Sentenza n. 254/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 402/1981
- art. 9legge 67/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo
comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della
spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito
nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con modificazioni, e dell'art.
9, punto 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 1988), promosso con l'ordinanza emessa il 3 giugno 1988
dal Pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra
Chiapponi Oreste e lo S.C.A.U., iscritta al n. 632 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Chiapponi Oreste nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Uditi gli avvocati Sergio Grasselli e Diego Ziini per Chiapponi
Oreste e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 3 giugno 1988 il Pretore di Piacenza,
nel procedimento civile vertente tra Chiapponi Oreste e S.C.A.U., ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, del
decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402 (Contenimento della spesa
previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito nella
legge 26 settembre 1981 n. 537, con modificazioni, nonché dell'art.
9, punto 5 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1988), "nella parte in cui dispongono che per le zone
svantaggiate determinate ai sensi dell'art. 15 della legge 27
dicembre 1977 n. 984, l'onere contributivo dovuto allo S.C.A.U sia
ridotto al 40%, anziché prevedere la totale esenzione così come
stabilito per le zone montane al di sotto dei 700 metri, a cui in
virtù dello stesso art. 13 sono state equiparate";
Il giudice a quo premette che, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 370 del 30 dicembre 1985, dichiarante
l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 23
dicembre 1977 n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n. 41,
il regime dei contributi agricoli unificati dovuti per le zone
montane sotto i 700 metri, è stato uniformato a quello delle zone
montane site sopra i 700 metri, talché alle prime si estende
l'esenzione totale contributiva prevista per le seconde;
Osserva, poi, che la citata sentenza non ha viceversa "dichiarato
la illegittimità costituzionale dell'art. 13 citato e comunque non
ha fatto riferimento alle zone svantaggiate e che anzi l'art. 9,
punto 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67 ha espressamente mantenuto
inalterata per queste ultime la quota contributiva già stabilita
dall'art. 13, mediante il richiamo di cui all'art. 8 della legge n.
41 del 1978". Pertanto, sulla base dell'"originaria equiparazione
operata dalla legge tra zone montane sotto i 700 metri e zone
svantaggiate, appare fondata e rilevante la questione di legittimità
costituzionale dei suddetti artt. 13 e 9 citati, sotto il profilo
della disparità di trattamento, in relazione all'art. 3 della
Costituzione";
2. - Con memoria del 5 dicembre 1988 si è costituito il Sig.
Oreste Chiapponi, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Grasselli,
sostenendo l'illegittimità delle norme impugnate. Infatti, non vi
sono ragioni giustificatrici di una diversità di trattamento, che lo
stesso legislatore ha escluso allorché ha equiparato il trattamento
riservato alle aziende agricole site in zone svantaggiate a quello
proprio delle aziende ubicate in territori montani di livello
inferiore ai 700 metri;
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo una declaratoria di infondatezza per le differenziazioni
esistenti tra zone svantaggiate e montane; il che rende ragionevole
il permanere di una graduazione nelle agevolazioni; Considerato in diritto 1.1 - Per i terreni compresi in territori montani ubicati ad
altitudine superiore ai settecento metri sussiste normativamente
l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura
(art. 7 decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella
legge 27 febbraio 1978, n. 41). Per effetto della sentenza di questa
Corte n. 370 del 1985 l'esenzione è stata estesa ai terreni,
d'identica configurazione, situati ad altitudine inferiore ai 700
metri: al riguardo, ha rilevato la Corte, non poter trovare, infatti,
ragionevole sostegno il mero criterio altimetrico;
1.2 - Il giudice remittente assume che i medesimi criteri devono
trovare applicazione per le cosiddette zone agricole svantaggiate. A
queste ultime, infatti, sono riferibili in astratto le agevolazioni
contributive previste per i territori montani, ai sensi dell'art. 13,
ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito
nella legge 26 settembre 1981 n. 537. Per converso, nelle zone in
questione il contributo risulta dovuto soltanto nella misura del 40%
dell'intero ammontare (del 20% per il Mezzogiorno);
Il remittente ravvisa violato perciò, ex art. 3 della
Costituzione, il principio di eguaglianza, versandosi in situazione
identica a quella dei territori montani, così come qui descritto;
2. - La questione non è fondata;
La citata sentenza n. 370 non ha escluso, intanto, che la
corresponsione dei contributi, purché non collegata al casuale
criterio altimetrico, possa essere altrimenti regolata. Per la
individuazione puntuale delle zone svantaggiate poi, sulla quale si
incentra l'attuale vertenza, vige, in concreto, la disciplina di cui
alla legge 27 dicembre 1977, n. 984;
In virtù di tale regolamentazione restano fissati pertinenti e
specifici criteri di zonizzazione con correlata individuazione, per i
singoli territori, delle cause di preminente depressione, atte a
validamente giustificare gli interventi agevolativi ai sensi del
piano agricolo nazionale, redatto, giusta l'indicata legge n. 984 del
1977, dal Comitato interministeriale per la politica agricola e
alimentare e successivamente approvato dal Consiglio dei ministri;
Quanto precede appare bastevole per affermare che il delineato
sistema di interventi per le zone agricole svantaggiate riveste
aspetti distintivi di originale connotazione, rientrante in un unicum
normativo sufficientemente razionale per gli effetti che ne derivano,
senza che possano su di esso, pertanto, automaticamente incidere
differenti principi che propriamente attengono, invece, ai terreni
montani;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, ultimo comma, decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402
(Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle
contribuzioni), convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con
modificazioni, e dell'art. 9, punto 5 della legge 11 marzo 1988, n.
67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 1988), sollevata, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Piacenza con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte