Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro),

riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno

1999 dalla Commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso

proposto dall'Ufficio del Registro di Milano contro Fadini Mario,

iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 2000;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che, nell'ambito di un giudizio pendente davanti ad

essa, la Commissione tributaria regionale di Milano, con ordinanza

del 6 marzo 1997, sollevava d'ufficio questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

(Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 del

d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui

sottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli atti

dell'autorità giudiziaria, in riferimento agli artt. 24, 53, 76 e 77

della Costituzione;

che la Corte costituzionale, con sentenza n. 7 del 1999,

rigettava la questione, ritenendola infondata sotto tutti i profili

denunciati, rilevando, in particolare, che sono soggetti ad imposta

non gli atti genericamente enunciati dalle parti, ma solo quelli

posti dal giudice a base della propria decisione e che "se l'atto

enunciato (e per questo motivo tassato) era soggetto ad imposta in

termine fisso, le parti risultano inadempienti ad un loro preciso

dovere fiscale", né la successiva tassazione viola il diritto di

difesa; se, invece, "il provvedimento enunciato è soggetto a

tassazione in caso d'uso, è proprio la sua allegazione in giudizio

che, rappresentandone una forma d'uso, ne legittima la sottoposizione

all'imposta di registro";

che, con ordinanza del 28 giugno 1999, la Commissione

tributaria regionale di Milano, nell'ambito dello stesso giudizio a

quo ha nuovamente sollevato una questione di legittimità

costituzionale, del tutto identica alla precedente, ritenendo che le

ragioni poste dalla Corte costituzionale a fondamento della citata

sentenza n. 7 del 1999 non siano convincenti, in quanto il giudice

delle leggi non avrebbe considerato che "l'alternativa assoluta

nell'ambito della quale ... ha risolto la questione di legittimità

costituzionale ... non esaurisce in realtà le fattispecie legali

della sottoposizione ad imposta delle enunciazioni, e non le

esaurisce proprio con riferimento al caso concreto in cui le ipotesi

indicate dal legislatore sono rilevanti per il giudizio" a quo.

Risulterebbero, secondo il rimettente, sottoposti a tassazione non

solo le enunciazioni degli atti soggetti a registrazione in termine

fisso e quelle degli atti sottoposti a registrazione in caso d'uso,

ma anche le disposizioni, i contratti e gli altri atti per i quali

non sarebbe mai sorta l'obbligazione tributaria; che verrebbe invece

ad esistenza solo in ragione dell'enunciazione contenuta nel

provvedimento dell'autorità giudiziaria;

che, pertanto, il giudice a quo ripropone tutte le censure,

avanzate contro la norma impugnata nella precedente ordinanza di

rimessione, alla quale esplicitamente si richiama, chiedendo alla

Corte costituzionale di pronunciarsi su di esse;

che nel giudizio avanti la Corte costituzionale non si è

costituita la parte privata, mentre è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità o

comunque la manifesta infondatezza della questione, rilevando che "il

giudice a quo replica inammissibilmente, nella sostanza, nell'ambito

dello stesso giudizio a quo alla sentenza n. 7/1999 della Corte,

dichiarativa della non fondatezza della questione già sollevata con

riferimento alla stessa norma ed agli stessi parametri

costituzionali";

che inoltre, secondo la difesa erariale, il giudice

rimettente, muovendo da un inesatto apprezzamento della legge delega

e considerando ostacolo all'agire in giudizio ciò che ostacolo non

è, introdurrebbe una distinzione consistente in un'astratta

classificazione delle tecniche impositive nel sistema della legge di

registro, del tutto sterile ai fini dello scrutinio di

costituzionalità.

Considerato che, nel caso in cui la Corte costituzionale abbia

emesso una pronuncia di carattere decisorio, è precluso al giudice a

quo rimetterle una seconda volta la medesima questione, nel corso

dello stesso grado di giudizio pendente tra le stesse parti, ferma

restando la proponibilità della questione riformulata in termini

sostanzialmente diversi, cioè con riferimento a norme, parametri o

profili del tutto nuovi (cfr. sentenze n. 12 del 1998, n. 257 del

1991, n. 350 del 1987); e ciò per evitare un bis in idem che si

risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della

Corte, in violazione dell'art. 137, comma terzo, della Costituzione;

che, nella specie, la Commissione tributaria regionale di

Milano ripropone, nell'ambito dello stesso grado di giudizio, la

medesima questione già sollevata nel 1997 ed oggetto della sentenza

di rigetto n. 7 del 1999, senza far riferimento ad un quadro diverso,

ma anzi chiedendo a questa Corte un riesame nel merito della sua

pronuncia, sia pure sottolineandone particolari aspetti;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22

del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata dalla

Commissione tributaria regionale di Milano, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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