Sentenza n. 254/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 81,
secondo comma, e 158 del codice penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 luglio 1977 dal Pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Piccini Rino, iscritta al n. 567 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 53 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 18 novembre 1978 dal Pretore di Chieri nel
procedimento penale a carico di Brunato Quinto, iscritta al n. 405 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196
dell'anno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Piccini Rino,
imputato dei reati di cui agli artt. 1161 cod. nav. (reato accertato in
Ostia il 1 luglio 1976) e 1164 cod. nav. (reato commesso in Ostia dal
1972), il Pretore di Roma, con ordinanza del 22 luglio 1977, premesso
che l'imputato, in caso di condanna, "potrebbe chiedere che venga
considerata la continuazione fra i due reati contestati", il primo dei
quali "può essere ritenuto prescritto se considerato a sé", ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 81 (norma indicata nel solo
dispositivo dell'ordinanza di rimessione) e 158 del codice penale,
nella parte in cui viene disposto che "nel caso di reato continuato la
prescrizione decorre dall'ultimo dei fatti commessi dall'imputato".
Secondo il giudice a quo, l'art. 158 del codice penale, imponendo
"ai fini della determinazione della prescrizione, una considerazione
unitaria dei vari reati uniti dal vincolo della continuazione",
impedisce l'estinzione dei reati che, autonomamente considerati,
sarebbero già prescritti: di conseguenza, "contrariamente allo spirito
della legge" (soprattutto dopo la recente modifica dell'art. 81 del
codice penale), "l'autore di una pluralità di reati in continuazione
finisce con l'essere trattato, per quanto attiene alla prescrizione, in
misura più severa di quanto avvenga per l'autore di un concorso
materiale di reati".
Di qui il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: per
l'irragionevolezza del diverso trattamento, ai fini della prescrizione,
fra concorso materiale di reati e reato continuato, istituto che appare
ispirato "al principio di assicurare all'autore di una pluralità di
reati in continuazione un trattamento penale meno severo di quello
assicurato dalla legge all'autore di una pluralità numericamente
corrispondente di reati non uniti dal vincolo della continuazione"; per
l'irragionevolezza della diversa operatività dell'amnistia rispetto
alla prescrizione, essendo ammessa per la prima e non per la seconda la
scissione del reato continuato al fine di consentire la declaratoria di
estinzione del reato; per la scelta cui è costretto l'imputato fra il
sostenere l'esistenza della continuazione, rinunciando a beneficiare
della prescrizione per i reati in ordine ai quali non è ancora
trascorso il relativo termine, e il rinunciare alla continuazione "per
ottenere la prescrizione accettando... le più gravose conseguenze del
concorso materiale".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 22 febbraio 1978.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata.
In relazione alla dedotta violazione dell'art. 3 della
Costituzione, l'Avvocatura rileva che la regola fissata dall'art. 158
del codice penale costituisce il risultato di una scelta operata dal
legislatore, scelta non censurabile perché fondata su considerazioni
da ritenersi "logiche e ragionevoli", se è vero che la giustificazione
della prescrizione del reato viene da taluno individuata nella
presunzione che il trascorrere del tempo comporti l'affievolimento
dell'allarme sociale suscitato dal reato, ovvero faccia venir meno la
pericolosità sociale del reo; situazione certamente non ipotizzabile
allorché il successivo fatto criminoso sia legato ai precedenti dal
nesso della continuazione. In tal caso l'allarme sociale verrebbe ad
essere risvegliato, anzi aggravato, così da confermare la permanente
ed integra pericolosità del reo (con conseguente impossibilità di
confronto della previsione dell'art. 158 del codice penale con le
fattispecie nelle quali la legge stabilisce la scissione delle singole
violazioni costituenti reato).
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione,
l'Avvocatura, rilevata l'assenza di ogni motivazione sul punto, afferma
che, anche se il giudice a quo si fosse richiamato a quella teoria -
peraltro contrastata - la quale vede nella prescrizione un rimedio
all'inevitabile usura derivante per ogni elemento di prova dal
trascorrere del tempo, la questione sarebbe comunque infondata, ben
potendo ritenersi che la prova del fatto reato, il quale sia stato
seguito da altri fatti analoghi legati dal vincolo della continuazione,
risulti più agevole rispetto alla prova di un episodio criminoso
rimasto isolato.
2. - Con ordinanza del 18 novembre 1978 emessa nel corso del
procedimento penale a carico di Brunato Quinto, imputato di una serie
di distinti illeciti edilizi che, "commessi dal 1973 al 1976, debbono
essere necessariamente ricondotti sotto il vincolo della continuazione,
stante la identità del disegno criminoso", il Pretore di Chieri ha
sollevato, con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle
adottate dal Pretore di Roma, questione di legittimità, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 158 del codice penale, nella
parte in cui dispone che per il reato continuato ("istituto ispirato al
favor rei") il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è
cessata la continuazione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 18 luglio 1979.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale,
riproducendo le precedenti deduzioni, ha chiesto che la questione sia
dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze in epigrafe sollevano questioni
sostanzialmente identiche: i relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti
per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Oggetto di censura è l'art. 158, primo comma, del codice
penale, nella parte in cui dispone che, per il reato continuato, il
termine della prescrizione decorre dal giorno nel quale è cessata la
continuazione.
Una delle due ordinanze - quella emessa dal Pretore di Roma -
indica nel dispositivo, accanto all'art. 158, primo comma, l'art. 81,
secondo comma, dello stesso codice penale.
Ma l'indicazione non avviene con il proposito di coinvolgere tale
precetto nella declaratoria di illegittimità costituzionale
perseguita, bensì soltanto perché l'art. 81, secondo comma, è la
norma cui la parte denunciata dell'art. 158, primo comma,
inevitabilmente rimanda.
3. - Peraltro, la questione sollevata dal Pretore di Roma risulta
chiaramente sfornita dell'indispensabile requisito della rilevanza.
Come questa Corte ha avuto modo di precisare con riguardo ad
un'altra questione in materia di reato continuato, la rilevanza
presuppone "che il giudice indichi nella sua ordinanza gli elementi per
i quali ritiene di propendere per la effettiva sussistenza nella specie
in esame del vincolo unificatore dell'unico disegno criminoso tra i
fatti giudicati e quelli da giudicare" (v. la pronuncia n. 305 del
1983).
Sintomaticamente emanata subito dopo l'apertura del dibattimento,
l'ordinanza del Pretore di Roma si limita, invece, ad ipotizzare che
l'imputato "in caso di condanna, potrebbe chiedere che venga
considerata la continuazione tra i due reati contestati", così da
prospettare come mera eventualità sia la condanna sia la stessa
richiesta di applicazione dell'art. 81, secondo comma, del codice
penale.
In mancanza del necessario requisito dell'attualità (v. anche la
sentenza n. 300 del 1983), la questione va dichiarata inammissibile per
difetto di rilevanza.
4. - Quanto all'ordinanza del Pretore di Chieri - puntualmente
emanata al termine della discussione finale, momento in cui il giudice
si è trovato a constatare che una serie di illeciti edilizi non tutti
amnistiabili "debbono essere necessariamente ricondotti sotto il
vincolo della continuazione, stante la identità del disegno criminoso"
- occorre, anzitutto, tenere presente che il giudice a quo avanza due
ordini di censure, sempre lamentando la violazione dell'art. 3 della
Costituzione sotto il profilo dell'irragionevolezza.
Con la prima censura si deduce "l'irragionevolezza della
discriminazione" tra due cause estintive analoghe negli effetti, quali
la prescrizione e l'amnistia: mentre ai fini di quest'ultima "il reato
continuato va scisso poiché l'applicabilità del beneficio va
esaminata in rapporto a ciascuna azione delittuosa considerata
separatamente dalle altre", ai fini della prescrizione il reato
continuato è oggetto di considerazione unitaria. Con l'altra censura
si deduce "l'irragionevolezza di un trattamento" meno favorevole per
l'autore di una pluralità di fatti uniti dal vincolo della
continuazione "rispetto all'ipotesi in cui gli stessi fatti si pongono
in regime di semplice concorso materiale": mentre nella prima ipotesi
la prescrizione decorre dalla cessazione della continuazione, nella
seconda opera il più generale criterio che ricollega la decorrenza del
termine per la maturazione di tale causa estintiva ad ogni singolo
fatto criminoso.
Nessuna delle censure è, però, fondata.
5. - In ordine alla prima censura avanzata dal Pretore di Chieri,
non basta l'invocata analogia di effetti tra prescrizione ed amnistia
per dedurne che il loro modo di incidere nei confronti del reato
continuato, e più precisamente dei singoli illeciti legati dal vincolo
della continuazione, debba essere, per esigenze di ordine razionale, il
medesimo. Assume in proposito portata decisiva quanto già più volte
evidenziato da questa Corte nel raffrontare amnistia e prescrizione (v.
le sentenze n. 202 del 1971 e n. 68 del 1983): anche se i relativi
effetti sono analoghi, ben diversi sono i meccanismi e le finalità che
sovraintendono al loro rispettivo prodursi. Mentre nel caso
dell'amnistia l'estinzione del reato viene fatta dipendere da una
scelta effettuata di volta in volta dal Parlamento e dal Presidente
della Repubblica "sotto l'influsso di considerazioni politiche", nel
caso della prescrizione l'effetto estintivo viene ricollegato ad un
evento legislativamente predeterminato in relazione al presunto venir
meno dell'"allarme della coscienza comune" (v. la già ricordata
sentenza n. 202 del 1971), qual è il decorso del tempo. Tutto ciò
vale ad escludere che l'attuale trattamento differenziato fra le due
cause estintive sia privo di giustificazione e dia luogo ad
irrazionalità con conseguente violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
6. - Quanto alla seconda censura avanzata dal Pretore di Chieri, è
ben vero che il trattamento riservato dall'art. 158, primo comma, del
codice penale all'autore di una pluralità di reati uniti dal vincolo
della continuazione viene a risultare meno favorevole del
corrispondente trattamento riservato all'autore di altrettanti reati
non uniti da tale vincolo. Né è men vero che il reato continuato
costituisce un tipico istituto ispirato al favor rei (v. le sentenze n.
217 del 1972 e n. 108 del 1973), nell'intento di mitigare l'eccessiva
severità del concorso materiale di reati. Ma gli eccessi rigoristici
cui si è voluto ovviare con la previsione del reato continuato sono
gli eccessi inerenti alla determinazione della pena da irrogare in
concreto. Prova ne sia che la norma-base del reato continuato si
preoccupa, sotto il profilo degli effetti, soltanto di fissare la
massima pena irrogabile: cioè, "la pena che dovrebbe infliggersi per
la violazione più grave aumentata sino al triplo", con l'ulteriore
limite - oggi chiaramente esplicitato (v. art. 81, terzo comma, del
codice penale, come sostituito ad opera dell'art. 8 del decreto legge
11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) -
derivante dall'impossibilità di infliggere una pena che superi quella
che sarebbe applicabile alla stregua delle disposizioni relative al
concorso materiale di reati.
Da tutto ciò consegue che nei riguardi di ogni altro effetto
giuridico il legislatore non viene a trovarsi affatto vincolato ad
adottare sempre e comunque un trattamento più favorevole al reo. Il
che significa, al tempo stesso, che il legislatore resta libero di
considerare il reato continuato ora come un tutto unitario ora come una
pluralità scomponibile di reati, salvo il solo limite di non
addivenire a scelte viziate da irrazionalità. A far escludere che tale
limite sia stato superato nel caso dell'art. 158, primo comma, del
codice penale contribuisce in modo determinante il ruolo che, ai fini
dell'integrazione del reato continuato, esplica il requisito
rappresentato dal "medesimo disegno criminoso": ciò specialmente dopo
l'innovazione apportata dal già ricordato decreto legge 11 aprile
1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, al secondo
comma dell'art. 81 del codice penale, nel senso di ampliarne l'ambito
di applicazione sino a ricomprendervi anche violazioni di "diverse"
disposizioni di legge (cosiddetto reato continuato eterogeneo).
Come dottrina e giurisprudenza hanno immediatamente rilevato con
larga sintonia di accenti, il medesimo disegno criminoso è ormai il
solo requisito dal quale viene ad emergere la distinzione tra il reato
continuato ed il semplice concorso materiale di reati, donde la
necessità di determinare concretamente tale requisito con la dovuta
precisione. Ricollegare la decorrenza della prescrizione al cessare
della continuazione, e, quindi, dell'effettivo estrinsecarsi del
medesimo disegno criminoso, significa tener conto di un elemento di
reale consistenza, anzi dell'essenziale elemento che caratterizza il
reato continuato: un elemento, per giunta, ben utilizzabile ai fini
della prescrizione, legata com'essa è al venir meno di quell'"allarme
della coscienza sociale" che ogni fatto criminoso provoca e che il
persistente tradursi di un medesimo disegno in più comportamenti
criminosi contribuisce a mantenere fermo o addirittura ad acuire.
Non può, dunque, dirsi irrazionale la norma che, in presenza di
più fatti uniti dal vincolo della continuazione, ricollega il
decorrere del termine della prescrizione alla più recente
manifestazione del disegno criminoso in cui si sostanzia tale vincolo.
Né basta certo a smentire la suddetta conclusione il fatto che nel
1971 vi sia stata da parte del Senato l'approvazione di un progetto di
riforma del codice penale contenente una nuova versione dell'art. 158,
senza alcun riferimento al reato continuato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 81, secondo comma, e 158, primo comma, del
codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Pretore di Roma con ordinanza del 22 luglio 1977;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 158, primo comma, del codice penale, nella parte in cui
dispone che per il reato continuato il termine della prescrizione
decorre dal giorno nel quale è cessata la continuazione, questione
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di
Chieri con ordinanza del 18 novembre 1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte