio giudiziario del 17 dicembre

1993), in sede di esame dell'istanza avanzata dal prevenuto e diretta

ad ottenere l'autorizzazione all'uso, per motivi di lavoro, della

patente di guida (nel frattempo revocatagli, a seguito della

sottoposizione alla misura di sicurezza), con ordinanza del 9 giugno

1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 dicembre 1994) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 120,

comma 1, e 130, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 aprile

1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui non

prevedono che il magistrato di sorveglianza possa autorizzare, nei

confronti delle persone sottoposte a misura di sicurezza personale,

l'uso della patente di guida per comprovate esigenze lavorative";

che nell'ordinanza di rimessione si sostiene che le norme

impugnate contrasterebbero:

a) con il principio di "parità di trattamento normativo"

(art. 3 della Costituzione), se confrontate con altre norme, quali

l'art. 228, quarto comma, del codice penale, secondo cui la libertà

vigilata deve tendere al riadattamento sociale della persona anche

mediante il lavoro, e l'art. 62, secondo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689 che consente al magistrato di sorveglianza di

"disciplinare" la sospensione della patente di guida quando questa

sia indispensabile strumento per lo svolgimento dell'attività

lavorativa di colui che è sottoposto alla misura della libertà

controllata o della semidetenzione;

b) con il principio di ragionevolezza (art. 3 della

Costituzione), in quanto, ove l'attività lavorativa richieda l'uso

dell'automezzo e, quindi, della relativa patente di guida, il ritiro

del titolo abilitativo nel corso dell'esecuzione della libertà

vigilata sarebbe contraddittorio rispetto alla finalità

risocializzante della misura di sicurezza in questione;

c) con la finalità rieducativa di cui all'art. 27 della

Costituzione, riferibile anche alle misure di sicurezza e

specificamente alla libertà vigilata, nella quale andrebbe non

ostacolato, bensì agevolato il lavoro quale elemento fondamentale

del processo rieducativo;

d) ed infine con gli artt. 4 e 16 della Costituzione,

determinandosi una irragionevole limitazione del diritto del soggetto

alla libera circolazione e del diritto-dovere di svolgere una

attività lavorativa secondo le proprie possibilità e le proprie

scelte, quando tale attività lavorativa è connessa con l'uso di

automezzi;

che, inoltre, si sostiene che, mentre nel vigente sistema delle

misure di sicurezza personali sarebbero stati eliminati tutti i casi

di pericolosità presunta e gli effetti automatici ad essa connessi,

essendosi affidato alla discrezionalità del magistrato di

sorveglianza il giudizio sulla concreta pericolosità sociale, le

norme impugnate determinerebbero la compressione di diritti

costituzionalmente garantiti per effetto di un rigido meccanismo di

automatica e inderogabile preclusione normativa, dipendente dalla

mera sottoposizione della persona alla misura di sicurezza, in

contrasto con i principi desumibili dalla legge di delega del nuovo

codice di procedura penale (legge n. 81 del 1987, art. 2, n. 96), che

avrebbe assicurato la garanzia di giurisdizionalità anche per la

fase dell'esecuzione, di tal ché la limitazione si configurerebbe

come una sorta di pena accessoria anomala, reintegrabile soltanto con

la riabilitazione e non riconducibile ai motivi di sicurezza che

l'art. 16 della Costituzione pone come ragione giustificatrice della

limitazione legislativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, per

il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, contestando la

fondatezza della questione;

Considerato che al magistrato di sorveglianza sono dalla legge

attribuite funzioni in tema (tra l'altro) di misure di sicurezza, tra

le quali non rientra la revoca della patente, che è di competenza di

altra autorità in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge;

che il giudice a quo richiede a questa Corte una pronuncia

diretta ad attribuirgli un potere nuovo, che gli consenta di adattare

la situazione determinata da altra autorità dello Stato in relazione

a "comprovate" esigenze lavorative della persona sottoposta a misura

di sicurezza personale e di interferire quindi in una sfera rispetto

alla quale è allo stato del tutto estraneo;

che una simile pronuncia comporta una serie di valutazioni che,

sia nell' an che nel quomodo, sono squisitamente discrezionali

comportando la scelta fra soluzioni nessuna delle quali

costituzionalmente imposta e come tale di spettanza esclusiva del

legislatore, onde è palese l'inammissibilità della questione (sent.

n. 119 del 1994, punto 2 della motivazione, e ord. n. 147 del 1989);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1,

lett. b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e

27 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Palermo con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte