Sentenza n. 254/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1974 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 645/1952
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo
comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione della
XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della
Costituzione), promosso con ordinanza emessa il 29 febbraio 1972 dal
tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Perini
Agostino ed altri, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21
giugno 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore
Leonetto Amadei.
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il tribunale di Venezia nel corso del giudizio penale a carico di
Perini Agostino ed altri, imputati di concorso in tentata violazione di
domicilio pluriaggravata nonché in pubbliche manifestazioni usuali del
disciolto partito fascista (artt. 8 cpv., 110, 112 n. 1 del codice
penale e 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645), ha sollevato, su
istanza della difesa, la questione di legittimità costituzionale del
secondo comma dell'art. 7 della stessa legge n. 645 del 1952, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.
L'obbligatorietà del rito istruttorio sommario, imposta
dall'articolo contestato, costituirebbe, a parere del collegio
proponente, non solo violazione del principio di eguaglianza, ma
rappresenterebbe, anche, una menomazione del diritto di difesa, in
quanto il rito sommario non offrirebbe all'imputato quelle maggiori
garanzie che sono proprie dell'istruzione formale.
Nel giudizio davanti alla Corte vi è stato solo l'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato.
Preliminarmente l'Avvocatura dello Stato prospetta la irrilevanza,
ai fini della decisione, della sollevata questione di legittimità
costituzionale, sotto il profilo che trattandosi, nel caso, di
contravvenzione - reato che la legge n. 645 del 1952 non sottrae alla
normale competenza pretorile - , il tribunale sarebbe stato chiamato a
prendere cognizione di essa per ragioni di connessione, per cui il rito
sommario avrebbe tratto la sua esclusiva derivazione dall'art. 389 del
codice di procedura penale, per essersi, da parte del P.M., istruito il
processo per il delitto di tentata violazione di domicilio con tale
rito.
Nel merito, la stessa Avvocatura sostiene la infondatezza della
questione tanto in riferimento all'art. 3, quanto in riferimento
all'art. 24 della Costituzione.
Non sussisterebbe la violazione del principio di eguaglianza in
quanto la scelta del rito sommario sarebbe stata imposta dal
legislatore e non già demandata ad una scelta discrezionale
dell'organo giudiziario preposto all'esercizio dell'azione penale.
La scelta del legislatore troverebbe una sua ragionevole
giustificazione non solo nei motivi di esemplarità, richiamati nella
relazione alla legge, ma anche nella esigenza di una speditezza del
giudizio più che necessaria nei procedimenti come quello di cui
trattasi, atteso l'oggetto specifico della tutela penale.
Non sussisterebbe una violazione del diritto di difesa in quanto,
in base alle ripetute decisioni della Corte costituzionale, non vi
sarebbe alcuna naturale incompatibilità tra l'istituto della
istruzione sommaria e lo stesso diritto di difesa, ma questa potrebbe
sorgere solo in relazione alle singole norme che lo regolano.
Rileva, infine, l'Avvocatura che la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione,
quantunque proposta dagli imputati, non sarebbe stata fatta propria dal
tribunale. Comunque, il riferimento all'art. 25 non sarebbe pertinente
in quanto il rito da seguire, nel caso in esame, sarebbe stato
stabilito in via generale e in anticipo dalla legge con conseguente
predeterminazione del giudice naturale. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del tribunale di Venezia solleva la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, capoverso, della legge 20
giugno 1952, n. 645, ritenuto in contrasto con i principi
costituzionali di eguaglianza (art. 3), di pieno esercizio del diritto
di difesa (art. 24, secondo comma) e della certezza del giudice (art.
25, primo comma).
La questione non è fondata.
2. - Il primo profilo di incostituzionalità, desumibile dalla più
che succinta motivazione dell'ordinanza, fa leva sulla asserita
violazione, da parte del legislatore, del principio di eguaglianza in
identica situazione processuale. Si osserva che mentre per i
procedimenti penali davanti al tribunale il codice di procedura penale
stabilisce che si debba seguire come regola l'istruzione formale e che
si possa solo nei casi tassativamente previsti procedere con
l'istruzione sommaria, la legge contestata, impone, invece,
l'applicazione del solo rito sommario, determinando, così, un
trattamento differenziato, tra soggetti inquisiti, costituzionalmente
non apprezzabile. A riguardo, devesi osservare che il nostro
ordinamento giuridico prevede come possibili due tipi di istruzione,
quella sommaria e quella formale, determinando a quali organi
giudiziari compete procedere all'una o all'altra. I due riti possono
alternarsi nei procedimenti di competenza del tribunale e della Corte
di assise; il rito sommario diventa esclusivo nei procedimenti di
competenza del tribunale per i minorenni e del pretore.
La Corte, in vari giudizi, ha ritenuto, in via di principio,
compatibili i due riti con i precetti costituzionali relativi ai
concetti di eguaglianza, di diritto alla difesa e di precostituzione
del giudice. Vale ricordare per ultima, la sentenza n. 49 del 1973.
Nel caso in esame, il legislatore ha previsto, nonostante la
competenza del tribunale a conoscere di quel particolare tipo di
delitti presi in considerazione nella legge 20 giugno 1952, n. 645,
l'applicazione del solo rito istruttorio sommario.
Questa Corte osserva che la predeterminazione, da parte del
legislatore, del rito istruttorio da seguire non crea problema di
legittimità costituzionale, sia per il principio generale
surricordato, sia in relazione all'aspetto tipico della fattispecie
legale considerata.
Infatti, non può non essere affidata al legislatore la valutazione
discrezionale della scelta del modo di realizzazione della pretesa
punitiva in considerazione delle singole condotte antigiuridiche
ipotizzate. Nel concetto rientra anche la valutazione dell'opportunità
politica della scelta dell'uno o dell'altro rito in dipendenza
dell'aspetto qualitativo del reato configurato e della peculiarità
della fattispecie soprattutto in relazione all'oggetto specifico della
tutela penale.
Rilevanza assumono, per una ragionevole valutazione della scelta
operata, anche il momento storico in cui questa avviene, e le finalità
che si intendono perseguire. Sempre con riferimento al caso in esame,
le finalità rivestono peculiare aspetto di costituzionalità sol che
si consideri che la legge ha tratto la sua derivazione dalla XII
disposizione finale della Costituzione repubblicana. Tale disposizione
ha conferito in modo tassativo al legislatore non solo la
potestà-dovere di fissare sanzioni penali in casi di violazione del
divieto costituzionale di ricostituzione del disciolto partito
fascista, ma anche di ricercare il modo e le forme più idonei e più
incisivi per la realizzazione della pretesa punitiva, pur nella
salvaguardia dei diritti fondamentali che la Costituzione riconosce a
tutti i cittadini, al fine di combattere il più efficacemente e
sollecitamente possibile quel pericolo che la citata disposizione, in
accordo con l'ispirazione antifascista della nostra Costituzione, ha
inteso direttamente e imperativamente prevenire. In sostanza la legge,
in tutti i suoi aspetti, e quindi anche in quello processuale, si
inserisce nel vasto quadro di quelle esigenze politiche e sociali delle
quali lo stesso costituente ha voluto farsi interprete vincolante.
3. - La non fondatezza va affermata anche in ordine al secondo e
terzo profilo d'incostituzionalità adombrati nell'ordinanza di
rimessione, tanto per le considerazioni già svolte, quanto per altre
considerazioni più direttamente legate alle stesse norme
costituzionali di riferimento.
Invero la Corte ha già stabilito, nel riconoscere la legittimità
costituzionale dei due riti, che le garanzie di difesa previste dalla
Costituzione attengono all'uno e all'altro rito in egual misura e di
conseguenza ha dichiarato incostituzionali quelle norme del codice di
procedura penale che tali garanzie non salvaguardavano in modo
sostanziale.
In base alle distinzioni operate dalla Corte devesi qui riaffermare
che i due riti ben possono coesistere e che spetta al legislatore
stabilire quando si debba procedere con l'uno o con l'altro: essi
rappresentano, in conclusione, un aspetto del processo penale che nulla
ha a che vedere con la posizione processuale dell'imputato e con le
garanzie giurisdizionali che a lui competono e che in ogni caso debbono
essere impregiudicate.
La sentenza n. 117 del 1968, richiamata nella ordinanza a sostegno
delle tesi prospettate, non è adattabile alla fattispecie. Tale
sentenza ha preso in esame un aspetto particolare della non
derogabilità del giudice ricollegabile all'art. 389, terzo comma, del
codice di procedura penale. L'illegittimità di tale articolo è stata
dichiarata non già perché questo affianca il rito sommario al rito
formale, sibbene perché nella sua formulazione offriva al pubblico
ministero la possibilità di comprimere la competenza del giudice
istruttore mediante la sua insindacabile scelta del rito da seguire.
La sentenza n. 83 del 1971 di questa Corte determina ancor più
chiaramente le condizioni di compatibilità dell'istruzione sommaria
con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, stabilendo che la legge
deve predeterminare le fattispecie legali per le quali devesi applicare
il rito sommario, sì da consentire un controllo giurisdizionale sulla
esistenza effettiva dei presupposti e delle condizioni atti a rendere
legittimo il potere del pubblico ministero di procedervi.
Non v'è dubbio che l'art. 7 della legge impugnata corrisponde in
pieno a tali condizioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, capoverso, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di
attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)
della Costituzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25
della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte