Sentenza n. 253/2001
Altra decisione · depositata il 17/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 25 novembre 1999 (atti Camera;
doc. IV-quater, n. 92), della Camera dei deputati relativa alla
insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Umberto Bossi
nei confronti di Luigi Crespi, promosso con ricorso del tribunale di
Milano,IV sezione penale, notificato il 24 novembre 2000, depositato
in cancelleria il 18 dicembre 2000 ed iscritto al n. 61 del registro
conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza-ricorso in data 22 marzo 2000 (pervenuta a
mezzo del servizio postale nella cancelleria della Corte il 17 giugno
2000), emessa nell'ambito di un procedimento penale per il reato di
diffamazione aggravata a carico del deputato Umberto Bossi, il
tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla
delibera adottata dall'Assemblea il 25 novembre 1999 (atti Camera;
doc. IV-quater n. 92), secondo la quale le dichiarazioni, per cui è
pendente il procedimento penale di cui si tratta, concernono opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue
funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
L'imputazione per la quale è stato disposto il rinvio a giudizio
si riferisce a frasi dal contestato carattere diffamatorio
pronunciate dall'onorevole Bossi, nel corso di una conversazione
telefonica intrattenuta con il conduttore di una trasmissione
televisiva, nei confronti di Luigi Crespi, legale rappresentante
della S.r.l. Datamedia Edizioni.
Il ricorrente lamenta l'erroneità di valutazione da parte della
Assemblea nell'apprezzamento del nesso funzionale che delimita
l'ambito di operatività dell'art. 68 della Costituzione.
Il tribunale osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte
costituzionale (sentenze n. 379 del 1996; n. 375 del 1997; n. 289 del
1998 e n. 329 del 1999), la prerogativa dell'insindacabilità non si
estenderebbe a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere,
ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie
del potere legislativo.
Il discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il
parlamentare manifesta nel più esteso ambito dell'attività
politica, per i quali non vale l'immunità, e le opinioni coperte da
tale garanzia, sarebbe costituito dall'inerenza delle opinioni
all'esercizio delle funzioni parlamentari. Non si potrebbe ricondurre
alla funzione parlamentare l'intera attività politica svolta dal
membro del Parlamento.
Nel caso di specie non sarebbe ravvisabile alcun collegamento tra
le espressioni contestate al deputato come diffamatorie e l'esercizio
della sua attività parlamentare, né tali espressioni potrebbero
ritenersi ispirate all'intento divulgativo di una scelta o di
un'attività politico-parlamentare.
Il tribunale dubita che sia sufficiente ad integrare il profilo
funzionale il mero fatto che in una trasmissione televisiva si
dibattessero opinioni sulla politica del partito, di cui l'imputato
è esponente di spicco; ritiene, pertanto, che sarebbe stata
compressa la sfera di attribuzioni propria del potere giudiziario.
2. - Nella prima fase di sommaria delibazione in camera di
consiglio, il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 488 del 2000, la quale ha disposto che, a cura del tribunale di
Milano, il ricorso e l'ordinanza venissero notificati alla Camera dei
deputati entro sessanta giorni dalla comunicazione al ricorrente
effettuata dalla cancelleria, per essere successivamente depositati,
con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della
Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse, a
norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Il tribunale di Milano, cui, in data 11 novembre 2000, era
pervenuta l'ordinanza anzidetta 10 novembre 2000, che disponeva, tra
l'altro, la notificazione, ha provveduto il 22 novembre 2000 a
chiedere, tramite l'Ufficio unico della Corte d'appello di Roma, le
notifiche, effettuate il 24 novembre.
Il ricorso e l'ordinanza, con la relata di notificazione alla
Camera dei deputati, sono stati restituiti al tribunale di Milano
dallo stesso ufficio unico della Corte d'appello di Roma a mezzo
posta il 1° dicembre 2000, con plico pervenuto all'Ufficio postale di
Milano il 6 dicembre successivo e protocollato in arrivo il
9 dicembre 2000 presso la cancelleria del tribunale. Detta
cancelleria provvedeva a spedire il ricorso suddetto, per il deposito
alla cancelleria della Corte costituzionale con nota del 13 dicembre,
consegnata all'Ufficio postale di Milano con affrancatura ordinaria
il 14 dicembre (20o giorno dalla notifica), e pervenuta alla Corte il
18 dicembre 2000 (quattro giorni dopo la scadenza del termine
anzidetto).
3. - Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato. In una successiva
memoria la Camera ha eccepito che il deposito del ricorso presso la
cancelleria della Corte era stato compiuto oltre il temine perentorio
di venti giorni dalla notificazione.
Nel merito, ha insistito per l'infondatezza del ricorso. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato
promosso con ordinanza-ricorso 22 marzo 2000 dal tribunale di Milano
nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera,
da quest'ultima adottata nella seduta del 25 novembre 1999 (atti
camera; doc. IV-quater, n. 92), che ha ritenuto che le dichiarazioni
per le quali è in corso procedimento penale nei confronti
dell'onorevole Umberto Bossi costituiscono opinioni espresse
nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, con conseguente
insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione.
2. - Preliminarmente deve essere esaminato il profilo di
improcedibilità, segnalato dalla difesa della Camera dei deputati.
Nella disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri dello
Stato, l'avvio di ciascuna delle due distinte fasi procedurali nelle
quali si articola il giudizio - destinate a concludersi, la prima con
la delibazione sommaria sull'ammissibilità del ricorso e la seconda
con la decisione definitiva sul merito oltre che sull'ammissibilità
- è rimesso all'iniziativa della parte (potere interessato promotore
del conflitto), che, in particolare, all'esito della prima fase
sommaria, ha l'onere di provvedere, nei termini previsti, sia alla
notificazione del ricorso e dell'ordinanza che lo ammette, sia al
deposito presso la cancelleria della Corte degli atti notificati, nel
termine di venti giorni dall'ultima notificazione, ai sensi
dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 203 del 1999; n. 449
del 1997).
L'anzidetto termine di venti giorni ha carattere perentorio,
perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini
stabiliti per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto
comma, delle citate norme integrative (v., oltre alle richiamate
sentenze n. 203 del 1999 e n. 449 del 1997, sentenze nn. 50 e 35 del
1999; nn. 342 e 274 del 1998).
3. - Il ricorso è pervenuto ed è stato depositato nella
cancelleria della Corte, con la prova delle notificazioni eseguite a
norma dell'art. 37, quarto comma, della legge 31 marzo 1953, n. 87,
il 18 dicembre 2000, oltre il termine di venti giorni dall'ultima
notificazione (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale), termine peraltro
espressamente richiamato nell'ordinanza di questa Corte del
10 novembre 2000, emessa nella fase preliminare del giudizio ai sensi
dell'art. 37 della citata legge n. 87 del 1953.
Solo la data di arrivo presso la Corte è rilevante ai fini
dell'adempimento del deposito e non quella della spedizione, in
mancanza di specifica disposizione attributiva di valore, ai fini del
predetto deposito, alla data di invio a mezzo posta (sentenza n. 449
del 1997).
Non può, pertanto, procedersi allo svolgimento dell'ulteriore
fase del giudizio e non resta che dichiarare la improcedibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Milano nei confronti
della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte