Sentenza n. 254/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/06/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 60legge 689/1981
citata
- art. 21legge 319/1976
- art. 22legge 319/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promossi con ordinanze emesse il 22 novembre 1993 dal
Pretore di Genova, il 21 dicembre 1993 dal Pretore di Asti, il 26
novembre 1993 dal Pretore di Milano, ed il 20 dicembre 1993 dal
Pretore di Modena, Sezione distaccata di Mirandola (n. 3 ordinanze),
iscritte rispettivamente ai nn. 55, 120, 122, 133, 134, 135 del
registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 9 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con tre ordinanze dal contenuto pressoché identico
pronunciate in altrettanti procedimenti a carico di persone imputate
del reato di cui all'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10
maggio 1976, n. 319, il Pretore di Modena, Sezione distaccata di
Mirandola, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60 della legge 24
novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l'applicazione
delle sanzioni sostitutive nei confronti di chi sia imputato dei
reati previsti dall'art. 21 della detta legge n. 319 del 1976.
Rileva il giudice a quo che in materia di reati a tutela
dall'inquinamento la preclusione derivante dalla norma di cui si
denuncia la violazione si rivela assolutamente arbitraria se posta a
raffronto con altre previsioni aventi identica obiettività giuridica
(la tutela dell'ambiente attuata mediante la previsione di reati
contravvenzionali, formali e di pericolo) e, oltre tutto, sanzionate
talora con pene più gravi, come le fattispecie contemplate dagli
artt. 25, 26 e 27 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
Un'irrazionalità, peraltro, rafforzata dalla comune esclusione
dall'amnistia per entrambe le categorie di reati.
La considerazione, poi, che per tutti gli altri reati in materia
ambientale succeduti alla legge n. 689 del 1981 (ad eccezione di
quelli ora ricordati) non sia prevista alcuna preclusione
all'applicabilità dell'amnistia, che il decreto-legge 14 giugno
1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, abbia
notevolmente elevato il limite di applicabilità delle sanzioni
sostitutive, e che il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, sembra
aver depenalizzato talune delle previsioni di cui alla legge n. 319
del 1976, fa univocamente desumere che lo scopo perseguito, sul
punto, dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981 "sia ormai venuto
meno, così da comportare l'illegittimità della disciplina
censurata, perché fonte di ingiustificate disparità di trattamento
e, quasi, di anacronismo legislativo".
2. - Un'analoga questione ha proposto anche il Pretore di Asti con
ordinanza del 21 dicembre 1993, denunciando, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, l'art. 60, secondo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui non consente
l'applicazione delle pene sostitutive relativamente al reato di cui
all'art. 21, comma 3 legge 10 maggio 1976, n. 319".
Rileva il rimettente che tale esclusione, introdotta per
salvaguardare più efficacemente le acque (e gli altri corpi
ricettori) dagli scarichi inquinanti provenienti da insediamenti
produttivi, ha finito per rivelarsi contraddittoria rispetto alla
successiva normazione in materia ambientale relativamente alla quale
la norma denunciata risulta, invece, inoperante: più in particolare,
la sostituzione delle pene detentive era consentita per i reati
previsti dal d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, emanato per "proteggere
le acque dall'inquinamento provocato dallo scarico" di sostanze
pericolose come cadmio, mercurio, etc. Una tipologia di reato analoga
a quella prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del
1976 ed, inoltre, con la comminatoria di una pena edittale superiore
nel massimo. Tale d.P.R. è stato successivamente abrogato dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, con il quale è stata
data attuazione a numerose direttive CEE "in materia di scarichi
industriali di sostanze pericolose nelle acque". Nonostante
l'analogia delle previsioni e della relativa tutela nonché la
particolare gravità del regime sanzionatorio, neppure per tali reati
opera la previsione ostativa all'applicabilità di sanzioni
sostitutive. Con eccezione di quelli previsti dall'art. 18, primo
comma, del decreto legislativo n. 132 del 1992, concernente la
protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose; e ciò per il richiamo, puro e semplice,
di tale norma al sistema sanzionatorio stabilito dalla legge n. 319
del 1976 e successive modificazioni.
Conseguenziale, dunque, la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per la disparità di trattamento relativamente alla
possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive, fra il reato
previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976 e
quelli previsti dall'art. 18, quarto e quinto comma, del decreto
legislativo n. 133 del 1992; una disparità "che non può trovare
giustificazione alcuna atteso che le norme poste a confronto tutelano
il medesimo bene (il sistema ecologico idrico o, più in generale,
l'ambiente)". Al contrario le fattispecie previste dalla seconda
delle due disposizioni "riguardano comportamenti inquinanti più
pericolosi (in relazione al tipo di sostanze presenti negli
scarichi)" rispetto a quelli contemplati dalla norma che deve trovare
applicazione nel processo a quo, come risulta dal più grave regime
sanzionatorio predisposto nei confronti di essi.
Richiamate le sentenze costituzionali nn. 249 del 1993 e 175 del
1971, il Pretore ricorda, ancora, la giurisprudenza di questa Corte
in punto di applicazione del principio di eguaglianza in materia
penale informata ad una sorta di self-restraint, per subito osservare
che il petitum perseguito nel processo a quo non è volto alla
estensione del divieto di cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981
ai reati previsti dal decreto legislativo n. 133 del 1992, ma solo a
sopprimere l'irrazionale preclusione operante per il reato contestato
nel caso di specie. Il controllo di costituzionalità può
estendersi, infatti, alle "disposizioni fondate su criteri diversi da
quelli specificamente indicati o a quelle caratterizzate dalla totale
assenza di motivi che valgono a giustificare la disparità di
trattamento". Una disparità, appunto, agevolmente rilevabile nella
comparazione tra le predette ipotesi di reato.
3. - Una analoga questione ha sollevato anche il Pretore di
Genova, con ordinanza del 20 novembre 1993, denunciando, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 60 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui stabilisce che le
pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 21
della legge 10 maggio 1976, n. 316" (recte, n. 319).
Il profilo di novità di tale ordinanza sta nell'indicazione,
quale parametro di raffronto, anche dell'art. 24 della Costituzione
per "violazione del diritto di difesa nello svolgimento del
processo", vulnerato dalla detta esclusione, "su di un aspetto che ha
conseguenze sul piano sostanziale".
4. - Pressoché identica pure la questione sollevata dal Pretore
di Milano con ordinanza del 26 novembre 1993, denunciando, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione (per la verità,
senza alcuna motivazione relativamente agli ultimi due parametri),
l'illegittimità dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
"nella parte in cui esclude l'applicabilità delle pene sostitutive
al reato previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319".
5. - In nessuno dei sei giudizi si è costituita la parte privata
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni in parte
analoghe ed in parte identiche. I relativi giudizi vanno, pertanto,
riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - I giudici a quibus dubitano, tutti con riferimento all'art. 3,
alcuni di essi anche all'art. 24, altri ancora, all'art. 27 della
Costituzione, pure congiuntamente chiamati in causa, della
legittimità dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, nella parte in cui non consente l'applicazione delle sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi relativamente ai reati
previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319
(norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Più in particolare, in relazione agli addebiti di volta in volta
contestati - ed alle cui relative previsioni questa Corte deve
circoscrivere il suo esame per evidenti ragioni attinenti alla
rilevanza - ci si duole della sottrazione dal regime generale di cui
agli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una
consistente parte del sistema sanzionatorio della legge n. 319 del
1976, e, precisamente, delle ipotesi di reato previste per chi, senza
avere richiesto la prescritta autorizzazione, apra o comunque
effettui nuovi scarichi in tutte le acque superficiali o sotterranee,
interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature,
nel suolo e nel sottosuolo, per chi continui ad effettuare o
mantenere gli scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o
revocata, ovvero per chi, effettuando al momento di entrata in vigore
della legge scarichi nei corpi ricettori, non presenti domanda di
autorizzazione o di rinnovo, non ottemperi alle disposizioni
dell'art. 25 della detta legge, o, avendo presentato la domanda
mantenga lo scarico dopo che la domanda stessa è stata respinta o
l'autorizzazione revocata; comportamenti sanzionati con la pena
dell'arresto da due mesi a due anni, alternativa alla pena pecuniaria
e con applicazione, in ogni caso, della pena dell'arresto se lo
scarico superi i limiti di accettabilità di cui alle tabelle
allegate alla legge n. 319 del 1976, nei rispettivi limiti e modi di
applicazione (art. 21); nonché per chiunque effettui o mantenga uno
scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel
provvedimento di autorizzazione, condotte relativamente alle quali la
legge in esame prevede la pena dell'arresto fino a due anni,
alternativa alla pena pecuniaria (art. 22), anche in tal caso senza
possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive.
3. - Il comune richiamo all'art. 3 della Costituzione risulta
formulato attraverso la concomitante evocazione di tertia
comparationis da cui scaturirebbe l'arbitrarietà della esclusione
stabilita dalla norma censurata; in primo luogo, le previsioni degli
artt. 25, 26 e 27 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché
dell'art. 15 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, successivamente abrogato
dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, aperte al regime
delle sanzioni sostitutive, nonostante che, tanto sul piano della
tutela penale quanto sul piano del regime sanzionatorio, si tratti di
fattispecie ancor più gravi di quelle per cui opera l'ostacolo
derivante dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981.
4. - La questione è fondata.
Occorre premettere che la legge 24 novembre 1981, n. 689,
nell'introdurre il sistema dei divieti oggettivi all'applicazione
delle sanzioni sostitutive, ha, in via generale, e salvo le eccezioni
stabilite dall'art. 60, ultimo comma (reati previsti dalle leggi
relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene sul
lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia e urbanistica e in
materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti
reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria),
costruito un sistema preclusivo conformato in modo tale da richiamare
precetti sia del codice penale sia di leggi speciali (relative,
queste ultime, peraltro, alla sola tutela dall'inquinamento
atmosferico e delle acque) mediante un'indicazione nominatim di
singole fattispecie di reato. Un assetto che, in quanto ricalcato
sulle tradizionali esclusioni dal beneficio dell'amnistia, mostra
già di per sé una qualche incongruenza, se non altro considerando
che, mentre la detta causa estintiva del reato opera solo de
praeterito, le sanzioni sostitutive sono destinate ad operare
soprattutto de futuro.
Proprio relativamente al precetto ora censurato, la dottrina ebbe
subito occasione di segnalare come l'assenza di un richiamo, generale
o specifico, ma comunque ratione materiae, avrebbe precluso al
legislatore, attesa la natura tassativa dell'elenco risultante
dall'art. 60, di estendere il divieto oltre i testi di legge indicati
nel secondo comma, ferma restando, ovviamente, la facoltà di
coinvolgere, nella esclusione, mediante i necessari richiami
contenuti in testi di legge successivi, altre fattispecie di reato.
Un segnale della illegittimità latente della norma denunciata
risulta, del resto, dal ricorso al giudizio di questa Corte per la
sopravvenienza di norme disciplinanti materie identiche od analoghe,
a partire dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, attuativo delle
direttive CEE relative ai rifiuti, allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili, nonché dei rifiuti
tossici e nocivi, una questione dichiarata manifestamente
inammissibile (ordinanza n. 261 del 1986) perché sollecitante una
pronuncia additiva in materia penale.
5. - L'articolarsi della disciplina a tutela dall'inquinamento
perviene ad una prima sistemazione, dovuta in parte anche al
sovrapporsi alla normativa vigente, con il d.P.R. 24 maggio 1988, n.
217, attuativo delle direttive CEE concernenti i valori limite e gli
obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose.
Il regime sanzionatorio dettato da tale normativa che, pure,
prevedeva pene più elevate nel massimo per chi effettuasse nuovi
scarichi nelle acque o in fognature senza autorizzazione, ovvero con
autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata (art. 15, secondo comma)
ovvero per chi, nell'effettuare uno scarico, avesse superato i valori
limite stabiliti dal detto d.P.R. o non avesse osservato i
provvedimenti integrativi adottati dalle autorità competenti,
nonostante rendesse applicabile, per quanto da esso non espressamente
previsto, le disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e
successive modificazioni ed integrazioni, non istituendo un diretto
legame rispetto al regime sanzionatorio derivante dall'applicazione
della legge n. 319 del 1976, consentiva, ancora, l'applicazione delle
sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
6. - Si andava predisponendo, dunque, un vero e proprio sistema
repressivo "antinquinamento" - talora con dirette interferenze
nell'area della legge n. 319 del 1976 - dal quale rimaneva estraneo
il regime dei divieti di cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981,
con l'unica eccezione derivante dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 132, attuativo della direttiva CEE, concernente la
protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose. Tale normativa, rendendo applicabile in
materia di sanzioni "agli scarichi diretti e indiretti previsti dal
presente" decreto le disposizioni generali contemplate dalla legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni,
finiva per coinvolgere nell'area della esclusione anche le violazioni
del detto decreto legislativo.
Infine, nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, di
attuazione di talune direttive comunitarie in materia di scarichi
industriali di sostanze pericolose nelle acque, abrogativo del d.P.R.
24 maggio 1988, n. 217, ancora, con significative incursioni nel
regime della legge 10 maggio 1976, n. 319, alla disciplina
maggiormente repressiva rispetto alla legge n. 319 del 1976 (v. art.
18, primo, secondo e terzo comma) fa da riscontro
l'applicabilitàdelle sanzioni sostitutive, nessun richiamo né
diretto né indiretto all'art. 60 della legge n. 689 del 1981 essendo
individuabile. Eppure si tratta di fattispecie aventi identica
obiettività giuridica rispetto alle ipotesi di reato di cui agli
artt. 21 e 22 della legge n. 319 del 1976 e più gravemente
sanzionate, prevedendosi l'arresto sino a tre anni per chiunque
effettui nuovi scarichi nelle acque o in fognature senza
autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa, rifiutata o
revocata, per chi, effettuando uno scarico esistente nelle acque o in
fognature, non presenti la domanda di autorizzazione nel termine
previsto, ovvero continui ad effettuarlo con autorizzazione sospesa,
rifiutata o revocata.
7. - Alla perdurante immobilità nella materia del regime delle
sanzioni sostitutive ed ai conseguenti riverberi quanto alla coerenza
ed alla ragionevolezza del sistema ha fatto, invece, da significativo
riscontro, una sorta di "parcellizzazione" delle fattispecie a tutela
dall'inquinamento, ai fini delle esclusioni oggettive dall'amnistia.
E ciò a partire dall'art. 2, lettera c, n. 3, del d.P.R. 18
dicembre 1981, n. 744, che, nel riprodurre l'art. 60, secondo comma,
della legge n. 689 del 1981, fa salva l'ipotesi che il reato consista
nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di
rinnovo di cui all'art. 15, secondo comma, della legge n. 319 del
1976; per seguire con il d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, che
all'art. 2, oltre a riprodurre nuovamente la disposizione ora
ricordata, introduce, fra i divieti oggettivi di concessione
dell'amnistia, tra l'altro, i reati previsti dall'art. 9, sesto e
settimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la
salvaguardia di Venezia), così come sostituito dall'art. 1 del
decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, salvo che si tratti di
inquinamento organico di lieve entità provocato dalla lavorazione
non industriale dei prodotti ittici (art. 2, primo comma, lettera c,
n. 3), nonché dagli artt. 26, 27, 29 e 32 del d.P.R. 10 settembre
1982, n. 915 (norme sullo smaltimento dei rifiuti), per terminare,
quindi, con l'art. 2, primo comma, lettera e, n. 4, del d.P.R. 12
aprile 1990, n. 75, che esclude dal beneficio i reati previsti dagli
artt. 21, 22 e 23, secondo comma, e 24- bis della legge 10 maggio
1976, n. 319 (salvo la riserva prima ricordata), nonché dagli artt.
24, 25 e 26 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 208, e dall'art. 15 del
d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217.
Una asimmetria, quella rilevabile tra esclusioni oggettive
dall'amnistia ed esclusioni oggettive dalle sanzioni sostitutive,
significativa, però, di una certa vischiosità legislativa
nell'accomunare nel divieto fattispecie lesive di un identico bene o
interesse.
8. - Poste tali premesse, non può non essere rimarcato come
l'assetto normativo successivo alle previsioni dell'art. 60, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si è andato arricchendo
di fattispecie di reato che, mentre, da un lato, per campo di
materia, presentano caratteristiche identiche a quelle attinte dalla
norma ora ricordata (la tutela dell'ambiente da attività di
inquinamento idrico), dall'altro lato restano designate da un
giudizio di valore ancor più negativo rispetto a quello formulato
relativamente ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10
maggio 1976, n. 319. Così da dar vita ad un sistema assolutamente
squilibrato, restando assoggettate al trattamento preclusivo soltanto
le previsioni espressamente indicate dalla norma denunciata. La detta
sopravvenienza, se posta a raffronto con il carattere del tutto
eccezionale del regime derogatorio all'applicabilità delle sanzioni
sostitutive, rende, per ciò solo, arbitrario il trattamento disposto
in relazione alle previsioni dell'art. 60 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
Cosicché, nei confronti di reati contrassegnati dalla lesione di
un identico bene giuridico può qui ripetersi che "finisce per
risultare ictu oculi carente di ragionevolezza e si presenta per ciò
stesso lesivo del principio di eguaglianza, un complesso normativo
che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a chi ha posto
in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene,
quella connotata da maggiore gravità, discriminando, invece, chi ha
realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico"
(sentenza n. 249 del 1993).
9. - È incontestabile che l'introduzione del divieto da parte
della norma ora denunciata corrisponde ad una precisa scelta
legislativa volta a presidiare, attraverso la riduzione del campo
applicativo delle sanzioni sostitutive, interessi contrassegnati da
una particolare rilevanza collettiva, in quanto connessi alla tutela
della salubrità dell'ambiente; ed in effetti, allorché il divieto
venne introdotto, i due testi normativi indicati dall'art. 60,
secondo comma, della legge n. 689 del 1981 rappresentavano la
disciplina fondamentale diretta a proteggere tale interesse;
coerentemente, non soltanto, con il regime delle esclusioni oggettive
dall'amnistia sopra ricordate, ma anche con il sistema di esclusione
dalla depenalizzazione (art. 34, lettere g ed h) e della più severa
possibilità di accesso all'oblazione (art. 127 della stessa legge).
Non viene, però, qui in considerazione l'intrinseca
irrazionalità del divieto, come si è visto, sicuramente congruo in
relazione all'assetto normativo presente al momento di entrata in
vigore della legge n. 689 del 1981, ma soltanto la discrasia
scaturente dall'assenza di analoghe norme protettive nella specifica
materia della tutela dall'inquinamento e da cui deriva la
sopravvenuta irragionevolezza del permanere di un regime preclusivo
rispetto a fattispecie di reato conformate in modo tale da provocare
una disciplina ingiustificatamente più severa nonostante l'identità
dell'interesse protetto ed i giudizi di valore ancor più negativi
espressi sotto il profilo sanzionatorio dalle successive previsioni.
10. - Tutto ciò renderà necessario al legislatore, al fine di
scongiurare il prodursi di ulteriori squilibri e di ulteriori
arbitrarie discriminazioni, di pervenire ad una più puntuale opera
di coordinamento del regime dei divieti, certo sovrapponendo, ove
ciò si renda necessario, un sistema di esclusioni per campo di
materia, in ogni caso rifuggenti da mere indicazioni nominative, non
una sola volta alla base di giudizi di irragionevolezza (v. sentenza
n. 249 del 1993). Tanto più che il decreto-legge 14 giugno 1993, n.
187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, mentre, per un
verso, ha ampliato l'ambito di operatività delle sanzioni
sostitutive, estendendo l'entità della pena concretamente irrogata,
per un altro verso, ha soppresso - coerentemente al decisum della
ricordata sentenza n. 249 del 1993 - ogni legame con le regole
relative alla competenza; con una diretta incidenza di tali
disposizioni sul regime dell'applicazione della pena su richiesta
delle parti di cui agli artt. 444 e seguenti del codice di procedura
penale, una volta affermata la cumulabilità delle due richieste, i
cui conseguenti effetti deflattivi possono risultare consistentemente
rafforzati.
Il tutto senza contare i precetti modificativi dell'art. 23, terzo
comma, della legge n. 319 del 1976, derivanti, dall'art. 2 del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (non convertito in legge),
"reiterato" dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 31 (non convertito
in legge), quindi, dal decreto-legge 17 marzo 1994, n. 177 (anch'esso
non convertito in legge), ed, infine, dal decreto-legge 16 maggio
1994, n. 292 (non ancora convertito in legge), il quale prevede, per
l'inosservanza dei limiti di accettabilità fissati per gli scarichi
dalle regioni, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della detta
legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, non più
l'irrogazione di una pena, ma la comminatoria di una sanzione
amministrativa.
11. - Deve, dunque, essere dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si
applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10
maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento). Restano, conseguentemente, assorbiti gli
ulteriori profili di illegittimità avanzati da taluni dei giudici a
quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si
applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10
maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte