Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1991 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 160, n. 1

(recte primo comma), 28, n. 1 (recte secondo comma) e 431 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona

nel procedimento penale a carico di Carmelo Reale iscritta al n. 160

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 11, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale contro Carmelo Reale, imputato di peculato, il Tribunale di Ancona, con ordinanza

emanata nel corso dell'udienza dibattimentale del 28 novembre 1990,

pur rilevando l'irreperibilità dell'imputato dichiarata dal giudice

per le indagini preliminari al fine della notifica degli atti

introduttivi dell'udienza preliminare, dichiarava la nullità del

decreto di citazione per omessa notifica all'imputato ai sensi

dell'art. 179, primo comma, del codice di procedura penale;

che il giudice per le indagini preliminari, al quale erano stati

restituiti gli atti, con ordinanza del 5 dicembre 1990, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 160, primo comma, del codice di procedura penale,

che, prevedendo che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice

per le indagini preliminari sia efficace fino al provvedimento

conclusivo dell'udienza preliminare, contrasterebbe con gli artt. 2,

3 e 97 della Costituzione, poiché, non individuando chiaramente

l'organo giudiziario che deve rinnovare il decreto di irreperibilità

e non disponendo che il decreto di irreperibilità emanato al fine

della notifica degli atti introduttivi dell'udienza preliminare

conservi efficacia fino al provvedimento di rinvio a giudizio,

sarebbe causa di disfunzioni e incertezze applicative

nell'amministrazione della giustizia;

b) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura

penale, dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora

il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del

dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo", per violazione

degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, poiché

la sua applicazione costringerebbe il giudice per le indagini

preliminari a porre in essere un'attività processuale non prevista

da alcuna disposizione di legge in virtù di un provvedimento,

ritenuto erroneo, di altra autorità giudiziaria, in ordine al quale

il giudice per le indagini preliminari non ha alcuna facoltà di

controdeduzione;

c) dell'art. 431 del codice di procedura penale, perché in

contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto, non

prevedendo che nel fascicolo del dibattimento sia compreso anche il

verbale dell'udienza preliminare che attesti la presenza del

difensore, destinatario delle notifiche all'imputato irreperibile ex

art. 159 del codice di procedura penale, nonché il decreto di

fissazione dell'udienza preliminare e il decreto di irreperibilità,

obbligherebbe il giudice per le indagini preliminari ad un'attività

ultronea consistente nell'inserimento degli atti suddetti nel

fascicolo del giudice del dibattimento;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

chiedendo che la questione concernente l'art. 160, primo comma, del

codice di procedura penale, sia dichiarata inammissibile, ovvero che

gli atti siano restituiti al giudice a quo per nuovo esame in punto

di rilevanza, e la dichiarazione di infondatezza e inammissibilità

delle altre questioni sollevate.

Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 1991,

n. 12, entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione

del presente giudizio, ha modificato l'art. 160 del codice di

procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilità emesso

dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi

dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della

sentenza di primo grado;

che, pertanto, gli atti relativi alla questione sollevata

concernente l'art. 160, primo comma, del codice di procedura penale

devono essere restituiti al giudice remittente perché valuti il

permanere della rilevanza della stessa questione alla stregua della

legge sopravvenuta;

che questa Corte, con ordinanza n. 241 del 1991, ha già

dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 101,

secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui prevede che in caso di contrasto tra

giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevalga

la decisione di quest'ultimo;

che, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi

o diversi da quelli allora esaminati, la questione qui proposta deve

essere dichiarata manifestamente infondata;

che nell'ordinanza di rimessione non si rinviene alcuna

motivazione in ordine alla pretesa violazione da parte dell'art. 28,

secondo comma, del codice di procedura penale degli artt. 2, 3 e 97

della Costituzione e che, pertanto, la questione relativa deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

che il disposto dell'art. 431 del codice di procedura penale non

trova applicazione nel giudizio a quo, poiché al giudice remittente

sono stati restituiti gli atti, a seguito della dichiarazione di

nullità del decreto di citazione, esclusivamente ai fini della

rinnovazione del decreto medesimo e che, pertanto, la questione

relativa a tale disposizione per violazione degli artt. 2, 3 e 97

della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 101 della Costituzione,

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona

con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97

della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della

Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe;

Dispone la restituzione al giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona degli atti relativi alla questione di

costituzionalità dell'art. 160, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte