Ordinanza n. 254/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 160Codice di procedura penale
- art. 179Codice di procedura penale
- art. 4d.lgs. 12/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 160, n. 1
(recte primo comma), 28, n. 1 (recte secondo comma) e 431 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona
nel procedimento penale a carico di Carmelo Reale iscritta al n. 160
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale contro Carmelo Reale, imputato di peculato, il Tribunale di Ancona, con ordinanza
emanata nel corso dell'udienza dibattimentale del 28 novembre 1990,
pur rilevando l'irreperibilità dell'imputato dichiarata dal giudice
per le indagini preliminari al fine della notifica degli atti
introduttivi dell'udienza preliminare, dichiarava la nullità del
decreto di citazione per omessa notifica all'imputato ai sensi
dell'art. 179, primo comma, del codice di procedura penale;
che il giudice per le indagini preliminari, al quale erano stati
restituiti gli atti, con ordinanza del 5 dicembre 1990, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 160, primo comma, del codice di procedura penale,
che, prevedendo che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice
per le indagini preliminari sia efficace fino al provvedimento
conclusivo dell'udienza preliminare, contrasterebbe con gli artt. 2,
3 e 97 della Costituzione, poiché, non individuando chiaramente
l'organo giudiziario che deve rinnovare il decreto di irreperibilità
e non disponendo che il decreto di irreperibilità emanato al fine
della notifica degli atti introduttivi dell'udienza preliminare
conservi efficacia fino al provvedimento di rinvio a giudizio,
sarebbe causa di disfunzioni e incertezze applicative
nell'amministrazione della giustizia;
b) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura
penale, dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora
il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del
dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo", per violazione
degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, poiché
la sua applicazione costringerebbe il giudice per le indagini
preliminari a porre in essere un'attività processuale non prevista
da alcuna disposizione di legge in virtù di un provvedimento,
ritenuto erroneo, di altra autorità giudiziaria, in ordine al quale
il giudice per le indagini preliminari non ha alcuna facoltà di
controdeduzione;
c) dell'art. 431 del codice di procedura penale, perché in
contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto, non
prevedendo che nel fascicolo del dibattimento sia compreso anche il
verbale dell'udienza preliminare che attesti la presenza del
difensore, destinatario delle notifiche all'imputato irreperibile ex
art. 159 del codice di procedura penale, nonché il decreto di
fissazione dell'udienza preliminare e il decreto di irreperibilità,
obbligherebbe il giudice per le indagini preliminari ad un'attività
ultronea consistente nell'inserimento degli atti suddetti nel
fascicolo del giudice del dibattimento;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
chiedendo che la questione concernente l'art. 160, primo comma, del
codice di procedura penale, sia dichiarata inammissibile, ovvero che
gli atti siano restituiti al giudice a quo per nuovo esame in punto
di rilevanza, e la dichiarazione di infondatezza e inammissibilità
delle altre questioni sollevate.
Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 1991,
n. 12, entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione
del presente giudizio, ha modificato l'art. 160 del codice di
procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilità emesso
dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi
dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della
sentenza di primo grado;
che, pertanto, gli atti relativi alla questione sollevata
concernente l'art. 160, primo comma, del codice di procedura penale
devono essere restituiti al giudice remittente perché valuti il
permanere della rilevanza della stessa questione alla stregua della
legge sopravvenuta;
che questa Corte, con ordinanza n. 241 del 1991, ha già
dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 101,
secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui prevede che in caso di contrasto tra
giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevalga
la decisione di quest'ultimo;
che, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della
Costituzione, non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi
o diversi da quelli allora esaminati, la questione qui proposta deve
essere dichiarata manifestamente infondata;
che nell'ordinanza di rimessione non si rinviene alcuna
motivazione in ordine alla pretesa violazione da parte dell'art. 28,
secondo comma, del codice di procedura penale degli artt. 2, 3 e 97
della Costituzione e che, pertanto, la questione relativa deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
che il disposto dell'art. 431 del codice di procedura penale non
trova applicazione nel giudizio a quo, poiché al giudice remittente
sono stati restituiti gli atti, a seguito della dichiarazione di
nullità del decreto di citazione, esclusivamente ai fini della
rinnovazione del decreto medesimo e che, pertanto, la questione
relativa a tale disposizione per violazione degli artt. 2, 3 e 97
della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 101 della Costituzione,
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona
con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97
della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della
Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe;
Dispone la restituzione al giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona degli atti relativi alla questione di
costituzionalità dell'art. 160, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte