Sentenza n. 253/1996
Altra decisione · depositata il 16/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
citata
- art. 16legge 537/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della regione Siciliana notificato
il 19 agosto 1995, depositato in cancelleria il 28 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 12 maggio
1995, recante: "Modalità di attuazione degli artt. 16, comma 17,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 16, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di
riserva all'erario, dal 1 gennaio 1994, del gettito derivante dagli
interventi in materia di entrate di cui alle predette disposizioni
legislative", iscritto al n. 30 del registro conflitti 1995;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Francesco Torre e Giovanni Lo Bue per la regione
Siciliana e l'avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso ritualmente notificato, depositato in cancelleria
il 28 agosto 1995, la regione Siciliana ha proposto conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto
emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, il 12 maggio 1995 (Modalità di attuazione degli articoli 16,
comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 16, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di
riserva all'erario, dal 1 gennaio 1994, del gettito derivante dagli
interventi in materia di entrate di cui alle predette disposizioni
legislative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
144, serie generale, del 22 giugno 1995. La regione ritiene che tale
decreto violi le attribuzioni regionali in materia finanziaria,
previste dall'art. 36 dello statuto (approvato con regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dalle relative norme di
attuazione (art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074).
La regione ricorrente ha chiesto, quindi, l'annullamento del
decreto nella parte in cui esso sottrae alla regione, anche con
effetto retroattivo, incrementi di imposta arbitrariamente inclusi
tra le nuove entrate riservate all'erario dall'art. 16, comma 17,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 16, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Il decreto ministeriale denunciato definisce le modalità di
determinazione e di attribuzione degli incrementi di imposta (per gli
anni 1994, 1995, 1996 e seguenti), che derivano dalle disposizioni in
materia di entrata stabilite con gli interventi correttivi di finanza
pubblica previsti, appunto, dalla legge n. 537 del 1993 e dal
decreto-legge n. 557 del 1993, i quali riservano all'erario le
entrate aggiuntive per concorrere alla copertura degli oneri del
debito pubblico e per il riequilibrio del bilancio dello Stato, in
conformità agli impegni assunti in sede comunitaria.
Lo stesso decreto prevede, inoltre, che, sulla base dei dati
definitivi, sia effettuato il conguaglio delle somme corrisposte in
sede di previsione (art. 10).
La regione ricorrente non contesta la riserva allo Stato degli
incrementi di imposta derivanti dagli interventi correttivi di
finanza pubblica disposti con i provvedimenti legislativi che il
decreto ministeriale impugnato intende attuare, ma ritiene
discutibile la determinazione presuntiva delle variazioni del gettito
dei tributi considerati ed irragionevole il calcolo delle nuove
entrate riscosse nel territorio della regione.
Il correttivo al sistema di attribuzione delle entrate effettuato
in base ai dati previsionali, introdotto dall'art. 10, comma 2, sulla
scorta dei dati definitivi, renderebbe non tempestivo il previsto
conguaglio e ritardato il riconoscimento di eventuali spettanze
regionali.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o
rigettato nel merito.
L'Avvocatura sottolinea che il decreto impugnato risponde alla
necessità di far affluire direttamente all'erario gli incrementi di
imposte riscosse nella regione Siciliana, incrementi che si
verificano per effetto degli interventi correttivi di finanza
pubblica stabiliti con la legge n. 537 del 1993 e con il
decreto-legge n. 557 del 1993. La determinazione della previsione di
maggior gettito, spettante allo Stato, è stata stabilita dal decreto
impugnato sulla base del raffronto con la previsione di competenza
dei capitoli di bilancio dello Stato cui quelle entrate affluiscono,
in modo da ottenere per ciascun capitolo l'incidenza percentuale
prodotta dagli incrementi provocati dalle nuove leggi. Le percentuali
così ottenute sono state poi applicate alle previsioni di bilancio
della regione Siciliana, per ottenere il prevedibile incremento delle
imposte riscosse nella regione, da attribuire allo Stato.
L'Avvocatura prende atto che la regione, senza contestare la
legittimità delle leggi che riservano allo Stato il gettito di
questi interventi straordinari in materia finanziaria, ritiene che
siano discutibili solo i criteri di determinazione quantitativa del
gettito stesso. L'Avvocatura sostiene che la valutazione del
gettito, determinata in sede di previsione, sia sufficientemente
precisa. Eventuali errori, sempre possibili trattandosi di una
previsione, sarebbero corretti in sede di conguaglio, che potrà
portare tanto ad un dare quanto ad un avere da parte della regione.
L'Avvocatura sottolinea che i dubbi avanzati sulla determinazione
del gettito derivante dalle misure urgenti di finanza pubblica, se
portassero all'annullamento del decreto, avrebbero l'effetto di far
acquisire alla regione le entrate che la legge riserva allo Stato. Considerato in diritto
1. - La regione Siciliana, denunciandolo come invasivo di proprie
attribuzioni in materia finanziaria (art. 36 dello statuto ed art. 2
delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n.
1074), chiede l'annullamento del decreto emanato il 12 maggio 1995
dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
che, ricorrendo ad un criterio di valutazione presuntiva, determina
il maggior gettito delle entrate, riservate allo Stato, derivanti
dalle misure urgenti di risanamento della finanza pubblica disposte
con la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e con il decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1994, n. 133.
Il calcolo viene effettuato per quantità globali, determinando le
incidenze percentuali di incremento, previste per i capitoli di
entrata del bilancio dello Stato che vengono in considerazione, per
effetto delle disposizioni legislative da attuare. Applicando tali
percentuali di incremento alle previsioni triennali di bilancio della
regione Siciliana, si determina presuntivamente il maggior gettito,
riservato all'erario, delle imposte riscosse nella regione come
effetto delle medesime disposizioni legislative.
2. - Il ricorso non è fondato.
Non è posta in discussione l'attribuzione allo Stato delle entrate
tributarie conseguenti agli interventi correttivi di finanza
pubblica, disposti con provvedimenti legislativi che destinano le
nuove entrate alla copertura degli oneri per il servizio del debito
pubblico ed all'attuazione degli impegni di riequilibrio del bilancio
dello Stato assunti in sede comunitaria (art. 16, comma 17, della
legge n. 537 del 1993; art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 557 del
1993).
Difatti le norme di attuazione dello statuto della regione
Siciliana in materia finanziaria, pur stabilendo che spettano alla
regione tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo
territorio, prevedono che a tale regola si deroghi per le nuove
entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi,
alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
contingenti o continuative dello Stato, specificate dalle leggi
medesime (art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074).
Posta la legittimità della destinazione allo Stato del maggior
gettito di imposta che deriva dagli interventi legislativi in
questione, certamente la determinazione quantitativa del gettito
stesso, calcolato proiettando su base regionale l'incremento
percentuale delle entrate previsto su base nazionale, non lede le
attribuzioni regionali.
Il criterio, necessariamente presuntivo, seguito dal decreto
denunciato per la stima preventiva e provvisoria dell'incremento nel
gettito delle imposte riservate allo Stato, si basa su di un
ragionevole calcolo, la cui attendibilità non è oggetto di
specifica e argomentata contestazione. Né mancano i correttivi,
giacché lo stesso decreto prevede che, acquisiti i dati definitivi,
si provveda al conguaglio delle somme di spettanza dello Stato o
della regione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato e, per esso, al Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, disporre con decreto
modalità di attuazione dell'art. 16, comma 17, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1994, n. 133, in materia di riserva all'erario, dal 1
gennaio 1994, del gettito derivante dagli interventi in materia di
entrate di cui alle predette disposizioni legislative.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte